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Visto di Conformità IVA 2026

Servizio Apposizione Online Visto IVA · IRES · IRPEF · IRAP

Commercialisti abilitati · Assunzione di responsabilità · Trasmissione in Agenzia delle Entrate

Visto di Conformità Dichiarazione IVA 2026
Compensazione – Rimborso Credito
IVA · IRES · IRPEF · IRAP

Servizio di apposizione del Visto di Conformità

Il visto di conformità è un’attestazione rilasciata da un professionista abilitato che certifica la correttezza formale dei dati indicati nella dichiarazione fiscale. Nel caso del visto di conformità IVA, tale attestazione consente l’utilizzo in compensazione dei crediti fiscali – in particolare dei crediti IVA – oltre le soglie previste dalla normativa.

I nostri Professionisti abilitati ed iscritti negli elenchi dei soggetti autorizzati dall’Agenzia delle Entrate rilasciano il Visto di Conformità in modo rapido e sicuro, anche interamente online in tutta Italia, per la compensazione e il rimborso dei crediti IVA, IRES, IRPEF e IRAP, con assunzione di responsabilità, verifica della documentazione, predisposizione della dichiarazione e trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.

Ci rivolgiamo sia a Professionisti, Studi e CED che richiedono il visto per i propri Clienti, sia alle Aziende e Società che intendono recuperare direttamente i propri crediti fiscali con procedure veloci, assistenza dedicata e massima sicurezza.

Da €450 + IVAper crediti fino a €20.000
7 giornida documentazione completa
100% onlinedocumenti e dichiarazione da remoto
Professionisti abilitativisto e invio telematico ADE
Pagina verificata da professionisti ISY
La pagina è stata ottimizzata per chiarire costi, tempi, documenti e controlli del visto di conformità. I profili fiscali sono riferiti alla Dott.ssa Mariacarla D'Amico e alla Dott.ssa Olinda Baiardo; i profili legali e di responsabilità professionale sono integrati con revisione dell'Avv. Roberto De Santis.

Costo del Visto di Conformità

Il costo per ottenere il visto di conformità IVA (IRPEF, IRAP, IRES) per il recupero e compensazione del credito IVA annuale e trimestrale è riportato nel dettaglio della tabella che segue.

IMPORTO DA VISTARE TARIFFA (IVA esclusa)
Fino a € 20.000€ 450,00
Da € 20.001 a € 50.000€ 700,00
Da € 50.001 a € 100.000€ 1.000,00
Da € 100.001 a € 150.000€ 1.400,00
Da € 150.001 a € 200.000€ 1.800,00
Da € 200.001 a € 250.000€ 2.000,00
Da € 250.001 a € 300.000€ 2.500,00
Oltre € 300.000€ 2.500,00 + 1% sull'eccedenza

È possibile stipulare una convenzione ad hoc con tariffe dedicate per Professionisti e Società (commercialisti, tributaristi, CED e affini) che necessitino del servizio di rilascio del visto di conformità in maniera continuativa durante l’anno.

Prima di procedere con l'elaborazione della pratica del visto di conformità IVA, in un’ottica di massima trasparenza e serietà, verrà inviato un preventivo riportante l’esatto costo del servizio sulla base di quanto specificato sopra, ed il pagamento del corrispettivo avverrà solo nella fase conclusiva della pratica, ovvero dopo che il Cliente abbia ricevuto in bozza il dichiarativo oggetto di comunicazione all'Agenzia delle Entrate riportante la relativa apposizione del visto di conformità.

L’apposizione del visto di conformità IVA avviene attraverso una procedura strutturata in tre fasi operative, finalizzate alla verifica della documentazione, alla predisposizione della dichiarazione e alla successiva trasmissione telematica all’ Agenzia delle Entrate.

