Cessione quote SRL e SRLS con commercialista
La cessione di quote SRL permette a un socio di vendere tutta o parte della propria partecipazione a un altro socio o a un nuovo acquirente. Nelle operazioni compatibili con la procedura prevista dalla legge, la vendita può essere gestita senza notaio, con un commercialista abilitato, mediante atto informatico firmato digitalmente.
ISY segue la pratica dalla verifica dello statuto alla redazione dell’atto, coordina la firma digitale e cura la registrazione all’Agenzia delle Entrate e il deposito al Registro delle Imprese. L’assistenza fiscale, camerale e legale permette di valutare anche le conseguenze dell’operazione sulla società.
Il servizio è disponibile online in tutta Italia per soci, acquirenti, società e studi professionali. Gestiamo anche cessioni di quote di SRLS e operazioni con parti residenti all’estero, previa verifica dei documenti, dei poteri e delle condizioni applicabili.
La procedura alternativa all’atto notarile è prevista dall’articolo 36, comma 1-bis, del DL 112/2008, convertito nella legge 133/2008. Le modalità operative sono illustrate dalla Camera di Commercio, scheda sulla cessione digitale di quote SRL.
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Quanto costa la cessione quote SRL?
Con ISY un singolo passaggio di quote costa €700 complessivi: €330 di compenso professionale, IVA compresa, e €370 di spese vive. La tabella distingue il costo del servizio dalle imposte e dai diritti della pratica ordinaria.
| Trasferimenti | Compenso IVA inclusa | Spese vive | Totale |
|---|---|---|---|
| 1 passaggio | € 330,00 | € 370,00 | € 700,00 |
| 2 passaggi | € 530,00 | € 570,00 | € 1.100,00 |
| 3 passaggi | € 650,00 | € 770,00 | € 1.420,00 |
| 4 passaggi | € 780,00 | € 970,00 | € 1.750,00 |
| 5 passaggi | € 900,00 | € 1.170,00 | € 2.070,00 |
Per passaggio si intende ciascun trasferimento da un cedente a un cessionario. Un socio che vende a due acquirenti effettua due passaggi; anche due soci che vendono allo stesso acquirente effettuano due passaggi.
Come sono composti i €370 di spese vive
- Imposta di registro
- €200
- Bollo dell’atto telematico
- €15
- Diritti di segreteria CCIAA
- €90
- Bollo della pratica CCIAA
- €65
Il prospetto riguarda il caso ordinario e le spese indicate nel preventivo. Fonti: DPR 131/1986, tariffa, parte prima, articolo 11 (registro), Agenzia delle Entrate, circolare 18/E/2013, paragrafo 6.44 (bollo telematico) e Camera di Commercio, diritti e bollo del deposito. L’applicazione dell’imposta a più trasferimenti nello stesso atto è trattata nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate sulle cessioni plurime.
Cosa comprende il servizio
- Esame dei documenti e verifica delle clausole statutarie rilevanti.
- Redazione dell’atto e condivisione della bozza con le parti.
- Coordinamento della firma digitale, in videoconferenza o in sede.
- Registrazione fiscale e deposito al Registro delle Imprese.
- Invio delle ricevute e assistenza sulla pratica fino all’iscrizione camerale.
Nessun anticipo: pagamento dopo la firma. Il saldo è richiesto dopo la sottoscrizione digitale dell’atto e prima dell’invio telematico all’Agenzia delle Entrate, come previsto dal conferimento d’incarico. Il prezzo di acquisto della quota, dovuto al venditore, è distinto dal costo del servizio ISY.
Le attività ulteriori vengono indicate separatamente prima dell’avvio. Rinunce alla prelazione, pratiche di unipersonalità, cambio amministratore, documentazione estera, valutazioni o modifiche statutarie possono richiedere attività aggiuntive. La verifica e la segnalazione delle necessità collegate non equivalgono alla loro inclusione automatica nella tariffa.
Esempio: un socio vende il proprio 50% all’altro socio
In una SRL con due soci al 50%, uno vende tutta la propria partecipazione all’altro. La vendita comporta un passaggio: €700 complessivi per la cessione ordinaria. Si verificano statuto, prezzo, pagamento e documenti; poiché l’acquirente diventa socio unico, va valutata anche la relativa comunicazione camerale, distinta dalla cessione e da preventivare separatamente.
Esempio illustrativo. La soluzione e il costo finale dipendono dagli adempimenti effettivamente richiesti.
