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Locazione Turistica Roma

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Assistenza e consulenza Locazioni


Permessi Locazione Turistica non imprenditoriale Roma

Servizio di Assistenza per Locazione Turistica Roma


Stante la crescente richiesta da parte dei nostri Clienti di assistenza amministrativa per adibire il proprio appartamento in casa per affitti turistici brevi, abbiamo attivato un servizio dedicato per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi alle locazioni turistiche in forma non imprenditoriale, ovvero qualora si volesse avviare un’attività di locazione turistica con un massimo di due immobili all’interno del Comune di Roma.

La disciplina delle locazioni turistiche si presenta complessa anche a causa dell'intreccio normativo che combina competenze regionali specifiche nel settore turistico e normative nazionali di carattere civilistico, fiscale e amministrativo. Questa sovrapposizione normativa rende la gestione legale degli affitti brevi particolarmente articolata e difficoltosa per coloro che desiderano intraprendere tale attività nel rispetto delle norme.

Pertanto, il nostro servizio prevede un’assistenza diretta nella richiesta ed ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni amministrative per poter svolgere un’attività di locazioni brevi all’interno del Comune di Roma:
- Autorizzazione del Comune di Roma a mezzo di presentazione CIA in via telematica;
- Registrazione presso il portale del Comune di Roma per il pagamento della tassa di soggiorno;
- Comunicazione telematica alla Regione Lazio e successiva richiesta del CIR - Codice Identificativo Regionale per le Strutture ricettive Extralberghiere e per gli Alloggi locati ad uso turistico. Il codice Identificativo dovrà essere obbligatoriamente pubblicato negli annunci online, pena sanzioni amministrative fino ad €.3000;
- Registrazione ad Alloggiatiweb portale della Polizia di Stato a mezzo del quale si devono obbligatoriamente registrare gli ospiti entro 24h dal loro arrivo;
- Rilevazione Istat - Abilitazione "Radar" Lazio che prevede l’obbligo di trasmissione telematica dei dati sui flussi turistici relativi agli arrivi e partenze degli ospiti;
- Predisposizione del contratto di locazione breve, per periodi inferiori a 30 giorni, obbligatorio per questo tipo di attività anche se non hanno l'obbligo di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate. - Inoltre, ci occupiamo di fornire ai nostri Clienti sia SPID che posta elettronica certificata eventualmente non ne fossero in possesso, entrambi obbligatori per poter svolgere correttamente gli adempimenti indicati.

Per procedere a tutti gli adempimenti connessi alle locazioni brevi i documenti necessarisono:
- Preliminarmente occorre essere in possesso di SPID – o Carta d’Identità digitale- e Firma digitale per la registrazione, invio e sottoscrizione delle domande amministrative;
- Documento d’Identità e Codice Fiscale;
- Visura Immobiliare (se non posseduta possiamo procedere noi);
- Descrizione immobile;
- Atto di proprietà dell’Immobile e/o titolo del possesso (locazione, comodato ecc)

Ci occupiamo, inoltre, di tutti gli adempimenti connessi all'inizio attivita di tipo turistico-ricettiva in forma imprenditoriale, nonchè al rilascio delle attestazioni di conformità relative al contratto di locazione a canone concordato su Roma, necessario per ottenere tutti i benefici fiscali connessi.

Per maggiori informazioni potete recarvi presso la nostra sede previo appuntamento da concordare, oppure contattarci telefonicamento e/o email a info@serviziprofessionali.biz


Costo e Prezzi Assistenza Locazione Turistica


Il costo del servizio per l'assistenza in tutti gli adempimenti delle locazioni brevi è pari ad €.500,00 oltre iva e spese vive a carico del Cliente e comprende lo svolgimento di tutti gli adempimenti connessi per l'inizio dell'attività di locazione breve in forma non imprenditoriale, inoltre è possibile richiedere solo uno o piu adempimenti, o servizi connessi aggiuntivi, come da tabella riepilogativa con i nostri prezzi.