Procedura operativa

  • Consegna della documentazione indicata nella check-list, necessaria per la verifica del credito e dei presupposti normativi.
  • Predisposizione della dichiarazione in bozza, che verrà condivisa prima dell’invio, così da consentire le opportune verifiche.
  • Trasmissione della dichiarazione con apposizione del visto di conformità e invio telematico all’Agenzia delle Entrate.

Checklist documenti per il visto di conformità IVA

La documentazione da produrre varia a seconda che il credito IVA sia annuale o trimestrale. Per evitare integrazioni e ritardi, la pratica deve essere avviata partendo dalla checklist corretta.

Credito IVA annuale

  • Visura Camerale Storica;
  • Dichiarazione IVA 2026 per l’anno d’imposta 2025 in formato PDF, sottoscritta dal Titolare o dal Legale Rappresentante;
  • copia di tutti i registri IVA anno 2025 stampati in definitivo, con tabella riassuntiva del periodo e relative liquidazioni;
  • copia del registro corrispettivi, se presente;
  • Dichiarazione IVA 2025 per l’anno d’imposta 2024, completa di ricevuta telematica;
  • invio delle LIPE anno 2025;
  • modelli F24 relativi ai versamenti IVA 2025;
  • F24 relativi ad eventuali compensazioni indicate nel quadro VL 9 e screenshot dal cassetto fiscale;
  • dichiarazione, autocertificazione e conferimento inviati da ISY, firmati dal Titolare o Legale Rappresentante;
  • documento di identità del Titolare o Legale Rappresentante;
  • fatture elettroniche attive e/o passive richieste a campione in formato PDF.

Credito IVA trimestrale - Modello TR

  • Visura Camerale Storica;
  • Modello TR 2026 in formato PDF, redatto e sottoscritto dal Titolare o dal Legale Rappresentante;
  • copia di tutti i registri IVA stampati in definitivo relativi al trimestre per il quale si richiede la compensazione del credito, con relative liquidazioni siglate per conformità;
  • copia del registro corrispettivi del trimestre, se presente;
  • fatture elettroniche PDF emesse e ricevute;
  • dichiarazione inviata da ISY firmata dal Titolare o Legale Rappresentante;
  • documento di identità del Titolare o Legale Rappresentante.
Nota sul controllo integrale:
se il credito IVA annuale risultante dalla dichiarazione è pari o superiore al volume d’affari, il rilascio del visto comporta la verifica integrale della corrispondenza tra documentazione e dati contabili. In tale caso può essere richiesto l’invio di tutte le fatture attive e passive registrate nell’anno.

La documentazione deve essere inviata all’indirizzo info@serviziprofessionali.biz.

📩 Servizio completamente online: documenti inviati via email o caricati su server dedicato, sempre disponibili per il Cliente. Riceverai nella tua casella di posta la dichiarazione vistata e la ricevuta dell’Agenzia delle Entrate, senza necessità di recarti in sede.

📌 Certificazione ISO 9001: ISY adotta un sistema di gestione della qualità conforme agli standard internazionali, a garanzia di servizi professionali affidabili, trasparenti ed orientati al miglioramento continuo.

Caratteristiche del servizio

  • Professionisti abilitati con esperienza specifica nel settore
  • Verifica preventiva della documentazione e dei requisiti fiscali
  • Procedura certificata ISO - 100% online o in sede
  • Predisposizione e invio della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate
  • Prezzi chiari e proporzionati all’importo del credito
  • Pagamento solo dopo dichiarativo predisposto e condiviso
  • Tariffe dedicate tramite convenzioni
  • Tempi medi di lavorazione: 7 giorni lavorativi
  • Supporto anche dopo l'invio della dichiarazione

Tempi per il rilascio del Visto di Conformità

I tempi necessari al rilascio dell'attestazione del Visto di conformità sono di 7 giorni lavorativi dalla consegna e completezza di tutta la documentazione necessaria; in casi di urgenza motivata è possibile ridurre i tempi indicati ove vi siano i presupposti.


