Certificazione delle spese per l’accesso all’Iperammortamento
Rilascio della certificazione contabile
La certificazione contabile per l’Iperammortamento attesta l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la loro corrispondenza alla documentazione contabile predisposta dall’impresa. È uno degli adempimenti richiesti per il Nuovo Piano Transizione 5.0.
Il nostro Centro Servizi Professionali, tramite Revisori Legali partner, offre il servizio di verifica e rilascio della certificazione online in tutta Italia. L’attività è rivolta sia alle imprese beneficiarie sia a commercialisti, consulenti e studi professionali che assistono i propri clienti.
Come funziona il servizio
- Analisi preliminare: acquisizione dei dati dell’impresa, della pratica GSE e dell’elenco dei beni oggetto dell’agevolazione.
- Verifica contabile: riscontro tra ordini, fatture, documenti di trasporto, pagamenti, registrazioni contabili e costo finale dichiarato per ciascun bene.
- Gestione delle integrazioni: segnalazione di eventuali documenti mancanti, differenze o elementi da chiarire prima del rilascio.
- Rilascio: consegna all’impresa della certificazione contabile firmata, con conservazione delle evidenze e delle carte di lavoro previste dall’incarico.
La certificazione viene rilasciata all’impresa beneficiaria. In base alle istruzioni GSE attualmente pubblicate, nella comunicazione di completamento l’impresa autodichiara di esserne in possesso. Il documento deve quindi essere conservato e messo a disposizione del GSE o dell’Agenzia delle Entrate in caso di richiesta o controllo.
Documenti necessari per la certificazione
La documentazione viene definita in relazione al tipo di investimento. In via generale sono richiesti:
- visura camerale aggiornata e dati del legale rappresentante;
- comunicazioni preventiva, di conferma e di completamento, ricevute e codici identificativi della pratica GSE;
- elenco analitico dei beni e prospetto di raccordo tra importi comunicati, contabilità e certificazione;
- ordini, contratti, conferme d’ordine, eventuali varianti e contratti di locazione finanziaria;
- fatture, note di credito, documenti di trasporto, verbali di consegna, installazione e collaudo;
- contabili bancarie, estratti conto e altre evidenze dell’effettivo pagamento;
- mastri contabili, libro giornale, registri IVA e libro cespiti relativi agli investimenti;
- prospetto di determinazione del costo agevolabile e delle eventuali spese accessorie capitalizzate;
- perizia tecnica asseverata e relativa analisi tecnica;
- documenti sull’interconnessione dei beni o, per gli impianti da fonti rinnovabili, sull’entrata in funzione e sui costi sostenuti;
- dichiarazioni e ulteriori documenti richiesti dal revisore in base alle caratteristiche dell’operazione.
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Scadenze del Nuovo Piano Transizione 5.0
La procedura si articola in comunicazione preventiva, comunicazione di conferma e comunicazione di completamento. La conferma deve essere trasmessa entro 60 giorni dall’esito positivo della comunicazione preventiva e deve attestare, per ciascun bene, l’avvio dell’investimento secondo le condizioni previste dalla disciplina.
È consigliabile coinvolgere il revisore prima della comunicazione di completamento, così da verificare per tempo la completezza e la coerenza del fascicolo contabile.
Costo della certificazione contabile
Il costo della certificazione contabile Iperammortamento è determinato in funzione del beneficio fiscale teorico risultante dai dati dichiarati dall’impresa al momento del conferimento dell’incarico, considerando una tariffa minima di € 500.
Il compenso viene definito preventivamente per iscritto e non dipende dall’esito delle verifiche, dalla certificabilità delle spese o dalla successiva fruizione dell’agevolazione.
| QUOTA DI BENEFICIO FISCALE TEORICO | TARIFFA SULLA QUOTA (IVA esclusa) |
|---|---|
| Fino a € 100.000 | 1,5% |
| Da € 100.001 a € 2.000.000 | 1,2% |
| Oltre € 2.000.000 | 1% |
Le aliquote sono applicate per scaglioni progressivi. Per beneficio fiscale teorico si intende il risparmio d’imposta stimato sulla maggiorazione fiscale applicabile, determinato sulla base del regime di imposizione sui redditi dell’impresa e senza considerare l’eventuale incapienza fiscale o il differimento temporale della deduzione.
