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Dichiarazione di Successione Online

Successione online con gestione completa da remoto

Dichiarazione di Successione Online e Successione Ereditaria

Elaborazione ed invio della Dichiarazione di Successione Online

Offriamo un servizio completo di dichiarazione di successione online, eseguito in modo professionale, con gestione della pratica online su tutto il territorio nazionale.

La successione ereditaria richiede una corretta valutazione fiscale e una documentazione spesso articolata: per questo seguiamo la pratica in ogni fase, dalla raccolta dei documenti al calcolo delle imposte e all’invio telematico.

L’intera procedura può essere gestita da remoto, tramite scambio di documenti via email, con invio della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate e rilascio delle ricevute, senza necessità di recarsi in sede.

I tempi medi di lavorazione sono di circa 7 giorni lavorativi dalla disponibilità della documentazione completa.

Perché scegliere ISY

  • Dichiarazione di successione con supervisione del Commercialista
  • Gestione completa della pratica 100% online da remoto
  • Predisposizione file “Successioni online” AdE
  • Invio telematico e rilascio ricevute Agenzia delle Entrate
  • Assistenza su immobili, volture catastali e agevolazione prima casa
  • Supporto anche per successioni complesse e integrative
  • Tempi di esecuzione rapidi
  • Prezzo chiaro e preventivo prima dell’avvio della pratica

Scarica la lista dei documenti necessari per poter elaborare la dichiarazione di successione: lista documenti successione


Costi e prezzo per la dichiarazione di successione

Il costo del servizio parte da € 250,00 per successioni legittime che abbiano ad oggetto fino a 2 eredi e non oltre tre beni mobili quali conti correnti, libretti di risparmio, titoli ecc. Nel prezzo della pratica di successione è compresa la dichiarazione, il calcolo delle imposte ed il relativo invio telematico presso l’Agenzia delle Entrate.

Il costo per l'assistenza nelle pratiche di rinuncia all'eredità ed accettazione con beneficio di inventario presso il Tribunale di Roma è pari ad € 60,00.

Per un preventivo esatto in base alla tipologia di successione da predisporre potrete rivolgervi presso la nostra sede oppure scrivere a info@serviziprofessionali.biz.


Cos'è la successione ereditaria

La successione ereditaria è quell’istituto giuridico che disciplina il trasferimento dei beni del de cuius e determina il trasferimento delle posizioni giuridiche, attive o passive, dal defunto al successore. La successione si apre al momento del decesso della persona, nel luogo del suo ultimo domicilio, e, in via generale, può essere di due tipi:

Successione a titolo universale: quando l’erede subentra (per l’intero se unico o in quota parte se vi sono più eredi) nella totalità dei diritti e degli obblighi che non si estinguono con la morte del de cuius e che vengono pertanto trasferiti in capo ad essi. L’erede, in quanto tale, subentra nella totalità dei rapporti patrimoniali del de cuius, acquisendo anche eventuali debiti di quest’ultimo; al riguardo è sempre possibile accettare l’eredità con beneficio di inventario, dando la possibilità all’erede di valutare la convenienza dell’accettazione.

Successione a titolo particolare: quando il successore, detto legatario, ed alla presenza di un testamento, subentra solo in uno o più rapporti patrimoniali indicati dal defunto. Il legatario, a differenza dell’erede, non è obbligato al pagamento dei debiti del de cuius, gravanti solo sugli eredi in proporzione alle loro quote, benché il testatore possa subordinare il lascito al compimento di una determinata prestazione, entro il limite del valore del bene ricevuto.

In tema di successione ereditaria occorre distinguere:

1) Successione legittima: quando, in mancanza di un testamento, la successione avviene integralmente secondo quanto indicato dalla legge, che individua gli eredi nelle persone tra i congiunti del defunto e assegna loro i beni dell’asse ereditario. I beni vengono assegnati in primo luogo al coniuge superstite e ai figli; se questi non ci sono, succederanno i fratelli/sorelle ed ascendenti del de cuius; in assenza di parenti entro il sesto grado il patrimonio andrà devoluto allo Stato.

2) Successione testamentaria: quando il defunto ha disposto nell’atto di testamento l’assegnazione del proprio patrimonio agli eredi ed eventualmente ai legatari. In questo caso è direttamente il defunto che, in vita, ha scelto l’assegnazione dei beni ai propri eredi con la possibilità di lasciti anche a soggetti a cui, per legge, non spetterebbe nulla, in tal caso si parla di legato che non può mai ledere la quota di legittima degli eredi.


