Il nuovo Iperammortamento 2026-2028, denominato anche Nuovo Piano Transizione 5.0, sostituisce la logica dei crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0 con una maggiorazione fiscale del costo dei beni agevolabili. In termini pratici, l’impresa non riceve un credito da compensare nel modello F24: deduce dal reddito imponibile quote di ammortamento o canoni di locazione finanziaria calcolati su un valore più elevato rispetto al costo effettivamente sostenuto.

La misura riguarda gli investimenti completati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 in beni digitali e tecnologicamente avanzati compresi nei nuovi Allegati IV e V alla legge di bilancio 2026 e in determinati impianti per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo. La maggiorazione arriva al 180% per la prima fascia di investimenti e richiede una procedura preventiva e consuntiva gestita attraverso il GSE.

Proprio la compresenza di requisiti tecnici, comunicazioni telematiche, perizia asseverata e certificazione contabile dell’Iperammortamento rende necessario impostare il fascicolo prima di effettuare gli ordini. Un bene potenzialmente agevolabile può infatti perdere il beneficio se viene classificato male, se l’acconto non è documentato per ciascun bene o se le comunicazioni non vengono trasmesse nei termini.

La regola da ricordare

L’Iperammortamento riduce le imposte sul reddito nel tempo. Non è un contributo immediato, non genera liquidità tramite F24 e il vantaggio effettivo dipende dal reddito imponibile, dall’aliquota fiscale e dal piano di ammortamento dell’impresa.

Nuovo Iperammortamento 2026-2028 in sintesi

Elemento Regola operativa
Natura del beneficio Maggiorazione del costo ai fini delle imposte sui redditi, utilizzata mediante maggiori quote di ammortamento o canoni di leasing deducibili.
Periodo agevolato Investimenti completati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
Maggiorazione 180% fino a 2,5 milioni; 100% oltre 2,5 e fino a 10 milioni; 50% oltre 10 e fino a 20 milioni, applicati per scaglioni.
Beni ammessi Beni materiali e immateriali nuovi degli Allegati IV e V, interconnessi; determinati impianti nuovi per autoproduzione e autoconsumo da fonti rinnovabili.
Procedura Comunicazione preventiva, conferma dell’investimento con acconto almeno del 20% per ciascun bene, comunicazione di completamento e comunicazioni periodiche.
Documenti chiave Perizia tecnica asseverata o attestazione equivalente, analisi tecnica, certificazione contabile, fatture, pagamenti, DDT, documenti di installazione e interconnessione.

Iperammortamento e vecchia Transizione 5.0: le differenze

Il nome “Nuovo Piano Transizione 5.0” può generare confusione con il credito d’imposta Transizione 5.0 applicato agli investimenti 2024-2025. Le due discipline hanno però struttura e requisiti diversi. Il nuovo Iperammortamento non è la semplice proroga del precedente credito.

Profilo Credito Transizione 5.0 2024-2025 Iperammortamento 2026-2028
Beneficio Credito d’imposta utilizzabile in compensazione. Deduzione extracontabile tramite maggiori ammortamenti o canoni.
Risparmio energetico Riduzione minima del 3% della struttura o del 5% del processo interessato. Le soglie del 3% e del 5% non sono richieste.
Prova tecnica Certificazioni energetiche ex ante ed ex post, oltre agli ulteriori documenti. Perizia asseverata sui requisiti, sull’interconnessione e, per le rinnovabili, sulle condizioni specifiche.
Formazione Poteva rientrare entro limiti e condizioni nel progetto agevolato. Non costituisce un’autonoma categoria di investimento agevolabile.
Impianti rinnovabili Inseriti nel progetto di innovazione energetica. Possono costituire anche l’unico investimento comunicato, se rispettano tutti i requisiti.

Per i progetti relativi alla disciplina 2024-2025 restano quindi rilevanti la baseline energetica e la doppia certificazione. Il tema è approfondito nella guida dedicata al Piano Transizione 5.0 e alla certificazione del risparmio energetico. Per gli investimenti 2026-2028 occorre invece applicare la nuova disciplina dell’Iperammortamento.