Controlli effettuati prima dell'apposizione del visto

Il visto di conformità non è una semplice firma sulla dichiarazione. Il professionista abilitato assume una responsabilità diretta e deve verificare la corrispondenza tra dati dichiarati e documentazione contabile, fiscale e telematica disponibile.

Controlli documentali

Verifica della presenza di dichiarazioni, registri IVA, LIPE, fatture, ricevute telematiche, F24 e documenti necessari per dimostrare l'origine del credito.

Controlli di coerenza

Confronto tra dichiarazione, liquidazioni, versamenti, compensazioni già effettuate e dati presenti nel cassetto fiscale.

Controlli di rischio

Valutazione di anomalie, crediti elevati, rimborsi, split payment, dichiarazioni integrative, irregolarità o comunicazioni ricevute dall'Agenzia delle Entrate.

Controlli operativi

Verifica della corretta predisposizione del dichiarativo, invio telematico, ricevute ufficiali e documenti da consegnare al cliente o al professionista incaricante.


Quando è obbligatorio il visto di conformità IVA

Il visto di conformità IVA è obbligatorio nel 2026 (per il credito IVA maturato nel 2025) quando il contribuente intende utilizzare il credito IVA in compensazione orizzontale, ossia tramite modello F24 con altri tributi o contributi, per importi superiori a 5.000 euro annui.

L'apposizione del visto di conformità è inoltre richiesta in altri casi previsti dalla normativa sui rimborsi IVA e nei confronti dei contribuenti che non beneficiano dei regimi premiali degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA).

Casi principali di obbligo del visto di conformità IVA

  • Compensazione orizzontale superiore a € 5.000: quando il credito IVA annuale o infrannuale (Modello TR) viene utilizzato in compensazione tramite modello F24 con altri tributi o contributi.
  • Rimborsi IVA superiori a € 30.000: per ottenere il rimborso IVA senza prestazione di garanzia (fideiussione) è necessario che la dichiarazione IVA sia munita di visto di conformità.
  • Cessazione dell’attività: nei casi di rimborso dell’eccedenza IVA risultante dalla dichiarazione finale presentata in occasione della cessazione dell’attività.

Quando è possibile utilizzare il credito IVA in compensazione

Quando il credito IVA viene utilizzato in compensazione orizzontale, la normativa prevede che l’utilizzo possa avvenire solo dopo la presentazione della dichiarazione IVA munita di visto di conformità.

In particolare, l’utilizzo del credito IVA in compensazione tramite modello F24 è consentito a partire dal decimo giorno successivo all’invio telematico della dichiarazione IVA contenente l’apposizione del visto di conformità.

Fino a tale momento il credito non può essere utilizzato per il pagamento di altri tributi o contributi, anche se già indicato nella dichiarazione.

Esonero dal visto di conformità IVA

La normativa prevede alcune ipotesi di esonero dall’obbligo del visto di conformità, in particolare per i contribuenti considerati fiscalmente affidabili.

  • Contribuenti con benefici premiali ISA: esonero dall'apposizione del visto fino a € 50.000 o € 70.000 di credito IVA annuo, in base ai punteggi ISA ottenuti nei periodi d’imposta di riferimento.
  • Startup innovative: esonero dal visto di conformità per compensazioni fino a € 50.000 annui.

Per evitare errori nella gestione del credito IVA e nella compilazione della dichiarazione, è sempre consigliabile affidarsi a professionisti abilitati per la verifica della documentazione e la corretta apposizione del visto di conformità IVA.

Esempio pratico di utilizzo del credito IVA

Per comprendere meglio il funzionamento del visto di conformità IVA in caso di compensazione dei crediti fiscali, può essere utile considerare un esempio pratico.

Si ipotizzi che la società Beta Srl presenti nella dichiarazione IVA un credito IVA pari a € 50.000.