Come funziona la cessione quote online
La procedura si svolge con un professionista incaricato. La videoconferenza consente di gestire l’incontro da remoto; la sottoscrizione dell’atto avviene con firma digitale, secondo i formati e la sequenza indicati da ISY.
- Documenti, operazione e preventivo
Raccogliamo visura, statuto, dati delle parti, quote e prezzo. Individuiamo il numero dei passaggi e gli eventuali adempimenti ulteriori, quindi confermiamo il corrispettivo.
- Controlli e bozza dell’atto
Verifichiamo identità, poteri, statuto, prelazione ed eventuali vincoli. Se l’operazione è procedibile, predisponiamo la bozza da condividere con le parti. Se emergono ostacoli, comunichiamo le ragioni e le verifiche o attività necessarie prima di proseguire.
- Firma digitale e pagamento del servizio
Dopo la verifica delle firme e l’approvazione della bozza, organizziamo la sottoscrizione in videoconferenza o in sede. Il professionista coordina la formazione del file e la marcatura temporale. Il saldo ISY viene richiesto dopo la firma.
- Registrazione, deposito e ricevute
Curiamo la registrazione presso l’Agenzia delle Entrate e il deposito al Registro delle Imprese competente. Ricevi le ricevute degli adempimenti; seguiamo la pratica fino all’iscrizione, gestendo le eventuali richieste dell’ufficio relative al deposito.
Tempi del servizio e termini di legge
3–4 giorni lavorativi è il tempo medio operativo indicato da ISY per una pratica ordinaria, con documenti completi, firme valide, condizioni statutarie verificate e parti disponibili. Integrazioni, prelazione da gestire o operazioni complesse possono richiedere più tempo. L’iscrizione dipende anche dai tempi dell’ufficio camerale e non è garantita entro quattro giorni.
I termini di legge sono distinti dai tempi del servizio: per gli atti formati in Italia il termine ordinario di registrazione è di 30 giorni dalla data dell’atto; nella procedura digitale il deposito al Registro delle Imprese deve avvenire entro 30 giorni dalla marcatura temporale. Il termine del deposito non riparte dalla registrazione fiscale.
Fonti: articolo 13 del DPR 131/1986, termine per la registrazione e Camera di Commercio, scheda sulla cessione digitale di quote SRL.
Quando produce effetto verso la società? L’articolo 2470 del Codice civile collega l’efficacia del trasferimento nei confronti della società al deposito presso il Registro delle Imprese. Firma dell’atto, registrazione fiscale, deposito e iscrizione sono quindi passaggi distinti.
Riferimento: articolo 2470 del Codice civile.
Documenti necessari per cedere le quote
Per partire occorre ricostruire chi vende, chi acquista e quali partecipazioni vengono trasferite. Le liste seguenti riepilogano i documenti principali; eventuali integrazioni dipendono dalle parti e dalle caratteristiche dell’operazione.
Documenti delle parti e dei rappresentanti
- Documento di identità valido, codice fiscale, residenza e recapiti di cedenti e cessionari.
- Firma digitale valida e idonea di tutti i soggetti che sottoscrivono l’atto.
- Per enti e società: visura o documento equivalente, statuto, documento del rappresentante ed evidenza dei poteri per l’operazione.
- Per soggetti esteri: documentazione identificativa e societaria, codice fiscale e ulteriori elementi eventualmente necessari, comprese traduzioni o procure da esaminare.
Documenti della società e delle quote
- Visura camerale aggiornata e statuto vigente della società interessata.
- Capitale sottoscritto e versato, titolarità e percentuali delle partecipazioni.
- Clausole di prelazione, gradimento o altri limiti alla circolazione delle quote.
- Eventuali patti rilevanti, pegni, usufrutti, sequestri o ulteriori vincoli.
- Assetto attuale e previsto della compagine sociale, amministratori e poteri.
Prezzo, pagamento e informazioni sull’operazione
- Quote o frazioni cedute e corrispondenza tra ciascun venditore e acquirente.
- Prezzo pattuito, modalità e tempi del pagamento; eventuali quietanze o accordi da recepire nell’atto.
- Documenti relativi alla procedura di prelazione o alle rinunce, quando previste.
- Indicazione di condizioni, pagamenti differiti e adempimenti societari richiesti insieme alla cessione.
- Conferimento d’incarico e descrizione dell’operazione compilati secondo le indicazioni ISY.
