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Assistenza Contratto di Locazione

Consulenza in tutte le fasi della locazione

Adempimenti connessi alla locazione:
Registrazione e stesura contratto
Cessazione e Sfratto Conduttore

Adempimenti e assistenza connessi alla locazione

Offriamo un servizio completo per tutti gli adempimenti connessi al rapporto locatizio come la stesura, e registrazione telematica presso l’Agenzia delle Entrate del contratto di locazione, occupandoci anche di tutti gli adempimenti successivi quali: risoluzioni anticipate, cessazioni, proroghe, riduzione del canone, pagamento delle annualità successive e subentri; offriamo inoltre assistenza legale per procedere all'intimazione e convalida di sfratto.

Tutti i contratti di locazione devono essere obbligatoriamente registrati presso l’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data di stipula o dalla sua decorrenza (se anteriore); tale obbligo non sussiste, invece, per i contratti di durata non superiore a 30 giorni.

Forniamo un servizio di consulenza per la scelta della tassazione più vantaggiosa, valutando la posizione fiscale del locatore (opzione ordinaria o cedolare secca, con eventuale aliquota al 10% per i contratti a canone concordato).

È possibile rivolgersi al nostro ufficio anche per la registrazione di atti privati come nel caso in cui si voglia registrare un contratto di comodato d'uso gratuito relativo a un immobile.

L’erogazione del servizio può avvenire anche online, senza necessità di recarsi in sede, scrivendo a info@serviziprofessionali.biz oppure caricando i documenti nell’area riservata.

Presso la nostra sede è presente un rappresentante sindacale per stipulare un contratto di locazione a canone concordato con importanti agevolazioni fiscali.

È bene ricordare che il contratto di locazione è fondamentale perché disciplina nel dettaglio tutto il periodo locatizio: presso la nostra sede, grazie alla presenza di legali e commercialisti, è possibile individuare la soluzione ideale e predisporre un contratto “su misura”.


Immobili destinati ad uso di abitazione

La materia della locazione è disciplinata dal codice civile, dalla legge 27.7.1978 n. 392 e dalla legge 9.12.1998 n. 431. In particolare, la legge 431/1998 ha innovato la disciplina delle locazioni abitative, individuando differenti tipologie di contratti: canale libero (durata minima 4+4) e contratti a canone concordato.

I contratti a canone concordato, seppur caratterizzati da canone definito in base agli accordi territoriali, prevedono incentivi con riferimento alle imposte erariali, all’imposta di registro e alla durata.


Immobili adibiti ad uso diverso

La legge 392/1978 prevede una disciplina specifica per le locazioni ad uso diverso (commerciale, artigianale, industriale, turistico): la durata non può essere inferiore a 6 anni (9 anni per attività alberghiere), con rinnovo tacito 6+6 o 9+9.

Il diniego alla rinnovazione alla prima scadenza è consentito solo nei casi tassativi dell’art. 29; la disdetta deve indicare specificamente il motivo, a pena di nullità.

Alla cessazione, in molte ipotesi, il conduttore può vantare il diritto all’indennità di avviamento (18 o 21 mensilità, a seconda dell’attività), salvo le esclusioni previste (assenza di contatti con il pubblico, attività professionali, ecc.).


Procedimento per convalida di sfratto

Gli artt. 657 e ss. c.p.c. disciplinano il procedimento per convalida di sfratto e prevedono tre ipotesi principali:

  • Licenza per finita locazione: intimata prima della scadenza per impedire la rinnovazione tacita;
  • Sfratto per finita locazione: intimato dopo la scadenza quando è esclusa la rinnovazione tacita;
  • Sfratto per morosità: intimato in caso di mancato pagamento canoni (con possibile ingiunzione per i canoni scaduti).

Per le locazioni abitative, l’art. 5 della legge 392/1978 prevede che il mancato pagamento del canone (oltre 20 giorni) o degli oneri accessori (oltre due mensilità) costituisca motivo di risoluzione.

L’art. 55 della stessa legge consente al conduttore di sanare la morosità (entro determinati limiti), anche mediante “termine di grazia” concesso dal giudice, fino a 90 giorni (prorogabile fino a 120 in casi specifici).

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