Chi può beneficiare dell’Iperammortamento

Possono accedere i soggetti titolari di reddito d’impresa che destinano i beni a strutture produttive ubicate nel territorio italiano. La misura riguarda imprese residenti e stabili organizzazioni in Italia, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione e dal settore economico.

Non rientra invece nell’ambito soggettivo il lavoratore autonomo che produce esclusivamente reddito professionale. Per le imprese che determinano il reddito senza dedurre analiticamente ammortamenti e canoni, il beneficio può inoltre non tradursi in un risparmio concreto: prima dell’investimento va verificata la compatibilità effettiva con il regime fiscale adottato.

Sono escluse, tra le altre, le imprese in liquidazione volontaria, fallimento o liquidazione coatta, in concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte alle altre procedure concorsuali indicate dalla norma. L’agevolazione non spetta neppure alle imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. Restano inoltre indispensabili:

  • il rispetto delle norme applicabili sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • il corretto adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali;
  • la destinazione del bene a una struttura produttiva situata in Italia;
  • la permanenza di tutti i requisiti tecnici e documentali durante la fruizione.

Quali beni rientrano nell’Iperammortamento

La legge individua due macro-categorie: i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale e i beni destinati all’autoproduzione di energia rinnovabile per l’autoconsumo. Non è sufficiente che un acquisto sia genericamente “innovativo”, digitale o efficiente: deve rientrare puntualmente nelle categorie normative e rispettare le relative condizioni.

Beni materiali dell’Allegato IV

L’Allegato IV aggiorna il perimetro dei beni materiali già conosciuti nella disciplina Industria 4.0. Vi rientrano, in sintesi, macchine e impianti controllati da sistemi computerizzati, robot e sistemi automatizzati, apparecchiature per controllo qualità e tracciabilità, dispositivi per manutenzione e monitoraggio, sistemi di interazione uomo-macchina e soluzioni per sicurezza ed ergonomia.

Il bene deve essere nuovo, strumentale all’attività e interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. La corretta collocazione nell’Allegato IV non va affidata alla sola descrizione commerciale del fornitore: deve essere verificata nel dettaglio dal tecnico incaricato.

Beni immateriali dell’Allegato V

L’Allegato V comprende software, sistemi, piattaforme e applicazioni funzionali alla trasformazione digitale: gestione e coordinamento della produzione, progettazione e simulazione, monitoraggio, manutenzione, logistica, qualità, tracciabilità, cybersecurity, analisi dei dati e altre funzioni previste dall’elenco normativo.

Anche il bene immateriale deve essere nuovo, strumentale, riconducibile a una voce dell’Allegato V e interconnesso. La nuova disciplina non prevede per i beni immateriali il distinto plafond di un milione di euro tipico di precedenti crediti d’imposta: gli investimenti agevolabili concorrono agli scaglioni generali annuali fino a 20 milioni di euro.

Impianti per autoproduzione e autoconsumo da fonti rinnovabili

Sono ammessi determinati beni materiali nuovi destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo, anche a distanza, inclusi i sistemi di stoccaggio asserviti. Il decreto comprende, entro condizioni e limiti specifici, gruppi di generazione, trasformatori e misuratori funzionali, servizi ausiliari, sistemi di accumulo e impianti per la produzione di calore di processo.

Per gli impianti elettrici, la producibilità massima attesa non può eccedere il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva, determinato sui consumi medi annui dell’esercizio precedente secondo le regole tecniche del decreto. Sono inoltre previsti costi massimi ammissibili differenziati per fonte e potenza.

Per il fotovoltaico sono agevolabili soltanto i moduli appartenenti alle categorie di cui all’art. 12, comma 1, lettere b) e c), del D.L. n. 181/2023: in estrema sintesi, moduli e celle prodotti nell’Unione europea con efficienza di cella almeno del 23,5%, oppure moduli europei con celle bifacciali a eterogiunzione di silicio o tandem, anch’esse europee, con efficienza almeno del 24%.

Attenzione alla provenienza dei beni

Il vincolo generale che limitava l’Iperammortamento ai beni prodotti nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo è stato eliminato dal D.L. n. 38/2026 con effetto dal 1° gennaio 2026. Questo non elimina, però, i requisiti europei specificamente previsti per i moduli fotovoltaici delle categorie b) e c).