Tipo servizio: Prezzo:
Autorizzazione del Comune di Roma
Registrazione ad Alloggiatiweb
Comunicazione Regione Lazio
Richiesta Codice Identificativo Regionale
Registrazione Tassa Soggiorno
Abilitazione al "Radar" per invio dati ISTAT
Predisposizione modello contratto di locazione
€.500
Autorizzazione del Comune di Roma €.250
Registrazione ad Alloggiatiweb €.100
Comunicazione Regione Lazio €.80
Richiesta CIR Codice Identificativo Lazio €.80
Registrazione Comune Roma per Tassa Soggiorno €.80
Predisposizione modello personalizzato contratto locazioni brevi €.100


Potrete contattarci gratuitamente per una consulenza di base e valutare concretamente la vostra posizione.
Per un preventivo personalizzato o per avere maggiori informazioni potete scrivere a info@serviziprofessionali.biz


Regime fiscale delle locazioni brevi turistiche


La tassazione fiscale delle locazioni brevi turistiche è del 21% in regime di cedolare secca, sebbene a partire dal 1° gennaio 2024, il regime fiscale per le locazioni brevi è stato modificato concedendo la possibilità di usufruire della cedolare secca al 21% un solo immobile, tutti gli altri saranno tassati con cedolare al 26% come meglio specificato di seguito.

Aliquota d'imposta: Fino al 31 dicembre 2023, gli affitti brevi potevano essere tassati tramite la cedolare secca con un'aliquota del 21%, che sostituiva l'IRPEF e le addizionali. Dal 1° gennaio 2024, l'aliquota ordinaria per le locazioni brevi è aumentata al 26%. Tuttavia, è possibile mantenere l'aliquota ridotta del 21% solo per una delle unità immobiliari utilizzate per affitti brevi, scelta dal locatore nella dichiarazione dei redditi.

Locatori singolo immobile: I proprietari di una sola unità immobiliare utilizzata per affitti brevi continueranno a pagare il 21%. Questo significa che se hai solo un immobile destinato agli affitti brevi, l'aliquota del 21% sarà applicata.

Locatori con più immobili: Se possiedi più unità immobiliari utilizzate per affitti brevi, puoi scegliere di applicare l'aliquota del 21% solo a una di esse. Le altre unità saranno tassate al 26%. Questa scelta ti offre la possibilità di ottimizzare la tua tassazione, applicando l'aliquota più bassa alla proprietà con il reddito da affitto più elevato.

Ruolo dei portali telematici: I portali online che intermediano le locazioni brevi devono agire come sostituti d'imposta. Tuttavia, essi sono tenuti a trattenere solo il 21% come ritenuta d'acconto sulle imposte, non il 26%. Sarà poi responsabilità del contribuente dichiarare il regime opzionale della cedolare secca e versare eventuali conguagli.

Imposte solo sul canone di locazione: Le imposte si applicano solo sul canone di locazione effettivamente pagato dall'ospite al locatario. Se le spese di pulizia o le commissioni dell'intermediario vengono indicate separatamente e non sono incluse nel canone di locazione, non vengono tassate. Tuttavia, se queste spese sono incluse nel canone, l'intero importo, comprese le spese, sarà soggetto a tassazione.

Le imposte relative alle locazioni brevi si applicano esclusivamente sul canone di locazione pagato dall'ospite al locatore. Questo significa che, ad esempio, le spese di pulizia o ulteriori spese per servizi connessi alla locazione, se indicate separatamente, non rientrano nell'imponibile fiscale.
Contrariamente, se il canone di locazione viene presentato come un importo "tutto incluso", che copre anche le spese di pulizia, l'intero ammontare diventa soggetto a tassazione.
Questa specifica ha notevoli implicazioni per la gestione fiscale delle locazioni brevi, richiedendo un'attenzione particolare nella predisposizione dei contratti con riflessi immediati sulla rendita dell’immobile locato.

È importante ricordare che in virtù della Legge n. 178/2020 (legge bilancio 2021) il regime fiscale agevolato delle locazioni brevi viene riconosciuto solo se un soggetto mette in locazione non più di 4 appartamenti per ogni periodo d'imposta. La legge, quindi, pone un limite numerico alla quantità di immobili che possono essere affittati in forma privata con questo regime fiscale favorevole; oltre 4 immobili concessi in locazioni brevi si intende attività imprenditoriale , con tutte le conseguenze che ne derivano.

