VISTO DI CONFORMITA'

Apposizione Visto IVA - IRES - IRPEF - IRAP

VISTO DI CONFORMITÀ IVA
credito IVA - IRES - IRPEF - IRAP
Superbonus - bonus edilizia

Rilascio del Visto di conformità IVA


Presso il nostro Centro Servizi Professionali, grazie alla presenza di un team di Professionisti abilitati, è possibile ottenere il Visto di Conformità, su tutto il territorio nazionale, ad un costo particolarmente vantaggioso, necessario per il rimborso o la compensazione del credito d'imposta IVA annuale e trimestrale, IRES, IRPEF e IRAP.

Il servizio è rivolto sia a Professionisti e Studi Professionali che agiscono per conto dei propri Clienti, con i quali instauriamo un rapporto di fattiva collaborazione, che alle aziende che intendono recuperare direttamente il proprio credito d'imposta a mezzo di compensazione o rimborso.

Per agevolare e velocizzare il rilascio del Visto di Conformità, la procedura potrà essere svolta interamente online su tutto il territorio nazionale a mezzo email, così anche il Visto di Conformità e l'invio all'Agenzia delle Entrate verranno inviati al vostro indirizzo di posta elettronica, senza necessità di raggiungere la nostra sede, salvo la volontà di ottenere una consulenza di persona e/o telefonica.


Costo del Visto di Conformità IVA - IRPEF - IRAP - IRES


Il costo per ottenere il visto di conformità iva (irpef, irap, ires) per il recupero e compensazione del credito IVA annuale e trimestrale è riportato in dettaglio della tabella che segue.

IMPORTO DA VISTARE TARIFFA (iva esclusa)
Fino a €.15.000 €.450
Da €.15.001 a €.50.000 €.700
Da €.50.001 a €.100.000 €.1.000
Da €.100.001 a €.150.000 €.1.400
Da €.150.001 a €.200.000 €.1.800
Da €.200.001 a €.250.000 €.2.000
Da €.250.001 a €.300.000 €.2.500
Oltre €.300.000 €.2.500 + 1% oltre importo

E' possibile stipulare una convenzione ad hoc con tariffe dedicate per Professionisti e Società (quali commercialisti, tributaristi e centri elaborazione dati e affini) che necessitino del servizio di rilascio del visto di conformità in maniera continuativa durante l'anno.

Prima di procedere con l'elaborazione della pratica del visto di conformità iva, in un'ottica di massima traparenza e serietà, verrà inviato un preventivo riportante l'esatto prezzo del servizio sulla base di quanto specificato sopra, ed il pagamento del corrispettivo avverrà solo nella fase conclusiva della pratica, ovvero dopo che il Cliente abbia ricevuto in bozza la comunicazione all'Agenzia delle Entrate riportante la relativa apposizione del visto di conformità.

Check-list Visto di Conformità IVA
Scarica la lista con tutti i documenti necessari per ottenere il Visto di Conformità relativo al credito IVA:
- Check list credito IVA e dichiarazioni contribuente.



Tempi di rilascio del Visto di Conformità


I tempi necessari al rilascio dell'attestazione del Visto di conformità sono di 3-4 giorni lavorativi dalla consegna e completezza di tutta la documentazione necessaria; in casi di urgenza è possibile ridurre i tempi indicati. Per richieste che prevedano un'urgenza con tempistiche inferiori alle 48 ore verrà applicata una maggiorazione del 10% sulle tariffe indicate.


Visto di conformità IVA 2024


La legge di bilancio 2024 in vigore dal 1° gennaio prevede alcune novità in relazione alle compensazioni del credito IVA in F24.

A partire dal 16 gennaio 2024, i contribuenti potranno utilizzare il credito IVA maturato per compensare altre imposte e contributi, fino a un massimo di 5.000 euro (codice tributo 6099 – anno di riferimento 2023). Questa possibilità, nota come compensazione “orizzontale” o “esterna”, rappresenta un'opportunità significativa per ottimizzare le strategie fiscali.

Il credito IVA che supera la soglia dei 5.000 euro potrà essere utilizzato dopo la presentazione della dichiarazione annuale IVA. Tuttavia, è necessario che la dichiarazione riporti il visto di conformità di un professionista abilitato, come previsto dalle normative vigenti.

Le start-up innovative beneficiano di un limite elevato a 50.000 euro per la compensazione senza visto di conformità. Inoltre, i contribuenti che hanno raggiunto un punteggio ISA di almeno 8 per il periodo d'imposta 2022 godono di esenzioni simili.

I contribuenti devono presentare la dichiarazione IVA per il periodo d'imposta 2023 entro il periodo che va dal 1° febbraio al 30 aprile 2024, secondo quanto stabilito dalle normative fiscali.