In questo caso:

  • la società può compensare liberamente fino a € 5.000 di credito IVA tramite modello F24 anche senza l'apposizione del visto di conformità;
  • per utilizzare in compensazione l'importo eccedente, pari a € 45.000, sarà necessario presentare la dichiarazione IVA munita di visto di conformità;
  • la compensazione dell'importo eccedente potrà essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo alla trasmissione della dichiarazione IVA.

In alternativa, la società può scegliere di riportare il credito IVA residuo all'anno successivo oppure richiederne il rimborso nei casi previsti dalla normativa.


Esempio pratico: credito IVA da compensare in F24

Una società matura un credito IVA annuale di € 38.000 e intende utilizzarlo in compensazione orizzontale per pagare imposte e contributi tramite modello F24. Prima dell'apposizione del visto, non è sufficiente verificare il solo importo del credito: occorre controllare registri IVA, liquidazioni periodiche, LIPE, fatture emesse e ricevute, versamenti, dichiarazione IVA precedente e coerenza del quadro dichiarativo.

In uno scenario di questo tipo ISY raccoglie la documentazione, effettua i controlli formali e sostanziali previsti, predispone la dichiarazione in bozza, condivide l'esito delle verifiche con il cliente o con il professionista incaricante e procede alla trasmissione telematica della dichiarazione vistata all'Agenzia delle Entrate.

Risultato pratico:
il credito viene reso utilizzabile in compensazione con un fascicolo documentale ordinato, utile anche in caso di controlli successivi dell'Agenzia delle Entrate.

Dichiarazione e Visto di conformità IVA 2026

La dichiarazione IVA 2026, relativa al periodo d’imposta 2025, deve essere presentata esclusivamente per via telematica nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2026.

Ai fini dell’utilizzo del credito IVA in compensazione orizzontale oppure della richiesta di rimborso del credito IVA, l’ordinamento prevede l’obbligo di apposizione del visto di conformità quando l’importo del credito supera la soglia ordinaria di € 5.000 annui, salvo specifiche ipotesi di esonero.

⚠️ Attenzione: l’utilizzo del credito IVA in compensazione orizzontale (IVA con altri tributi o contributi) può avvenire solo dopo la presentazione della dichiarazione IVA munita di visto e tramite modello F24 trasmesso con i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Esonero dal visto di conformità e Indici ISA

Restano confermate anche per la dichiarazione IVA 2026 le agevolazioni per i contribuenti con elevato livello di affidabilità fiscale. In particolare, l’articolo 14 del D.Lgs. n. 1/2024 prevede l’innalzamento delle soglie di esonero dall’obbligo del visto di conformità in presenza di determinati punteggi ISA.

  • Esonero fino a € 70.000 annui di credito IVA per i contribuenti con punteggio ISA almeno pari a 9;
  • Esonero fino a € 50.000 annui di credito IVA per i contribuenti con punteggio ISA almeno pari a 8, o con media dei punteggi ISA pari ad almeno 8,5 nei periodi d’imposta di riferimento.

Le condizioni di esonero devono essere attestate all’interno della dichiarazione IVA nell’apposito riquadro relativo alla firma del dichiarante, secondo le istruzioni ministeriali del modello IVA/2026.

Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per l’Agenzia delle Entrate di richiedere garanzie patrimoniali in presenza di profili di rischio fiscale, ai sensi dell’art. 38-bis del DPR 633/1972.

Per evitare errori formali, ritardi nell’utilizzo del credito o contestazioni, è consigliabile affidarsi a professionisti abilitati per la verifica della documentazione e la corretta apposizione del visto di conformità IVA.


Novità Legge di Bilancio 2026 su compensazione e rimborso

La legge di bilancio 2026 non ha modificato le soglie formali del visto di conformità, ma ha rafforzato l’impostazione già in atto negli ultimi anni:

  • la compensazione resta lo strumento ordinario di utilizzo dei crediti fiscali;
  • il rimborso del credito può essere soggetto a controlli preventivi, profili di rischio e, nei casi previsti, garanzie;
  • l’Agenzia delle Entrate ha ampliato i controlli preventivi e i blocchi F24 sui crediti ritenuti a rischio.