Accettazione dell'eredità

L'eredità può essere accettata puramente e semplicemente, ovvero con beneficio d'inventario. L'accettazione pura e semplice implica la confusione del patrimonio dell'erede con quello del de cuius; ne discende che l'erede sarà tenuto a pagare i debiti del defunto anche ove l'ammontare degli stessi superi il valore dell'attivo ereditario.

Accettazione pura e semplice

L'accettazione pura e semplice può essere espressa ovvero tacita. L'accettazione espressa si sostanzia in una dichiarazione contenuta in atto pubblico o scrittura privata, in cui il chiamato all'eredità dichiara di accettarla, ovvero assume il titolo di erede. L'accettazione tacita, per converso, ricorre quando il chiamato compie un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.

Il pagamento di taluni debiti, la vendita di beni ereditari, la domanda di divisione ereditaria o la riassunzione di un processo come erede possono costituire accettazione tacita, mentre non lo sono i soli atti conservativi o meramente fiscali (es. la denuncia di successione).

Accettazione con beneficio di inventario

L'effetto del beneficio d'inventario consiste, per espressa previsione dell'art. 490 c.c., nel tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede; l'erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti. L'accettazione beneficiata è obbligatoria per eredità devolute a minori, interdetti, emancipati, inabilitati e per persone giuridiche, associazioni e fondazioni.


Cos'è la dichiarazione di successione

La dichiarazione di successione è un adempimento fiscale necessario per trasferire i beni di un defunto ai suoi eredi. In questo modo tutti i beni del de cuius verranno trasferiti in capo agli eredi per la quota parte stabilita dalla legge, salvo la presenza di un testamento nel rispetto della quota di legittima.

I soggetti obbligati a presentare la dichiarazione sono, principalmente, gli eredi, i chiamati all'eredità e i legatari, salvo che uno o più di questi soggetti non abbia rinunciato all'eredità secondo la procedura presso il Tribunale competente.


Adempimenti e documenti necessari per la successione

La dichiarazione di successione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data del decesso. In caso di ritardo si può incorrere in una sanzione amministrativa. Sono esonerati il coniuge o i parenti in linea retta se la successione non comprende beni immobili e diritti reali immobiliari e il valore globale dell'asse ereditario lordo è inferiore a 100.000 euro.

I principali documenti necessari sono:

  • Certificato di morte o autocertificazione;
  • Certificato di ultima residenza del defunto o autocertificazione;
  • Autocertificazione dello stato di famiglia del defunto;
  • Autocertificazione dello stato di famiglia degli eredi;
  • Visure catastali di tutti i beni immobili del defunto;
  • Atto di notorietà dell'erede con indicazione di tutti gli eredi, tipo di successione e regime patrimoniale;
  • Copia del testamento autenticato da notaio (in caso di successione testamentaria);
  • Prospetto di autoliquidazione imposte ipotecarie e catastali con ricevute di pagamento;
  • Dichiarazione di destinazione urbanistica in presenza di terreni;
  • Copia del contratto di mutuo se presente;
  • Documenti su eventuali passività;
  • Dichiarazione della banca su eventuali conti e rapporti finanziari del defunto;
  • Ricevute spese funerarie (se dovuta l’imposta di successione);
  • Eventuali dichiarazioni di rinuncia all'eredità da parte di uno o più eredi.

Invio telematico della dichiarazione di successione in Agenzia delle Entrate

Dal 1° gennaio 2019 l’unico modo per poter adempiere alla corretta presentazione della dichiarazione di successione – e alla relativa richiesta di volture catastali – è online, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, ai quali si accede con SPID, CIE o CNS.

Il modulo deve essere elaborato e presentato tramite il software “Successioni online” dell’Agenzia, che consente la creazione e il controllo del file telematico. Il software richiede documenti in formato PDF/A o TIFF e raccoglie dati di eredi, de cuius, beni ereditari, eventuali immobili con i relativi dati catastali e rendite. È possibile richiedere contestualmente la voltura catastale.

Il programma calcola automaticamente imposte ipotecarie e catastali e tributi speciali dovuti. Al termine dell’invio vengono rilasciate le ricevute; la dichiarazione sarà sempre consultabile nel cassetto fiscale del dichiarante.