La normativa specifica menzionata si riferisce esclusivamente alle locazioni brevi, come definite dall'articolo 4 del Decreto Legislativo 50/2017. Questa disposizione riguarda i contribuenti (persone fisiche) che possiedono più di quattro immobili destinati a locazioni brevi. Tuttavia, per coloro che hanno immobili affittati tramite contratti di locazione tradizionali ai sensi del D.Lgs. n. 431/1998 la normativa in questione non è applicabile, come quelli "4+4" anni a canone libero o "3+2" anni a canone concordato, o altre tipologie di locazione temporanea disciplinati dalla medesima normativa.

Tra i nostri servizi offriamo anche una consulenza fiscale per ottenere informazioni aggiornate e personalizzate sulla tassazione delle locazioni brevi.


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Domande Frequenti Locazioni Brevi

L’attività connessa alla locazione breve può essere svolta sia in forma imprenditoriale, con apertura di partita iva o costituzione di società, oppure in forma personale non imprenditoriale qualora vi siano i requisiti.
In particolare, la normativa nazionale prevede un limite quantitativo per poter svolgere l’attività di affitto breve non imprenditoriale, ovvero il soggetto titolare non deve superare quatto unità abitative adibite alla locazione breve; oltre tale limite à obbligatorio organizzarsi in forma imprenditoriale.

Il primo passo per l’avvio di un’attività di affitto breve non imprenditoriale prevede una comunicazione di inizio attività al Comune dove è situato l’immobile che si intende locare. Ogni Comune prevede procedure che si differenziano di poco tra loro, tutti pero adottano un modulo ad hoc per l’invio della domanda.
Oltre alla comunicazione al Comune si dovrà procedere con gli adempimenti che prevede la normativa regionale specifica, nonché con la registrazione presso la Polizia di Stato per inviare i dati degli ospiti tramite il software Alloggiatiweb.
Anche se l’attività di affitto breve non è svolta in forma imprenditoriale si dovrà comunque adempiere al versamento della tassa di soggiorno se prevista dal Comune ed all’invio dei dati all’Istat per finalità statistiche.

I redditi derivanti dalle locazioni brevi non imprenditoriali devo essere dichiarati nel modello redditi compilando gli appositi riquadri. Ricordiamo, inoltre, che gli intermediari come Booking e AriB&B hanno l’obbligo di effettuare una ritenuta alla fonte pari al 21%.
Dal 2024 i canoni derivanti dalle locazioni brevi per le case oltre la prima sono tassati con cedolare secca al 26%.

Non è previsto l’obbligo di registrazione per locazioni brevi sotto i 30 giorni, ad ogni modo è sempre opportuno sottoscrivere un contratto di locazione per la tutela del locatore e del conduttore.

I principi sottesi all’affitto breve ed al canone concordato sono del tutto differenti: il primo si applica generalmente per fini turistici, mentre il secondo per finalità abitative.
Il contratto transitorio a canone concordato può essere utilizzato solo per i motivi tassativamente indicati dalla normativa nazionale e dall’accordo territoriale del Comune dove si trova l’immobile, come ad esempio motivi di lavoro.