Per questo motivo, nella pianificazione fiscale del credito IVA e delle imposte dirette, è sempre opportuno valutare con un professionista se procedere in compensazione oppure a rimborso.


Visto di Conformità su dichiarazione integrativa IVA

Nel caso in cui il contribuente abbia inviato la dichiarazione nei termini, è sempre possibile inviare una successiva dichiarazione integrativa per sanare omissioni, errori o incompletezze relative al primo invio. Il presupposto per poter presentare l’integrativa, dunque, è la presentazione della dichiarazione entro i termini originari di scadenza che potrà essere successivamente modificata o integrata dal contribuente, sempre che nel frattempo non sia intervenuto un accertamento dell’Amministrazione finanziaria.

Pertanto, la dichiarazione IVA integrativa può essere presentata solo se la dichiarazione annuale IVA ordinaria è stata inviata entro la scadenza, fissata al 30 aprile per l’anno 2026. Se tale dichiarazione non viene presentata entro questo termine, viene considerata omessa una volta trascorsi 90 giorni dalla scadenza, ossia dopo il 29 luglio 2026. Durante questi 90 giorni è ancora possibile inviare la dichiarazione IVA pagando una sanzione pari a 25 euro, che verrà considerata tardiva; una volta superato questo periodo, anche se la dichiarazione viene comunque presentata, essa verrà trattata come omessa.

Stante quanto detto, al fine di recuperare il credito IVA emerso in dichiarazione, appare evidente che è sempre necessario per il contribuente inviare la dichiarazione IVA entro i termini stabiliti, sebbene incompleta e/o mancante del visto di conformità, in quanto viene sempre data la possibilità di un secondo invio del dichiarativo con l’apposizione del visto, così da poter utilizzare in compensazione il credito IVA emergente. In tal caso, ai fini dell’apposizione del visto, sarà necessario allegare anche la dichiarazione IVA già presentata che, oltre a riportare il visto di conformità, potrà anche essere modificata all’esito dell’attività di verifica.



Split Payment e Credito IVA

Lo split payment, introdotto con la Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014) e successivamente ampliato, è un meccanismo di liquidazione dell'IVA che riguarda le operazioni effettuate verso la Pubblica Amministrazione (PA) e altri soggetti specifici. L'obiettivo di questo regime è contrastare l'evasione fiscale, assicurando che l'IVA venga versata direttamente all'Erario dalla PA, anziché dal fornitore.

Nel regime di split payment:
• Il fornitore emette una fattura nei confronti della PA, includendo l'importo dell'IVA.
• La PA paga al fornitore solo l'importo al netto dell'IVA.
• L'IVA indicata in fattura viene trattenuta dalla PA e versata direttamente all'Erario.
Questo meccanismo comporta che il fornitore non incassi l'IVA sulle proprie vendite verso la PA, poiché il pagamento di tale imposta è gestito dalla stessa Pubblica Amministrazione.

Lo split payment si applica:
• Alle forniture di beni e servizi effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione, di enti pubblici economici, di società controllate dallo Stato, dagli enti locali e dalle società quotate (FTSE MIB).
• Anche ad altri soggetti specifici individuati dalla normativa.
Sono escluse dal regime alcune operazioni, come quelle soggette a reverse charge o operazioni fuori campo IVA.

Implicazioni per i fornitori:
1. Credito IVA: lo split payment può generare un accumulo di credito IVA per i fornitori, che continuano a versare l’IVA sugli acquisti senza incassarla sulle vendite verso PA.
2. Rimborso del credito IVA: sono previste procedure prioritarie per i soggetti che operano prevalentemente con la PA, con possibilità di rimborso accelerato e compensazione con altri debiti tributari o contributivi.