Ogni compensazione del credito IVA deve essere effettuata attraverso i sistemi telematici Fisconline/Entratel, escludendo l'home banking. Questa regola è in linea con le disposizioni normative per garantire la sicurezza e la tracciabilità delle operazioni fiscali.

I crediti IVA non completamente utilizzati nel 2022 possono essere gestiti (codice tributo 6099 – anno 2022) fino alla presentazione della dichiarazione IVA per il 2023.

Le disposizioni riguardanti la compensazione dei crediti IVA sono regolate dal D.L. n. 78/2010, art. 31, che stabilisce limiti e condizioni per l'utilizzo dei crediti erariali in compensazione. Inoltre, il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017 (D.L. n. 193/2016, convertito in legge n. 225/2016) ha apportato modifiche significative in termini di limiti per le richieste di rimborso dell'eccedenza IVA.

Queste normative delineano un percorso chiaro per la gestione del credito IVA nel 2024, offrendo opportunità e delineando obblighi precisi per i contribuenti. È essenziale una comprensione approfondita di queste regole per assicurare una gestione fiscale efficace e conforme.


Visto di Conformità su dichiarazione integrativa IVA


Nel caso in cui il contribuente abbia inviato la dichiarazione nei termini, è sempre possibile inviare una successiva dichiarazione integrativa per sanare omissioni, errori o incompletezze relative al primo invio. Il presupposto per poter presentare l’integrativa, dunque, è la presentazione della dichiarazione entro i termini originari di scadenza che potrà essere successivamente modificato o integrato dal contribuente sempre che, nelle more, non sia intervenuto un accertamento dell’Amministrazione finanziaria.

Pertanto, la dichiarazione IVA integrativa può essere presentata solo se la dichiarazione IVA ordinaria è stata inviata entro la scadenza, fissata al 30 aprile per l’anno 2024. Se tale dichiarazione non viene presentata entro questo termine, viene considerata omessa una volta che siano trascorsi 90 giorni dalla scadenza, ossia dopo il 29 luglio 2024. Durante questi 90 giorni, è ancora possibile inviare la dichiarazione iva pagando una sanzione pari a 25 euro, che verrà considerata tardiva. Tuttavia, una volta superato questo periodo, anche se la dichiarazione viene comunque presentata, essa verrà trattata come omessa.

Stante quanto detto, al fine di recuperare il credito iva emerso in dichiarazione, appare evidente che è sempre necessario per il contribuente inviare la dichiarazione iva entro i termini stabiliti sebbene incompleta e/o mancante del visto di conformità in quanto viene sempre data la possibilità di un secondo invio del dichiarativo con l’apposizione del visto così da poter utilizzare in compensazione il credito IVA emergente. In tal caso, al fine dell’apposizione del visto iva, sarà necessario allegare anche la dichiarazione iva già presentata che, oltre a riportare il visto di conformità iva, potrà anche essere modificata all’esito dell’attività di verifica.


Costo Visto di Conformità superbonus e bonus edilizia


Il costo della pratica per il visto di conformità per tutti bonus edilizi - ad eccezione del superbonus 90% - 110% - è pari all'1.25%+iva del credito da cedere (metà dell'importo dei lavori autorizzati se trattasi di bonus ristutturazione 50%), oltre €.50 per l'invio della domanda in Agenzia delle Entrate, con importo minimo di €.175+iva; pertanto, per visti di conformità relativi a domande pari o inferiori ad €.14.000, il prezzo complessivo sarà di €.263,00 (prezzo compresivo di IVA e domanda all'agenzia delle entrate).

Il costo per ottenere il visto di conformità per il Superbonus 90% - 110%, attesa la maggiore complessità della procedura per l'elaborazione del visto, è pari all'1.50%+iva del credito da cedere.

Per l'invio della pratica di cessione del credito in Agenzia delle Entrate relativamente all'edilizia libera -pertanto senza necessità dell'elaborazione del visto di conformità- il costo è pari ad €.80,00 comprensivi di IVA.



Rivolgiti con fiducia presso la nostra sede per ottenere il Visto di Conformità da Professionisti regolarmente iscritti presso l'albo dei soggetti abilitati.


ottieni un preventivo personalizzato

info@serviziprofessionali.biz

Servizi Professionali Integrati

Tutti i nostri servizi possono essere erogati anche OnLine da remoto.
Riceverai i tuoi elaborati per email e disponibili nel server condiviso a richiesta.

Visto di Conformità

Visto IVA, Irpef, Irap, Ires.

Cessione Quote SRL

Cessione con commercialista senza notaio.

Canone Concordato

Asseverazione contratti a canone concordato a Roma.