Descrizione dell’operazione e incarico
Compila il modulo con i dati della società e di ciascun trasferimento. Se il prezzo è simbolico o inferiore al nominale, oppure sono presenti condizioni particolari, confrontati prima con ISY per concordare la documentazione.
Modelli operativi di supporto
I modelli aiutano a raccogliere dati e informazioni; il loro utilizzo va coordinato con lo statuto e con l’atto predisposto per il caso concreto.
I controlli che precedono la firma
La praticabilità della cessione digitale dipende dall’operazione concreta. Esaminiamo titolarità della quota, identità e poteri delle parti, statuto, limiti al trasferimento e coerenza dei dati dell’atto, oltre agli adempimenti fiscali e camerali connessi.
Prelazione e gradimento
Se lo statuto prevede una prelazione, occorre rispettare la procedura prevista oppure documentare le rinunce pertinenti. Anche eventuali clausole di gradimento o altri limiti devono essere verificati prima della firma. Non esiste una rinuncia standard valida per qualsiasi statuto.
Riferimento: articolo 2469 del Codice civile.
Cosa segnalare subito. Firme non attive, quote non interamente versate, vincoli, prezzi simbolici, pagamenti rateali, procure e parti estere possono richiedere verifiche ulteriori. Se il capitale non è interamente versato, consulta anche la guida alla cessione della quota non liberata.
Il ruolo del commercialista e dell’assistenza legale
Il commercialista abilitato cura l’atto informatico, la registrazione e il deposito secondo la procedura di legge; non autentica le firme come un notaio. Il coordinamento con l’assistenza legale ISY permette di esaminare clausole, condizioni e profili contrattuali. Eventuali valutazioni d’azienda o verifiche approfondite ulteriori rispetto alla pratica vengono definite separatamente.
Quando occorre l’intervento del notaio
| Operazione | Procedura da valutare |
|---|---|
| Vendita ordinaria di quote SRL o SRLS | Può essere gestita con commercialista e firma digitale, dopo le verifiche di fattibilità. |
| Donazione di quote | La procedura ordinaria di vendita non sostituisce la forma richiesta per la donazione. Occorre l’atto pubblico nei casi previsti dalla legge. |
| Modifiche dello statuto o del capitale | Richiedono gli atti societari e l’intervento notarile previsti. Non sono compresi nel solo deposito della cessione. |
| Ingresso di una società in una SRLS | Richiede un esame specifico degli effetti sul regime semplificato e degli adeguamenti societari, anche notarili. Non va trattato automaticamente come cessione standard. |
Fonti: articolo 2480 del Codice civile (modifiche statutarie), articolo 782 del Codice civile (forma della donazione) e MISE, parere del 15 febbraio 2016, prot. 39365. Il parere ministeriale distingue la possibilità della cessione dagli adeguamenti conseguenti alla perdita dello status di SRLS.
Cosa può servire oltre alla cessione delle quote
Il trasferimento delle partecipazioni non esegue automaticamente tutti gli aggiornamenti della società. ISY individua gli adempimenti collegati e ne concorda l’eventuale gestione con un incarico separato.
- Socio unico: acquisizione, perdita dell’unipersonalità o cambiamento del socio unico richiedono la verifica delle comunicazioni previste.
- Amministratori e poteri: nomine, cessazioni e variazioni dei poteri restano distinte dalla vendita. Consulta il servizio di cambio amministratore.
- Statuto e assetto societario: eventuali modifiche richiedono i relativi atti e depositi.
- Attività regolamentate: si verificano gli aggiornamenti presso albi, Camera di Commercio o altri enti competenti.
- Titolarità effettiva: l’identificazione ai fini antiriciclaggio e le comunicazioni al Registro dei titolari effettivi sono aspetti distinti; per queste ultime va verificata l’operatività della disciplina al momento della pratica.
Riferimenti: articolo 2470 del Codice civile e Camera di Commercio, aggiornamento sul Registro dei titolari effettivi.
Per le pratiche collegate puoi consultare servizi e tariffe Camera di Commercio e la pagina sulle variazioni societarie.
Valore nominale, prezzo di vendita e plusvalenza
Il valore nominale rappresenta la parte di capitale sociale riferibile alla quota. Il prezzo di cessione è il corrispettivo concordato tra venditore e acquirente e può differire dal nominale. Il costo fiscale della partecipazione è invece il dato da ricostruire per determinare l’eventuale plusvalenza.