Investimenti che non rientrano automaticamente

  • beni usati o non strumentali all’attività d’impresa;
  • macchinari ordinari non compresi nell’Allegato IV;
  • software generico non riconducibile all’Allegato V o non interconnesso;
  • corsi di formazione considerati come investimento autonomo;
  • interventi di semplice efficientamento energetico che non rientrano nelle categorie previste;
  • impianti rinnovabili sovradimensionati o privi dei requisiti tecnici e dei limiti di costo;
  • moduli fotovoltaici appartenenti alla sola categoria a) dell’art. 12 citato.

Aliquote dell’Iperammortamento e applicazione per scaglioni

La maggiorazione si calcola per scaglioni sul costo agevolabile degli investimenti completati in ciascuna annualità. Il limite massimo considerato è pari a 20 milioni di euro per anno.

Quota annuale di investimento Maggiorazione aggiuntiva Costo fiscale complessivo
Fino a € 2.500.000 +180% 280% del costo effettivo
Oltre € 2.500.000 e fino a € 10.000.000 +100% 200% del costo effettivo della fascia
Oltre € 10.000.000 e fino a € 20.000.000 +50% 150% del costo effettivo della fascia

Il 180% è una maggiorazione, non il valore finale.
Per un costo agevolabile pari a 100, l’impresa deduce l’ammortamento ordinario su 100 e, nei tempi fiscali previsti, una deduzione aggiuntiva su 180. Il costo complessivamente rilevante ai fini delle imposte sui redditi diventa quindi 280.

Come si calcola il risparmio fiscale: due esempi

Esempio 1: investimento di 500.000 euro

Una SRL acquista un bene dell’Allegato IV per € 500.000. L’intero investimento rientra nella prima fascia:

  • costo effettivo e ammortamento ordinario: € 500.000;
  • maggiorazione del 180%: € 900.000;
  • costo fiscale complessivo: € 1.400.000;
  • risparmio IRES teorico prodotto dalla sola maggiorazione: € 900.000 × 24% = € 216.000.

Il vantaggio di € 216.000 non viene incassato subito: si realizza nel corso degli esercizi attraverso le maggiori quote deducibili, in funzione del coefficiente di ammortamento e della presenza di reddito imponibile.

Esempio 2: investimento annuale di 4 milioni di euro

Per un investimento agevolabile di € 4.000.000, la maggiorazione va scomposta:

  • prima fascia: € 2.500.000 × 180% = € 4.500.000;
  • seconda fascia: € 1.500.000 × 100% = € 1.500.000;
  • maggiorazione totale: € 6.000.000;
  • costo fiscale complessivo: € 10.000.000;
  • risparmio IRES teorico della maggiorazione: € 6.000.000 × 24% = € 1.440.000.

Il calcolo effettivo deve considerare anche eventuali contributi ricevuti sui medesimi costi, il momento di entrata in funzione e interconnessione, il piano fiscale di ammortamento, eventuali perdite e la situazione reddituale prospettica dell’impresa.

Quando e come si utilizza il beneficio fiscale

La maggiorazione rileva dal periodo d’imposta nel quale l’impresa trasmette al GSE la comunicazione di completamento, a condizione che il bene sia entrato in funzione entro lo stesso periodo. Per i beni degli Allegati IV e V, la comunicazione di completamento presuppone anche l’avvenuta interconnessione. La fruizione resta subordinata all’esito positivo delle verifiche del GSE.

Il beneficio segue poi il processo di deduzione delle quote di ammortamento o dei canoni di locazione finanziaria. Non modifica il valore contabile iscritto in bilancio: viene gestito fiscalmente come variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi.

  • non si utilizza tramite modello F24;
  • non produce un credito cedibile o rimborsabile;
  • opera ai fini delle imposte sui redditi e non dell’IRAP;
  • può produrre o incrementare una perdita fiscale, utilizzabile secondo le regole ordinarie;
  • per i soggetti aderenti al concordato preventivo biennale, la maggiorazione rettifica il reddito concordato secondo la disciplina espressamente aggiornata dal D.L. n. 38/2026.

Per questo la convenienza non dovrebbe essere misurata soltanto applicando l’aliquota fiscale alla maggiorazione nominale: è opportuno costruire un piano pluriennale che evidenzi tempi di recupero, capacità reddituale e valore finanziario del beneficio.