Per investimenti comprendenti numerosi beni, più strutture produttive, contratti di locazione finanziaria o impianti da fonti rinnovabili viene formulato un preventivo personalizzato, tenendo conto anche della quantità e della completezza della documentazione da verificare.
Per studi professionali e società che richiedono il servizio per più clienti è possibile definire una convenzione con condizioni dedicate.
Normativa e fonti ufficiali
La disciplina di riferimento è contenuta nell’articolo 1, commi 427-436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, e nel decreto interministeriale MIMIT-MEF del 7 maggio 2026. In particolare, l’articolo 7 del decreto disciplina la certificazione contabile e i requisiti dei soggetti abilitati; gli articoli 3 e 9 regolano, rispettivamente, la procedura e la conservazione dei documenti.
- MIMIT – Nuovo Piano Transizione 5.0 e Iperammortamento
- MIMIT – Decreto interministeriale 7 maggio 2026
- GSE – Procedura, comunicazioni e scadenze
Contenuto aggiornato al 22 luglio 2026. Le modalità operative potranno essere adeguate a eventuali successive istruzioni del MIMIT, del GSE o degli organismi professionali.
Domande frequenti
L’Iperammortamento è un credito d’imposta?
No. L’agevolazione consiste in una maggiorazione fiscale del costo di acquisizione dei beni, utilizzata per determinare le maggiori quote deducibili di ammortamento o dei canoni di leasing. Non genera un credito compensabile mediante modello F24.
Chi può rilasciare la certificazione contabile?
Per le imprese soggette a revisione legale, il rilascio spetta al soggetto incaricato della revisione. Per le imprese non obbligate alla revisione, la certificazione può essere rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nella sezione A del Registro, in possesso di idonea copertura assicurativa e nel rispetto dei requisiti di indipendenza.
Quando deve essere predisposta?
La certificazione deve essere disponibile per la comunicazione di completamento, dopo che le spese sono state sostenute e contabilizzate. È opportuno avviare la verifica documentale in anticipo, senza attendere gli ultimi giorni della procedura.
La certificazione deve essere caricata sul portale GSE?
Secondo le istruzioni attualmente pubblicate, nella fase di completamento l’impresa autodichiara il possesso della certificazione. Il documento viene rilasciato al cliente, conservato nel fascicolo e prodotto qualora il portale o il GSE ne richiedano la trasmissione o l’integrazione.
Certificazione contabile e perizia tecnica sono lo stesso documento?
No. La certificazione contabile riguarda l’effettivo sostenimento delle spese e la loro corrispondenza ai documenti contabili. La perizia asseverata comprova invece i requisiti tecnici del bene e l’interconnessione oppure, per gli impianti agevolabili, le caratteristiche richieste dalla disciplina.
Quanto costa la certificazione contabile?
La tariffa minima è di € 500 oltre IVA. Il compenso è calcolato per scaglioni progressivi sul beneficio fiscale teorico: 1,5% fino a € 100.000, 1,2% sulla quota compresa tra € 100.001 e € 2.000.000 e 1% sulla quota eccedente € 2.000.000. L’importo esatto viene sempre indicato nel preventivo prima del conferimento dell’incarico.
Fino a quando si può accedere alla misura?
La misura riguarda gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. La comunicazione di completamento deve essere inviata entro il 15 novembre 2028, fermo restando il rispetto delle fasi e dei termini intermedi della procedura GSE.
Per informazioni e per un preventivo personalizzato scrivi a info@serviziprofessionali.biz oppure chiama il numero 06.45259880.