Per attenuare le criticità, la normativa consente:
• Compensazione del credito IVA con altri tributi o contributi;
• Procedura semplificata e prioritaria di rimborso per gli operatori che lavorano principalmente con la PA.

Per velocizzare la procedura del recupero del credito IVA puoi affidarti ai nostri professionisti per l’invio del dichiarativo IVA con visto di conformità in tempi estremamente ridotti e con procedura semplificata online.


Visto di conformità detrazioni Superbonus

La Circolare 14/E del 19 giugno 2023 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che il visto di conformità relativo al Superbonus deve essere rilasciato per ogni utilizzo della rata dell’onere, in caso di spese ripartite su più anni, per garantire il riconoscimento della detrazione.

Il comma 11 dell’articolo 119 del Decreto-legge 19 maggio 2020 prevede che, per usufruire della detrazione in dichiarazione dei redditi, il contribuente richieda un visto di conformità che certifichi la documentazione comprovante i requisiti per accedere al beneficio fiscale.

Il D.L. 11/2023 consente la ripartizione in dieci annualità delle spese sostenute nel 2022, a partire dalla dichiarazione dei redditi 2023 (Modello Redditi PF/2024). Nei successivi anni il contribuente può cambiare intermediario abilitato per l’invio delle dichiarazioni, ma deve conservare tutta la documentazione relativa al visto di conformità iniziale, da esibire in caso di controllo.

Blocco delle cessioni: l’unica via è la detrazione

Con l’entrata in vigore del Decreto 39/2024, che ha eliminato le opzioni di cessione del credito e di sconto in fattura (art. 121 del D.L. 34/2020), l’unica possibilità per i contribuenti di recuperare le spese legate al Superbonus resta la detrazione in dichiarazione dei redditi.

In molte situazioni le opzioni di cessione non saranno applicabili (assenza di pagamenti entro il 30 marzo 2024, lavori avviati dopo tale data o nel 2025). In questi casi, la detrazione dovrà essere ripartita in dieci anni. Se la dichiarazione non viene presentata tramite precompilata, il visto di conformità sarà obbligatorio per tutte le annualità, fino al modello PF/2035 per spese sostenute nel 2025.


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Revisione professionale della pagina

Il visto di conformità rientra tra i servizi fiscali a maggiore impatto operativo perché consente l'utilizzo di crediti fiscali in compensazione o a rimborso e comporta responsabilità professionale. Per questo motivo la pagina è stata impostata con una revisione tecnica da parte di professionisti abilitati.

Dott.ssa Mariacarla D'Amico, Commercialista

Contenuto fiscale verificato da Dott.ssa Mariacarla D'Amico

Commercialista iscritta ODCEC Roma Sezione A n. AA_011673, abilitata all'apposizione del visto di conformità presso l'Agenzia delle Entrate.

Dott.ssa Olinda Baiardo, Commercialista e Revisore Legale

Revisione fiscale e controlli verificati da Dott.ssa Olinda Baiardo

Commercialista e Revisore Legale, iscritta ODCEC Roma Sezione A n. AA_008353, abilitata all'apposizione del visto di conformità presso l'Agenzia delle Entrate.

Avv. Roberto De Santis, Avvocato Cassazionista

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Avvocato Cassazionista iscritto all'Albo degli Avvocati di Roma n. A37948, con esperienza in supporto legale per profili societari e fiscali.

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Approfondimenti sul visto di conformità e credito IVA

Il visto di conformità è un passaggio fondamentale per la compensazione dei crediti fiscali e per la corretta gestione delle dichiarazioni IVA e delle imposte dirette. Negli ultimi anni la normativa è stata oggetto di numerosi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate e di modifiche operative rilevanti per imprese e professionisti.

In particolare, la gestione del credito IVA richiede attenzione sia nella fase di compensazione in F24 sia nella scelta tra utilizzo e rimborso. Di seguito trovi una selezione di guide pratiche e operative:


Il visto di conformità è disciplinato dal DLgs n. 241 del 9 luglio 1997, e si pone quale strumento di controllo sulla corretta applicazione di determinate norme tributarie che il legislatore ha attribuito a professionisti regolarmente iscritti nell’albo dei vistatori presso l’Agenzia delle Entrate.