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Con Sentenza 11.9.2008, n. 22858, la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha individuato i caratteri essenziali del mobbing, ravvisabili in una condotta protratta nel tempo, tesa a ledere il lavoratore. Caratterizzano tale condotta, alla stregua delle considerazioni svolte dalla Suprema Corte, la sua protrazione nel tempo, una pluralità di atti, nonchè la volontà che la sorregge, diretta alla prosecuzione od all'emarginazione del dipendente, e la conseguente lesione, attuata sul piano professionale o sessuale o morale o psicologico o fisico.
Al riguardo, con la Sentenza in epigrafe, la Corte di Cassazione ha stabilito quanto segue: "Su un piano generale è da osservare quanto segue. Il mobbing (come espressamente dedotto e prospettato dalla ricorrente) è costituito da una condotta protratta nel tempo diretta a ledere il lavoratore. Caratterizzano questo comportamento la sua protrazione nel tempo attraverso una pluralità di atti (giuridici o meramente materiali, anche scarsamente legittimi: Corte cost. 19 dicembre 2003 n. 359: Cass. Sez. (in. 4 maggio 2004 n. 8438 Cass. 29 settembre 2005 n. 19053; dalla protrazione il suo carattere di illecito permanente: Cass. Sez. Un. 12 giugno 2006 n. 13537) la volontà che lo sorregge (diretta alla persecuzione od all'emarginazione del dipendente), e la conseguente lesione, attuata sul piano professionale o sessuale o morale o psicologico o fisico.
Lo specifico intento che lo sorregge e la sua protrazione nel tempo lo distinguono da singoli atti illegittimi (quale la mera dequalificazione ex art. 2103 cod. civ.).
Fondamento dell'illegittimità è (in tal senso, anche Cass. 6 marzo 2006 n. 4774) l'obbligo datoriale, ex art. 2087 cod. civ., di adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del prestatore. Da ciò, la responsabilità del datore anche ove (pur in assenza d'un suo specifico intento lesivo) il comportamento materiale sia posto in essere da altro dipendente. Anche se il diretto comportamento in esame è caratterizzato da uno specifico intento lesivo, la responsabilità del datore (ove il comportamento sia direttamente riferibile ad altri dipendenti aziendali) può discendere, attraverso l'art. 2049 cod. civ., da colpevole inerzia nella rimozione del fatto lesivo (in tale ipotesi esigendosi tuttavia l'intrinseca illiceità soggettiva ed oggettiva di tale diretto comportamento - Cass. 4 marzo 2005 n. 4742 - ed il rapporto di occasionalità necessaria fra attività lavorativa e danno subito: Cass. 6 marzo 2008 n. 6033).
Lo spazio del mobbing, presupponendo necessariamente (nella sua diretta od indiretta origine) la protrazione di una volontà lesiva è pertanto più ristretto di quello (nel quale tuttavia s'inquadra) delineato dall'art. 2087 cod. civ., comprensivo di ogni comportamento datoriale, che può essere anche istantaneo, e fondato sulla colpa. Avendo fondamento nell'art. 2087 cod. civ., l'astratta configurazione del mobbing costituisce la specificazione della clausola generale contenuta in questa disposizione".

Le case vacanza, così come gli affitta camere, meglio conosciuti come bed&brekfast, sono una tipologia di attività ricettiva extralberghiera svolta in forma imprenditoriale, quindi presuppone l’apertura di una partita iva o la costituzione di una società, al contrario l’attività di affitti o locazioni brevi viene esercitata da soggetti privati, in forma non imprenditoriale, senza necessità di avere la partita iva.

Per locazioni brevi si intende un particolare tipo di contratto di locazione stipulato da persone fisiche che agiscono come privati, quindi in forma non imprenditoriale, con una durata massima di 30 giorni, a scopo fondamentalmente turistico ricettivo, che possono prevedere anche prestazione di servizi connessi alla locazione come la fornitura di biancheria, la pulizia o altri servizi affini.
La disciplina normativa degli affitti breve oltre che essere su base nazionale, viene delegata alle singole Regioni e Comuni dove è situato l’immobile oggetto di locazione breve.