Con capitale sociale di €10.000, una partecipazione del 50% ha un nominale di €5.000: questo non ne determina automaticamente il prezzo di mercato. Il valore economico dipende anche da patrimonio, debiti, risultati e prospettive della società.
Un prezzo inferiore al nominale non richiede automaticamente una perizia per ogni cessione. Quando il prezzo è simbolico o presenta particolarità, occorre però comprenderne e documentarne le ragioni e distinguere una vendita effettiva da una liberalità. Leggi la guida sulla cessione a 1 euro o sotto il valore nominale; per una valutazione dedicata consulta valutazioni e perizie aziendali.
Come si tassa il guadagno sulla vendita
La plusvalenza è, in termini generali, la differenza positiva tra corrispettivo e costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Nel regime ordinario delle persone fisiche fiscalmente residenti in Italia che detengono le quote fuori dall’attività d’impresa, l’imposizione è del 26% sulla plusvalenza, non sull’intero prezzo.
Per cedenti società, soggetti non residenti o regimi particolari l’analisi cambia. Questa imposta non è una delle spese vive comprese nella tariffa di cessione: va valutata separatamente. La guida sulla plusvalenza da cessione quote SRL approfondisce calcolo e casi applicativi.
Riferimento: Agenzia delle Entrate, guida alle plusvalenze di natura finanziaria.
Servizio supervisionato dai professionisti ISY
- Dott.ssa Mariacarla D’Amico
Dottore Commercialista iscritta all’ODCEC di Roma. Segue la supervisione fiscale e camerale, la registrazione e gli adempimenti presso il Registro delle Imprese.
- Avv. Roberto De Santis
Avvocato Cassazionista iscritto all’Ordine degli Avvocati di Roma. Segue i profili legali, contrattuali e societari dell’operazione.
Il servizio è organizzato nell’ambito del sistema di gestione della qualità ISY certificato ISO 9001:2015.
Descrivici la cessione che vuoi effettuare
Indicaci società, venditori, acquirenti, percentuali da trasferire, prezzo e scadenza desiderata. Segnala subito se cambiano amministratori o socio unico, se sono coinvolti soggetti esteri oppure se lo statuto prevede una prelazione.
Collaborazione con studi e professionisti
Per chi richiede il servizio con continuità sono disponibili convenzioni e tariffe dedicate. Le condizioni si concordano mediante scambio di email, con possibilità di un incontro conoscitivo da remoto.
Domande frequenti sulla cessione quote SRL
La cessione quote SRL si può fare senza notaio?
Sì, per una vendita di quote compatibile con la procedura digitale prevista dall’articolo 36, comma 1-bis, del DL 112/2008. L’atto è firmato digitalmente dalle parti e viene registrato e depositato tramite il commercialista abilitato. Donazioni e modifiche statutarie richiedono una valutazione distinta e, quando previsto, l’intervento notarile.
Quanto costa la cessione quote SRL con ISY?
Un passaggio costa €700 complessivi: €330 di compenso, IVA compresa, e €370 di spese vive. Per due, tre, quattro e cinque passaggi della stessa società i totali sono rispettivamente €1.100, €1.420, €1.750 e €2.070. Gli adempimenti aggiuntivi vengono indicati separatamente nel preventivo.
Quanto tempo occorre per la cessione delle quote?
Per una pratica ordinaria ISY indica 3–4 giorni lavorativi medi, con documentazione completa, firme digitali valide e parti disponibili. Criticità statutarie, integrazioni o attività ulteriori possono allungare la lavorazione. L’iscrizione dipende anche dai tempi dell’ufficio camerale: non è garantita entro quattro giorni.
È richiesto un anticipo?
No. Il saldo del servizio è richiesto dopo la firma dell’atto e prima dell’invio telematico all’Agenzia delle Entrate, secondo le condizioni dell’incarico. Il prezzo pattuito tra cedente e cessionario è distinto dal costo della pratica ISY.
Serve la firma digitale di tutte le parti?
Sì. Per la procedura con commercialista tutti i soggetti che sottoscrivono l’atto devono disporre di una firma digitale valida e idonea. La videoconferenza permette di gestire l’incontro a distanza, ma non sostituisce la firma digitale. La verifica dei dispositivi precede l’appuntamento.
Quali documenti servono per iniziare la pratica?
Occorrono documenti di identità e codici fiscali delle parti, visura aggiornata, statuto vigente, indicazione delle quote, prezzo e modalità di pagamento. Per società che vendono o acquistano servono anche documenti e poteri del rappresentante. Vanno segnalati prelazione, vincoli, quote non interamente versate e altre particolarità.