Le imposte connesse alla dichiarazione di successione

Le imposte di successione vengono calcolate sull’asse ereditario, composto dall’attivo ereditario al netto del passivo. L’attivo comprende beni immobili, beni mobili, azioni, partecipazioni, denaro e beni di uso/ornamento. Sono esenti dall’imposta i titoli del debito pubblico e il trasferimento d’azienda (o ramo) se gli eredi proseguono l’attività per almeno 5 anni.

Il passivo comprende debiti del defunto, spese mediche sostenute dagli eredi negli ultimi 6 mesi, spese funebri. Le aliquote principali sono:

  • 4% per coniuge e parenti in linea retta, oltre franchigia di 1.000.000 € per ciascun beneficiario;
  • 6% per fratelli e sorelle, con franchigia di 100.000 € ciascuno;
  • 6% senza franchigia per altri parenti fino al quarto grado e affini fino al terzo grado;
  • 8% senza franchigia per tutti gli altri soggetti.

Per portatori di handicap grave la franchigia è elevata a 1.500.000 €.

Imposte ipotecarie e catastali

Per gli immobili in successione l’imposta ipotecaria è pari al 2% del valore (minimo 200 €) e l’imposta catastale all’1% (minimo 200 €). È possibile usufruire delle agevolazioni “prima casa” se sussistono i requisiti.

Elaborazione delle imposte ed autoliquidazione

Il software “Successioni online” elabora il calcolo di tutte le imposte che gli eredi devono versare, soggette ad autoliquidazione e addebito diretto sulle coordinate IBAN fornite dal dichiarante.


Rinuncia all'eredità

Può accadere che il chiamato all’eredità non abbia interesse all’accettazione per via della situazione debitoria del de cuius, ovvero quando i debiti del defunto siano superiori ai crediti. Solo a seguito dell’accettazione i chiamati divengono eredi e rispondono dei debiti, anche tributari.

La rinuncia è un atto formale con il quale il chiamato dichiara di non voler acquistare l’eredità; in questo modo la successione non produce effetti nei suoi confronti e nessun creditore potrà rivolgersi a lui per il pagamento dei debiti ereditari.

La rinuncia deve essere resa con dichiarazione scritta davanti a notaio o presso la cancelleria del Tribunale competente (art. 519 c.c.). Nel caso di rinuncia in Tribunale occorre rivolgersi al Tribunale dell’ultima residenza del defunto e utilizzare la modulistica specifica.


La dichiarazione di successione “ulteriore” secondo l’Agenzia delle Entrate

La risposta all’interpello n. 677 del 7 ottobre 2021 chiarisce che la dichiarazione di successione “ulteriore” può essere integrativa, sostitutiva o modificativa, a seconda dei casi.

Dichiarazione integrativa: consente di inserire nuovi elementi patrimoniali non dichiarati in precedenza.

Dichiarazione sostitutiva: sostituisce integralmente la dichiarazione precedente in presenza di errori rilevanti.

Dichiarazione modificativa: corregge dati non valutativi (es. dati catastali, quote, dati degli eredi) senza aumentare il valore complessivo.

La nuova modulistica telematica prevede l’indicazione di “prima dichiarazione” o “dichiarazione sostitutiva”. Per successioni apertesi prima del 3 ottobre 2006 e per integrazioni/sostituzioni di dichiarazioni presentate con il vecchio modello, continua ad applicarsi la modulistica precedente.

In casi particolari (ad esempio residenti all’estero impossibilitati al telematico) è ammessa la presentazione cartacea tramite raccomandata, considerandosi presentata alla data di spedizione.

La liquidazione dell'imposta di successione

La procedura di liquidazione dell'imposta di successione prevede più fasi e relative ricevute telematiche:

  • Prima ricevuta: attesta la trasmissione del file all’Agenzia;
  • Seconda ricevuta: certifica la presentazione, con estremi di registrazione ed eventuali errori;
  • Terza ricevuta: esito del pagamento tramite addebito in conto;
  • Quarta ricevuta: copia della dichiarazione registrata e disponibilità nel cassetto fiscale;
  • Quinta ricevuta: esito della voltura catastale (se richiesta).

Modifica della dichiarazione e termini di pagamento

La dichiarazione deve essere presentata entro 12 mesi dall’apertura della successione. È possibile modificarla entro questo termine o, in alcuni casi, mediante dichiarazioni integrative anche successivamente, fino all’eventuale accertamento o entro i termini di legge.