Con l'introduzione dell'aliquota al 26% è bene interrogarsi sulla scelta tra la cedolare secca e la tassazione ordinaria per la locazione di immobili.
Fino ad ora, la maggior parte ha preferito la cedolare, tuttavia, la nuova aliquota sugli affitti brevi modifica le considerazioni da fare.
Tre sono i fattori principali da analizzare (escludendo chi ha più di quattro alloggi in affitto, che rientrano nel regime d’impresa):
1) Il reddito annuo. Per redditi superiori a 28mila euro, l’aliquota Irpef è del 35%. Se i redditi da affitto breve rientrano in questo scaglione, la cedolare rimane conveniente, sia al 21% che al 26%. Bisogna considerare anche le addizionali Irpef e, in caso di registrazione del contratto, le spese di registro e bollo. Circa la metà dei locatori con la cedolare ha un reddito superiore ai 28mila euro.
2) Le addizionali. Per redditi fino a 28mila euro, dal 2024 l'Irpef avrà un’unica aliquota del 23%. Si confronta dunque l’Irpef del 23% (sul 95% del canone con deduzione forfettaria) con la cedolare al 21% sull’intero canone (per un solo immobile) o al 26% (due o più immobili). Su mille euro di canone, l'incidenza dell'Irpef è di 219 euro, contro i 210 euro della cedolare al 21% e 260 euro al 26%. La cedolare al 21% rimane più vantaggiosa, mentre quella al 26% costa di più dell'Irpef. Metà dei locatori con aliquota al 26% potrebbero quindi preferire la tassazione ordinaria. Tuttavia, le addizionali locali possono ridurre questa differenza, soprattutto per chi ha un reddito tra 15mila e 28mila euro. Non dovrebbero influire l’imposta di registro e il bollo, tranne nei casi di locazione oltre i 30 giorni con lo stesso inquilino.
3) I bonus e detrazioni. A prescindere dal reddito, chi desidera sfruttare detrazioni fiscali potrebbe optare per la tassazione ordinaria, che permette di ridurre o annullare l'Irpef con i bonus, a differenza della cedolare. La decisione può essere presa con la dichiarazione dei redditi del 2025, tranne nei casi di registrazione del contratto, dove la scelta è immediata. Per gli affitti brevi, la cedolare può essere scelta in dichiarazione, anche variando per contratti differenti.


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L’Inps, con il messaggio del 2 dicembre 2019, n. 4477, fornisce chiarimenti circa le fattispecie concernenti titolari di assegno ordinario di invalidità (AOI), sospeso a causa dell’opzione in favore dell’indennità NASpI.
Indennita NASpI e assegno ordinario di invalidità (AOI)
Il percettore di assegno ordinario di invalidità che, avendone diritto, abbia optato per la indennità NASpI sospendendo l'erogazione dell'assegno, può, in qualsiasi momento, rinunciare alla indennità ripristinando l'assegno ma la rinuncia deve intendersi a titolo definitivo
Nella eventualità che il titolare della indennità di disoccupazione NASpI trovi una nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato dalla quale derivi un reddito annuale superiore al reddito minimo escluso da imposizione, la prestazione decade salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale ultima eventualità l'indennità è sospesa d'ufficio per tutta la durata del rapporto lavorativo e riprende ad essere corrisposta al termine del periodo di sospensione.
La prima casistica considerata riguarda la sospensione della NASpI nei confronti di lavoratori, precedentemente percettori di assegno ordinario di invalidità, a seguito di nuova occupazione per periodi di lavoro subordinato non superiori a sei mesi. A tale proposito nella nota si ricorda la circolare INPS 138/2011 che, nel recepire le indicazioni offerte dalla sentenza della Corte costituzionale 19-22 luglio 2011, n. 234, aveva già precisato come pienamente sussistente la facoltà, per i lavoratori percettori di assegno di invalidità che avessero optato per la l’indennità di disoccupazione, di rinunciare a quest’ultima in favore del ripristino dell’assegno. Tuttavia tale rinuncia, avente valore dal momento della sua effettuazione, doveva intendersi come definitiva (nel senso che il lavoratore, esercitandola, avesse conseguentemente rinunciato definitivamente alla percezione della residua indennità). Nel ribadire quanto sopra, nella nota in commento l’Istituto previdenziale chiarisce che l’assicurato titolare di AOI, a seguito di opzione per la indennità di disoccupazione NASpI, può in qualsiasi momento rinunciare a quest’ultima e riottenere l’assegno di invalidità, ma tale rinuncia deve intendersi come definitiva.
La seconda fattispecie considerata nel messaggio 4477/2019 concerne la casistica della NASpI erogata in forma anticipata ai sensi dell’articolo  8 del decreto legislativo n. 22/2015 secondo cui il lavoratore avente diritto può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli sarebbe spettato e non ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio. Anche in questo caso, l’assegno ordinario di invalidità rimane sospeso per tutto il periodo teorico di spettanza dell’indennità NASpI e può essere ripristinato al termine di quest’ultimo, a condizione che l’assicurato continui a mantenere il relativo diritto.