Si può procedere se un socio vive all’estero?
La residenza all’estero non esclude di per sé la procedura online. Occorre verificare identificazione, codice fiscale, idoneità della firma digitale e, per società o rappresentanti, documenti e poteri. Eventuali traduzioni, procure e ulteriori verifiche vengono valutate prima di confermare la fattibilità e il costo.
Si possono cedere le quote di una SRLS a una società?
Il parere MISE del 15 febbraio 2016 ammette la cessione a una persona giuridica, ma ne collega gli effetti alla perdita dello status di SRLS. Occorre quindi valutare gli adeguamenti della denominazione e dello statuto e gli atti necessari, anche notarili. Il caso non rientra automaticamente nella pratica standard.
Come viene tassata la plusvalenza sulla cessione delle quote?
Nel regime ordinario di una persona fisica fiscalmente residente in Italia che detiene la partecipazione fuori dall’attività d’impresa, la plusvalenza è soggetta al 26%. L’imposta riguarda il guadagno fiscalmente determinato, non l’intero prezzo di vendita. Cedenti società, soggetti non residenti e regimi particolari richiedono un esame distinto.
A cosa serve il preliminare di cessione quote SRL?
Il preliminare impegna le parti a stipulare il successivo contratto definitivo; da solo non trasferisce la quota. Può essere utile per disciplinare condizioni, verifiche da completare, termini e pagamenti. Va predisposto in funzione dell’operazione concreta e coordinato con lo statuto e con il contratto definitivo.
Il trasferimento delle quote per successione segue la stessa procedura?
Il trasferimento agli eredi deriva dalla successione e richiede documentazione e adempimenti propri, tenendo conto delle clausole statutarie. Non coincide con una vendita tra cedente e cessionario e deve essere inquadrato separatamente. Dopo la successione, un’eventuale vendita delle quote costituisce una distinta operazione.
Si può prevedere il pagamento rateale o la riserva di proprietà?
Un pagamento differito o rateale deve essere disciplinato espressamente nel contratto. Non comporta automaticamente una riserva di proprietà: questa richiede una clausola specifica e una verifica degli effetti sul trasferimento, sui diritti sociali e sulla pubblicità camerale. La struttura viene valutata prima della redazione dell’atto.
Per uscire da una SRL è sempre necessario vendere la quota?
Cessione e recesso sono istituti diversi. Nella cessione si trasferisce la partecipazione a un acquirente; il recesso richiede una causa prevista dalla legge o dallo statuto. La scelta va valutata considerando il caso concreto, lo statuto e le conseguenze patrimoniali e fiscali.
La cessione comprende automaticamente il cambio amministratore?
No. Il trasferimento delle quote non sostituisce gli adempimenti relativi agli amministratori, ai poteri di rappresentanza o all’unipersonalità. ISY verifica e segnala le pratiche collegate; la loro esecuzione è oggetto di incarico e preventivo separati quando necessari.
Guide e casi pratici sulla cessione di quote
Assistenza societaria collegata
Per operazioni più articolate puoi approfondire la consulenza legale aziendale, le operazioni straordinarie e la consulenza fiscale e contabile.
Fonti normative e istituzionali
Collegamenti diretti a norme, documenti dell’Agenzia delle Entrate, indicazioni camerali e chiarimenti ministeriali richiamati nella pagina.
- Camera di Commercio di Lecce — Trasferimento di partecipazioni a cura del commercialista
- Agenzia delle Entrate — Circolare18/E del29maggio2013, paragrafo6.44
- DPR131/1986 — Tariffa, parte prima, articolo11
- Agenzia delle Entrate — Risoluzione35/E del2aprile2015
- DPR 131/1986, articolo 13 — Termini per la richiesta di registrazione
- Codice civile, art. 2470 — Efficacia e pubblicità
- Codice civile, art. 2469 — Trasferimento delle partecipazioni
- Codice civile, art. 2480 — Modificazioni dell’atto costitutivo
- Codice civile, art. 782 — Forma della donazione
- Ministero dello Sviluppo Economico — Parere 15 febbraio 2016, prot. 39365, SRLS e cessione a persone giuridiche
- Camera di Commercio di Bergamo — Registro dei titolari effettivi: deve pronunciarsi il Consiglio di Stato (25 giugno 2026)
- Agenzia delle Entrate — Plusvalenze di natura finanziaria (730precompilato)