Gli eredi sono solidalmente responsabili per il pagamento dell’imposta. Sono previste sanzioni in caso di ritardo, omissione o incompletezza, con possibilità di ravvedimento operoso finché non siano notificati atti di liquidazione o accertamento.


La nostra struttura dispone di tutte le figure professionali necessarie non solo per la predisposizione e trasmissione telematica della dichiarazione di successione, ma anche per il reperimento di tutta la documentazione necessaria.

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Approfondimenti - Domande e Risposte

L’Agenzia delle Entrate, con risposta all’istanza di interpello n. 671 del 6 ottobre 2021, ha confermato che i beni dell’azienda agricola trasferiti a titolo di donazione dal genitore ai propri giovani figli agricoltori under 40 sono esenti da imposte di successione e donazione, nonché da imposte catastali e di bollo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, della legge 441/1998 come modificata.

La successione di quote in società di persone e di capitali è regolata in modo diverso. Per le società di persone l’art. 2284 c.c. prevede, in caso di morte di un socio, la liquidazione della quota agli eredi salvo scioglimento o continuazione con gli eredi consenzienti; per le società di capitali, la circolazione delle quote è tendenzialmente libera, salvo diverse previsioni statutarie sul gradimento o sulla prelazione.

L’Agenzia delle Entrate (risposte n. 92/2018 e n. 83/2018) ha chiarito che gli errori materiali che non incidono sulla base imponibile possono essere corretti anche oltre il termine di 12 mesi, mediante dichiarazione rettificativa, con pagamento delle imposte fisse per le formalità di trascrizione. In alcuni casi la rettifica può avvenire d’ufficio.

La risoluzione n. 11/E del 13 febbraio 2013 ha chiarito che non è più necessario allegare gli estratti catastali alla dichiarazione di successione: i dati catastali devono essere acquisiti d’ufficio dall’Agenzia delle Entrate, grazie all’accesso alle banche dati ipotecaria e catastale.

In caso di morte del lavoratore in servizio, il TFR è devoluto iure proprio ai soggetti indicati dalla legge e non rientra nell’asse ereditario; se il decesso avviene dopo la cessazione del rapporto, la somma entra a far parte dell’eredità ed è soggetta alle regole ordinarie della successione e, se dovute, alle imposte di successione.

La risoluzione 40/E/2012 consente di richiedere l’agevolazione “prima casa” anche per conto di un erede nel frattempo deceduto, purché sussistano i requisiti previsti. È possibile attestare le condizioni tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, beneficiando delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.

La risposta n. 132/2024 ha riconosciuto che l’imposta di successione pagata in un altro Stato UE (es. Francia) può essere considerata costo accessorio per il calcolo del costo fiscale delle partecipazioni, in coerenza con i principi di non discriminazione e libera circolazione dei capitali, evitando una doppia penalizzazione in sede di realizzo.

Conti e titoli bancari fanno parte del patrimonio ereditario e devono essere inseriti in dichiarazione. Gli eredi devono fornire alla banca copia della dichiarazione e atto di notorietà; spesso l’istituto di credito richiede il pagamento delle imposte dovute prima di sbloccare i fondi e consentire il trasferimento delle somme agli aventi diritto.

Gli eredi possono usufruire dell’agevolazione “prima casa” sugli immobili ereditati se non titolari di altri immobili agevolati e se si impegnano a stabilire la residenza nel comune entro 18 mesi, ottenendo imposte ipotecaria e catastale fisse di 200 € ciascuna in luogo delle ordinarie imposte proporzionali.

Il valore catastale deriva dalla rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per il coefficiente previsto (es. 110 o 120 a seconda del caso). Tale valore costituisce base imponibile per imposte ipotecarie e catastali e, se dovuta, per l’imposta di successione sugli immobili compresi nell’asse ereditario.

Oltre all’imposta di successione (4%, 6% o 8% a seconda del grado di parentela e con relative franchigie), sono dovute imposta ipotecaria e catastale sugli immobili, generalmente pari al 2% e 1% del valore catastale, salvo applicazione delle agevolazioni “prima casa” che riducono tali imposte ad importi fissi.

La dichiarazione di successione può essere presentata interamente online tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate con SPID, CIE o CNS. Il software guida nella compilazione, nell’allegazione dei documenti e nel pagamento delle imposte, riducendo errori e tempi di gestione rispetto alla modalità tradizionale e consentendo agli eredi di seguire la pratica da remoto, ovunque si trovino.

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