Il visto di conformità, contrariamente a quanto si possa credere, non è un certificato rilasciato al contribuente, bensì consiste in un controllo formale e sostanziale effettuato da un professionista abilitato ed iscritto nelle relative liste dell'Agenzia delle Entrate dei requisiti previsti dalla legge per ottenere un determinato beneficio fiscale. Una volta effettuata la verifica, il professionista apporrà il visto a mezzo di un apposito modulo dell'Agenzia delle Entrate di cui il contribuente ne avrà ricevuta.
Pertanto, il Visto di Conformità è una certificazione necessaria e trasmessa all'Agenzia delle Entrate da un Professionista abilitato all'apposizione, relativa alle agevolazioni fiscali del contribuente, in un'ottica di misura antifrode.

Il visto di conformità è obbligatorio per la compensazione orizzontale dei crediti fiscali superiori a 5.000 euro annui. Per il rimborso del credito IVA, il visto è richiesto solo oltre determinate soglie o in assenza di requisiti di affidabilità fiscale (ISA), fermo restando il potere dell’Agenzia delle Entrate di effettuare controlli e richiedere garanzie.

Per il credito IVA annuale sono richiesti, tra gli altri, Visura Camerale Storica, Dichiarazione IVA 2026 per l’anno d’imposta 2025 firmata, registri IVA 2025 stampati in definitivo con liquidazioni, registro corrispettivi se presente, Dichiarazione IVA 2025 con ricevuta telematica, LIPE 2025, F24 versamenti IVA 2025, F24 e screenshot delle eventuali compensazioni del quadro VL 9, dichiarazione/autocertificazione/conferimento ISY, documento del Legale Rappresentante e fatture elettroniche richieste a campione. Per il credito IVA trimestrale TR sono richiesti Visura Camerale Storica, Modello TR 2026 firmato, registri IVA del trimestre con liquidazioni siglate, corrispettivi se presenti, fatture elettroniche PDF emesse e ricevute, dichiarazione ISY firmata e documento del Legale Rappresentante.

La cessione a terzi del credito IVA annuale, preventivamente chiesto a rimborso nel quadro VR della dichiarazione IVA, deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio. Questo atto deve contenere l’esatta individuazione delle parti e dell’importo del credito ceduto.

Il creditore, cedente dell’eccedenza di IVA, ha l’obbligo di notificare formalmente all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente l’avvenuta cessione – anche parziale – del credito. La cessione, una volta notificata, è opponibile all’Amministrazione finanziaria ai sensi delle norme richiamate (art. 43-bis d.P.R. 602/1973 e D.M. 384/1997).

La compensazione del credito IVA può avvenire in due modalità:
- Verticale: il credito IVA viene utilizzato per compensare un debito della stessa imposta (IVA con IVA), senza limitazioni particolari;
- Orizzontale: il credito IVA viene utilizzato per compensare debiti relativi ad altre imposte, contributi previdenziali o altri versamenti. In questo caso, l’utilizzo deve essere esposto tramite modello F24, dal quale risulta la compensazione del credito IVA con altri tributi o contributi.

Secondo l’ordinanza della Cassazione n. 25736 del 2022, il contribuente che compensa un credito esistente e verificato dall’Agenzia delle Entrate non è sanzionabile se manca il visto di conformità: la funzione del visto è quella di assicurare un controllo anticipato dell’esistenza del credito mediante la verifica di un professionista abilitato. Se l’Amministrazione ha accertato la sussistenza del credito, la mancata apposizione del visto integra un’inesattezza formale, non sostanziale.