Procedura GSE: le fasi da seguire

La procedura non è meramente dichiarativa a consuntivo. L’impresa deve operare sulla piattaforma NPTR5 – Nuovo Piano Transizione 5.0 del GSE e rispettare una sequenza precisa.

  1. Comunicazione preventiva. Si presenta una o più comunicazioni per ciascuna struttura produttiva, indicando beni, costi al netto delle altre agevolazioni, date previste di completamento, interconnessione o entrata in esercizio e dati della maggiorazione. La piattaforma per questa fase è operativa dal 12 giugno 2026.
  2. Esito della preventiva. Il GSE verifica completezza e coerenza dei dati, comunica l’esito positivo oppure richiede integrazioni. Solo dopo l’esito positivo decorre il termine per la conferma.
  3. Conferma dell’investimento. Entro 60 giorni dalla notifica dell’esito positivo, l’impresa comunica il pagamento dell’acconto necessario a raggiungere almeno il 20% del costo di acquisizione di ciascun bene e indica i dati identificativi delle fatture. La funzione è operativa dal 21 luglio 2026.
  4. Realizzazione e interconnessione. Gli investimenti devono essere completati entro il 30 settembre 2028. I beni degli Allegati IV e V devono essere interconnessi; per gli impianti rinnovabili occorre rispettare entrata in esercizio, dimensionamento e limiti di costo.
  5. Comunicazione di completamento. Dopo il completamento e, per i beni 4.0, l’interconnessione, si trasmette la comunicazione finale con l’attestazione di possesso della perizia e della certificazione contabile. Il termine finale è il 15 novembre 2028.
  6. Esito positivo e utilizzo. La deduzione è subordinata alla comunicazione positiva del GSE relativa al completamento.
  7. Comunicazioni periodiche. Dalla prima preventiva e fino al termine di fruizione, entro il 20 gennaio di ogni anno si comunicano investimenti, costi e previsione di utilizzo; entro il 30 giugno si integra con il piano di ammortamento e le quote dell’incentivo imputate agli esercizi.

Per i beni in locazione finanziaria, l’obbligo di conferma resta fermo, ma la condizione dell’acconto del 20% è considerata soddisfatta con la stipula del contratto di leasing e l’impegno assunto dal concedente con il fornitore mediante sottoscrizione dell’ordine.

Stato della piattaforma al 1° agosto 2026

Sono operative la comunicazione preventiva e la conferma del 20%. La funzionalità per la comunicazione di completamento e quella per le comunicazioni periodiche devono essere abilitate con i successivi rilasci e provvedimenti. Prima di ogni invio è quindi necessario verificare gli aggiornamenti pubblicati da MIMIT e GSE.

Perizia tecnica e certificazione contabile: ruoli diversi

L’effettività e la conformità dell’investimento devono essere comprovate da due verifiche autonome. Confondere i documenti o affidare a uno stesso elaborato contenuti diversi crea un fascicolo debole.

Documento Che cosa comprova Chi lo rilascia
Perizia tecnica asseverata Inclusione del bene negli Allegati IV o V, caratteristiche tecniche, interconnessione e, per gli impianti rinnovabili, rispetto dei requisiti specifici. Ingegnere o perito industriale iscritto all’albo, con copertura assicurativa; per il settore agricolo anche i professionisti espressamente indicati dal decreto. In alternativa, attestazione di un ente di certificazione accreditato.
Certificazione contabile Effettivo sostenimento delle spese ammissibili e corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile dell’impresa. Soggetto incaricato della revisione legale; per imprese non obbligate, revisore o società di revisione iscritti nella sezione A del Registro, indipendenti e assicurati.

Il revisore non certifica le caratteristiche 4.0, l’interconnessione o il dimensionamento dell’impianto. Verifica invece il percorso economico e contabile del bene: contratto, ordine, fattura, consegna, pagamento, registrazioni, costo capitalizzato e raccordo con gli importi comunicati al GSE.

La verifica dovrebbe iniziare prima della comunicazione di completamento. ISY Servizi Professionali, tramite revisori legali partner, offre un servizio dedicato di certificazione contabile per l’Iperammortamento 2026-2028, gestibile anche interamente online su tutto il territorio nazionale.