Contabilità

Contabilà ed elaborazione dati contabili.

Payroll

Elaborazione paghe e la gestione del personale.

Outsourcing

Esternalizzazione contabilità e paghe.

Calcolo Pensione

Relazione analitica acquisto diritto pensione.

Successione

Dichiarazione di successione e adempimenti connessi.

Conciliazione Sindacale

Accordi sindacali per controversie di lavoro.



Il visto di conformità, contrariamente a quanto si possa credere, non è un certificato rilasciato al contribuente, bensì consiste in un controllo formale e sostanziale effettuato da un professionista abilitato ed iscritto nelle relative liste dell'Agenzia delle Entrate dei requisiti previsti dalla legge per ottenere un determinato beneficio fiscale. Una volta effettuata la verifica, il professionista apporrà il visto a mezzo di un apposito modulo dell'Agenzia delle Entrate di cui il contribuente ne avrà ricevuta.
Pertanto, il Visto di Conformità è una certificazione necessaria e trasmessa all'Agenzia delle Entrate da un Professionista abilitato all'apposizione, relativa alle agevolazioni fiscali del contribuente, in un'ottica di misura antifrode.

Il visto di conformità è obbligatorio per ottenere il rimborso e la compensazione orizzontale del credito IVA, IRPEF e IRES per importi superiori ad €.5.000; una deroga a tale limite è previsto per le startup innovative e contribuenti con ISA superiore ad 8.

I documenti necessari per l’elaborazione ed il rilascio del visto di conformità iva sono:
- Visura Camerale Storica;
- Dichiarazione IVA 2024 per l’anno 2023 in formato cartaceo redatta e sottoscritta dal Titolare o dal Legale Rappresentante (per i RIMBORSI del credito IVA devono essere presenti le firme autografe nel RIQUADRO VX4 in entrambi i campi “firma” e deve essere obbligatoriamente compilata la parte relativa all’attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi);
- Copia di tutti i registri IVA stampati in definitivo con tabella riassuntiva del periodo e relative liquidazioni;
- Fatture elettroniche .pdf emesse e ricevute;
- Copia del registro corrispettivi;
- Dichiarazione IVA 2023 per l’anno 2022, completa di ricevuta telematica;
- Comunicazione dati liquidazioni IVA anno 2023, completa di ricevuta telematica;
- Copia avvisi di liquidazione anno di imposta 2023 (presenti nel cassetto fiscale) a seguito del controllo LIPE (comunicazione dati liquidazioni IVA);
- Copia Modelli F24 relativi ai versamenti IVA effettuati per l'anno d'imposta 2023 (compresi pagamenti effettuati con codice tributi 9001 anno d'imposta 2023).

La cessione a terzi del credito Iva annuale, preventivamente chiesto a rimborso nel quadro VR della dichiarazione Iva, deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio. Questo atto deve tra l’altro contenere l’esatta individuazione delle parti e dell’importo del credito ceduto (risoluzione 6 settembre 2006, n. 103).

Il creditore, cedente dell’eccedenza di Iva, poi, ha l’obbligo di notificare (ai sensi dell’articolo 1264 c.c.) formalmente all’ufficio dell’agenzia delle Entrate competente l’avvenuta cessione – che può essere anche parziale – del credito. Lo prevede l’articolo 69 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, richiamato dall’art 43-bis, comma 1, tale “rinuncia”, al pari della cessione del credito, deve risultare da atto pubblico e scrittura privata autenticata e deve essere comunicata all’Amministrazione finanziaria e al concessionario mediante notifica. Pertanto colui che cede il credito Iva annuale deve inviare la copia autentica dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata dal notaio all’ufficio Iva competente territorialmente nei suoi confronti (circolare 8 luglio 1997, n. 192/E)

La cessione del credito Iva, chiesto a rimborso tramite la dichiarazione dei redditi, e notificato all’Amministrazione finanziaria, è opponibile nei confronti della stessa ai sensi del combinato disposto dall’art. 43-bis, comma 3, del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 1, comma 4, del D.M. n. 384 del 1997.

La compensazione del credito IVA può avvenire in due differenti modalità:
- Verticale: ovvero il credito IVA viene utilizzato per compensare un debito della stessa imposta (es. IVA con IVA); questo tipo di compensazione non è soggetto ad alcuna limitazione.
- Orizzontale: ovvero il credito IVA viene utilizzato per compensare un debito relativo ad altre imposte, contributi previdenziali, o altri versamenti in favore dell’erario. L’utilizzo del credito in compensazione orizzontale deve essere necessariamente esposto a mezzo del modello F24, dal quale deve risultare la compensazione del credito IVA con imposte, contributi o altri versamenti diversi dall'IVA dovuta.