In virtù dell’art. 10, comma 3 della L. 212/2000 e dell’art. 6 del d.lgs. 472/1997, non sono applicabili sanzioni per errori formali che non pregiudicano l’attività di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta o sul versamento del tributo.

La compensazione dei crediti d’imposta deve necessariamente avvenire tramite deleghe F24 caricate tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline). È esclusa la possibilità di versare l’F24 attraverso i canali bancari tradizionali. Il contribuente che voglia procedere autonomamente può utilizzare il proprio cassetto fiscale per l’invio dell’F24.

La presentazione di una dichiarazione IVA integrativa presuppone che la dichiarazione IVA ordinaria sia stata presentata entro il termine previsto (30 aprile). In assenza di questo adempimento, una volta trascorsi 90 giorni dal termine (cioè dopo il 29 luglio 2026), la dichiarazione IVA viene considerata omessa.

Una dichiarazione IVA presentata correttamente può essere successivamente integrata entro 5 anni (salvo accertamento dell'Agenzia delle Entrate) per correggere errori o omissioni, ai sensi dell’art. 8, comma 6-bis del DPR n. 322/98.

Per la dichiarazione IVA 2026, relativa al periodo d’imposta 2025, restano operative le principali novità introdotte dal D.Lgs. n. 1/2024 in materia di semplificazione degli adempimenti fiscali.

In particolare, è confermato l’innalzamento delle soglie di esonero dall’obbligo di apposizione del visto di conformità per i contribuenti con elevato livello di affidabilità fiscale (ISA).

L’esonero opera:
• fino a € 70.000 di credito IVA per i contribuenti con punteggio ISA almeno pari a 9;
• fino a € 50.000 di credito IVA per i contribuenti con punteggio ISA almeno pari a 8 (o media dei punteggi pari almeno a 8,5).

Restano fermi gli obblighi di apposizione del visto per importi superiori alle soglie agevolate, nonché la possibilità per l’Agenzia delle Entrate di richiedere garanzie patrimoniali nei casi di rischio fiscale, ai sensi dell’art. 38-bis del DPR 633/1972.

L’operatore che ha acquisito la qualifica di “esportatore abituale” può effettuare acquisti senza applicazione dell’IVA da parte del cedente, consegnando a quest’ultimo una dichiarazione d’intento che attesti la qualifica e la volontà di avvalersi della non imponibilità.

Questo consente di evitare l’accumulo di credito IVA per effetto delle esportazioni, migliorando la gestione finanziaria dell’impresa, fermo restando il rispetto degli adempimenti formali e delle comunicazioni telematiche previste dalla normativa.

Il prezzo del visto di conformità IVA (IRES, IRPEF, IRAP) parte da € 450 ed aumenta in modo proporzionale all’importo dell’IVA che si intende compensare, come indicato nella tabella delle tariffe.

Le tariffe sono strutturate per scaglioni, così da garantire un costo commisurato alla complessità delle verifiche richieste. Sono inoltre disponibili convenzioni dedicate per Professionisti, CED e Società che richiedono il servizio con continuità durante l’anno.

I nostri tempi per il rilascio dell'attestazione del Visto di conformità sono di 4–5 giorni lavorativi dalla consegna e completezza di tutta la documentazione. In casi di comprovata urgenza, è possibile ridurre ulteriormente i tempi.

Il professionista non può apporre il visto finché non ha acquisito documenti sufficienti a verificare l'esistenza e la spettanza del credito. In caso di documentazione incompleta, vengono richieste integrazioni prima della predisposizione o trasmissione della dichiarazione vistata.

Sì, ma solo se la documentazione è completa e non emergono anomalie che richiedano ulteriori controlli. Le urgenze vengono valutate caso per caso, soprattutto quando il credito deve essere utilizzato rapidamente in compensazione F24.

La dichiarazione viene predisposta e trasmessa dal professionista abilitato, che appone il visto di conformità e assume la responsabilità dei controlli previsti dalla normativa, sulla base della documentazione fornita dal contribuente.