Documenti da predisporre: check-list operativa

Il fascicolo deve consentire di seguire ogni bene dalla comunicazione preventiva alla deduzione fiscale. In via generale è opportuno raccogliere:

  • visura camerale aggiornata, dati della struttura produttiva e del legale rappresentante;
  • comunicazione preventiva, ricevuta, esito GSE e codice univoco della pratica;
  • comunicazione di conferma e prova dell’acconto almeno pari al 20% per ciascun bene;
  • ordini, conferme d’ordine, contratti, capitolati, varianti e contratti di leasing;
  • fatture di acconto e saldo, note di credito, documenti di trasporto e verbali di consegna;
  • contabili bancarie ed estratti conto che provino i pagamenti;
  • verbali di installazione, collaudo, entrata in funzione e interconnessione;
  • analisi tecnica e perizia asseverata o attestazione dell’ente accreditato;
  • mastri contabili, libro giornale, registri IVA e libro cespiti;
  • prospetto analitico del costo agevolabile, con raccordo tra contabilità, perizia e pratica GSE;
  • prospetto delle altre sovvenzioni o agevolazioni riferite ai medesimi costi;
  • certificazione contabile e carte di lavoro previste dall’incarico;
  • piano fiscale di ammortamento e comunicazioni periodiche successive.
Metodo consigliato

Attribuire a ogni bene lo stesso codice interno utilizzato nel prospetto GSE e riportarlo su ordine, fatture, DDT, pagamento, scheda cespite, perizia e prospetto del revisore. Il raccordo univoco riduce il rischio di differenze e rende più rapida la certificazione.

Cumulo con altre agevolazioni

L’Iperammortamento è cumulabile con altre agevolazioni nazionali o europee riferite ai medesimi costi, ma a condizioni precise:

  • i sostegni non devono coprire la medesima quota di costo del singolo investimento;
  • la somma delle agevolazioni non può superare il costo sostenuto;
  • la base dell’Iperammortamento va assunta al netto di sovvenzioni e contributi ricevuti sui medesimi costi;
  • la maggiorazione non si applica agli investimenti che beneficiano del credito Transizione 4.0 disciplinato dall’art. 1, comma 446, della legge n. 207/2024.

Il cumulo deve quindi essere simulato prima di presentare la preventiva. Inserire in piattaforma il costo lordo e correggerlo soltanto a consuntivo può compromettere la coerenza dell’intera pratica.

Cessione del bene, delocalizzazione e investimenti sostitutivi

Se durante la fruizione il bene viene ceduto a titolo oneroso o trasferito a una struttura produttiva estera, le quote residue del beneficio possono essere conservate soltanto se, nello stesso periodo d’imposta, l’impresa sostituisce il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.

Se il nuovo investimento costa meno di quello sostituito, la maggiorazione prosegue nei limiti del minor costo. In assenza di sostituzione conforme può verificarsi la decadenza, totale o parziale, con recupero delle maggiori imposte, interessi e sanzioni.

Sequenza pratica per mettere in sicurezza l’investimento

Momento Attività da svolgere
Prima dell’ordine Verificare soggetto, struttura produttiva, voce dell’Allegato IV o V, requisiti tecnici, cumulo e convenienza fiscale. Coinvolgere tecnico e revisore.
Prima della conferma Trasmettere la preventiva, attendere l’esito positivo e predisporre ordine, fattura e pagamento del 20% distintamente riferibili a ciascun bene.
Durante la realizzazione Conservare varianti, DDT, pagamenti, verbali, evidenze tecniche e mantenere allineati costi comunicati e contabilità.
Prima del completamento Concludere entrata in funzione e interconnessione, acquisire perizia e analisi tecnica, far certificare le spese e riconciliare tutti gli importi.
Dopo il completamento Attendere l’esito positivo GSE, applicare la deduzione in dichiarazione e rispettare le comunicazioni periodiche del 20 gennaio e 30 giugno.