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L'Inps fornisce nuove istruzioni per l'applicazione della disciplina del riscatto di periodi non coperti da contribuzione e per il criterio di calcolo dell'onere di riscatto dei periodi di studio universitari da valutare nel sistema contributivo
L'arco temporale massimo riscattabile corrispondente a periodi di inattività si colloca entro il 1° gennaio 1996 e il 29 gennaio 2019. L’Inps, con la circolare 25 luglio 2019, n. 106, ritorna sulla nuova forma di riscatto sperimentale, alla luce dell’assetto finale di tale strumento dopo la legge n. 26/2019 di conversione del D.L. n. 4/2019.
Le nuove istruzioni integrano le precedenti contenute nella circolare 5 marzo 2019, n. 36 (in Guida al Lavoro n. 12/2019) e aggiungono alcune precisazioni anche in materia di riscatto della laurea.
Riscatto per periodi di inattività
L'anzianità contributiva acquisita per effetto del riscatto dei periodi non coperti da contribuzione è utile ai fini del conseguimento del diritto a pensione e per la determinazione della relativa misura con incremento della pensione.
L'art. 20 della legge n. 26/2019 ha introdotto questa nuova forma di riscatto oneroso in via sperimentale, per il triennio 2019-2021, a favore degli iscritti:
- all'assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti;
- alle forme sostitutive (ex Enpals) ed esclusive 8ex Inpdap) della medesima;
- alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e agricoli autonomi);
- alla gestione separata;
privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione.
Non sono pertanto comprese le Casse previdenziali professionali i cui iscritti potranno riscattare periodi di inattività presenti in altre gestioni se ricorrono le condizioni ma non periodi accreditabili nelle Casse stesse.


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Anche agli stranieri residenti in Italia, ciechi totali o parziali, benché privi di permesso di soggiorno di lungo periodo, deve essere riconosciuta la pensione di invalidità civile , purché legalmente soggiornati in base ad un valido permesso di soggiorno
A seguito della sentenza della Corte costituzionale ai cittadini stranieri extracomunitari non vedenti, anche se sprovvisti del permesso di lungo soggiorno, è riconosciuto il diritto alla pensione e all'indennità speciale previste a favore dei ciechi civili qualora legalmente soggiornanti.
L'Inps col messaggio 6456 del 20 ottobre 2015 ha applicato la sentenza 22/2015 della Corte costituzionale che ha esteso la predetta prestazione anche agli extra comunitari privi del permesso di lungo soggiorno, ciechi parziali o totali. La norma censurata dalla Corte è l'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Sono esclusi coloro ai quali è stata negata la prestazione per effetto di sentenze passate in giudicato che abbiano negato la prestazione.
Permesso di soggiorno di lungo periodo - Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ha sostituito nel gennaio 2007 la carta di soggiorno per cittadini stranieri.
Lo straniero può chiedere al questore del luogo dove ha la residenza il rilascio, per sé e per i propri familiari, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo purché siano documentati i requisiti richiesti (D.Lgs. 286/1998 e successive modifiche).
Questo tipo di permesso di soggiorno è a tempo indeterminato e può essere richiesto solo da chi possiede un permesso di soggiorno in corso di validità da almeno 5 anni.
Deve essere inoltre dimostrata la disponibilità di un reddito minimo non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e che il cittadino straniero non sia pericoloso per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
Erogazione della pensione di invalidità - Nei confronti di questi soggetti la prestazione andrà riconosciuta dall'Inps fino alla relativa data di scadenza e prorogata alla consegna della ricevuta della richiesta di rinnovo rilasciata dalla Questura competente.
La documentazione dovrà naturalmente essere acquisita nel fascicolo dell'istruttoria della sede competente.