Errori frequenti da evitare

  1. trattare l’Iperammortamento come un credito d’imposta immediatamente compensabile;
  2. ritenere ancora necessario il risparmio energetico minimo del 3% o del 5%;
  3. confondere il 180% di maggiorazione con un costo fiscale totale pari al 180%;
  4. presentare la preventiva senza aver verificato l’esatta voce dell’Allegato IV o V;
  5. calcolare l’acconto del 20% sul progetto complessivo anziché documentarlo per ciascun bene;
  6. indicare i costi al lordo di contributi e altre sovvenzioni;
  7. affidarsi a una dichiarazione commerciale del fornitore al posto della perizia richiesta;
  8. richiedere la certificazione contabile soltanto a ridosso del completamento;
  9. non raccordare fatture, DDT, pagamenti, cespiti, perizia e dati GSE;
  10. dimenticare le comunicazioni periodiche successive alla conclusione dell’investimento.

Conclusioni

L’Iperammortamento 2026-2028 può ridurre in modo significativo il costo fiscale degli investimenti digitali ed energetici, ma il vantaggio non è automatico. La classificazione del bene, la convenienza reddituale, il rispetto della procedura GSE e la qualità del fascicolo devono essere valutati prima di assumere impegni contrattuali.

La corretta gestione richiede il coordinamento di tre aree: il tecnico che attesta requisiti e interconnessione, l’amministrazione dell’impresa che rende tracciabili ordini e pagamenti e il revisore che certifica l’effettivo sostenimento delle spese. Quando questi passaggi vengono affrontati soltanto al termine, anche un investimento tecnicamente valido può diventare difficile da certificare.

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FAQ sull’Iperammortamento 2026-2028

L’Iperammortamento 2026 è un credito d’imposta?

No. È una maggiorazione del costo fiscale utilizzata per dedurre maggiori quote di ammortamento o maggiori quote dei canoni di leasing. Non viene compensata con modello F24.

Il 180% è la percentuale complessiva di deduzione?

No. È una maggiorazione aggiuntiva. Nella prima fascia, a un costo effettivo di 100 si aggiunge una deduzione agevolata di 180: il valore fiscale complessivo diventa 280.

Serve dimostrare un risparmio energetico del 3% o del 5%?

No. Le soglie del 3% e del 5% riguardano il precedente credito Transizione 5.0 per gli investimenti 2024-2025. Il nuovo Iperammortamento segue i requisiti degli Allegati IV e V o quelli specifici degli impianti rinnovabili.

I beni devono essere prodotti nell’Unione europea?

Il vincolo generale UE/SEE è stato eliminato con effetto dal 1° gennaio 2026. Restano requisiti europei specifici per i moduli fotovoltaici agevolabili delle categorie b) e c) previste dalla legge.

Un software può rientrare nell’Iperammortamento?

Sì, se è nuovo, strumentale, riconducibile a una voce dell’Allegato V e interconnesso secondo le condizioni della disciplina. Un software gestionale generico non è agevolabile per il solo fatto di essere digitale.

Perizia e certificazione contabile sono entrambe obbligatorie?

Sì. La perizia o attestazione comprova requisiti tecnici e interconnessione; la certificazione contabile comprova il sostenimento delle spese e la corrispondenza con la contabilità.

Chi può firmare la certificazione contabile?

Per le imprese soggette a revisione provvede il revisore incaricato. Per le altre imprese può intervenire un revisore legale o una società di revisione iscritti nella sezione A del Registro, indipendenti e dotati di copertura assicurativa.

Quali sono le scadenze finali?

Gli investimenti devono essere completati entro il 30 settembre 2028. La comunicazione di completamento deve essere trasmessa entro il 15 novembre 2028, fermo il rispetto della preventiva, della conferma entro 60 giorni e degli ulteriori adempimenti.

Un professionista può utilizzare l’Iperammortamento?

La misura è riservata ai titolari di reddito d’impresa. Il solo reddito di lavoro autonomo professionale non consente l’accesso.

L’Iperammortamento è cumulabile con altri contributi?

Sì, entro i limiti previsti: non può essere coperta due volte la stessa quota di costo, il sostegno complessivo non può superare il costo e la base della maggiorazione è calcolata al netto degli altri contributi ricevuti sui medesimi costi.

Fonti ufficiali

Articolo aggiornato al 1° agosto 2026. Le funzionalità della piattaforma e le istruzioni operative possono essere oggetto di successivi aggiornamenti da parte del MIMIT e del GSE.