Secondo quanto stabilito dalla Cassazione con ordinanza n.25736 del 2022, il contribuente che compensa un credito esistente e verificato dall’Agenzia delle Entrate non è sanzionabile in quanto la funzione del visto di conformità, la cui apposizione è obbligatoria per operare la compensazione dei crediti di imposta, è quella di assicurare un controllo anticipato dell’esistenza del credito mediante la relativa verifica di un professionista abilitato. Pertanto, ove l’Agenzia delle Entrate abbia accertato sul piano sostanziale l’esistenza del credito e il conseguente diritto del contribuente di portarlo in compensazione, la mancata apposizione del visto si risolve in una infrazione puramente formale e non sostanziale, non arrecando alcun dallo all’erario.
Stante quanto dedotto, in virtù dell’articolo 10, comma 3 della legge 212/2000, nonché dell’articolo 6, del d. lgs. 472/1997, sono inapplicabili le sanzioni in caso di errori formali che non recano «pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo» (agenzia delle Entrate, circolare 77/E del 3 agosto 2001).

La compensazione dei crediti d’imposta deve necessariamente avvenire a mezzo di deleghe F24 che devono obbligatoriamente essere caricate tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, ovvero a mezzo di collegamento ad Entratel o Fisconline. E’ esclusa, dunque, la possibilità per il contribuente di pagare l’F24 tramite la propria Banca, sia in modalità telematica che tramite sportello. Il contribuente, ove volesse procedere autonomamente, potrà unicamente pagare l'F24 tramite il proprio cassetto fiscale.

La presentazione di una dichiarazione IVA integrativa presuppone che la dichiarazione IVA ordinaria sia stata presentata entro il termine previsto del 30 aprile. In assenza di questo adempimento, una volta trascorsi 90 giorni dal termine (cioè dopo il 29 luglio 2024), la dichiarazione IVA viene considerata omessa.
La dichiarazione IVA presentata correttamente può essere successivamente integrata nel termine di 5 anni (salvo accertamento dell'Agenzia delle Entrate) per correggere errori o omissioni ex art. 8, co. 6-bis del DPR n. 322/98.

Il Decreto Legislativo n. 1/2024 ha introdotto modifiche significative agli adempimenti tributari, con particolare riferimento all'innalzamento della soglia per l'esonero dall'apposizione del visto di conformità in base agli indici sintetici di affidabilità fiscale.

Modifiche Normative
L'articolo 14 di questo decreto ha apportato modifiche all'articolo 9-bis, comma 11, lettere a) e b) del Decreto Legislativo n. 50/2017, focalizzandosi sui crediti IVA richiesti a rimborso o utilizzati in compensazione orizzontale nel modello F24.

Nuova Soglia per l'Esonero dal Visto di Conformità
La soglia per l'esonero dall'apposizione del visto di conformità è stata incrementata a 70.000 euro annui, rispetto alla precedente cifra di 50.000 euro annui.

Implementazione delle Modifiche
Stante le modifiche attuate, è essenziale notare che, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 1/2024 il 13 gennaio 2024, l'operatività della soglia più elevata è subordinata alle nuove disposizioni attuative emanate dall’Agenzia delle Entrate con prot. n. 8230/2024 che approva il modello di dichiarazione IVA/2024, con le relative istruzioni, concernente la dichiarazione relativa all'anno 2023 da presentare nel 2024 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

Limiti Operativi
È importante notare che il limite di 50.000 euro per l'apposizione del Visto di Conformità opera in deroga sia al limite ordinario di 5.000 euro per l'utilizzo in compensazione orizzontale del credito IVA, sia a quello di 30.000 euro per l'accesso al rimborso.

Garanzie e Adempimenti per le Richieste di Rimborso
Per le istanze di rimborso, è prevista l'obbligatorietà della garanzia patrimoniale in caso di "rischio fiscale", come definito dall'articolo 38-bis, comma 4 del DPR 633/72. La garanzia è richiesta in situazioni quali l'assenza del visto di conformità IVA sulla dichiarazione IVA o la mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti il possesso dei requisiti specifici.

Conclusioni
Le modifiche apportate dal Decreto Legislativo n. 1/2024 hanno impattato significativamente sulle procedure e gli adempimenti relativi al credito IVA. È fondamentale rimanere aggiornati sulle disposizioni normative e assicurarsi di adempiere correttamente agli obblighi fiscali per evitare sanzioni e controversie con l'Agenzia delle Entrate.

L'operatore commerciale che abbia acquisito la qualifica di “esportatore abituale” ai fini IVA può effettuare i propri acquisti senza applicazione dell'IVA da parte del cedente, purché consegni a quest'ultimo una dichiarazione d'intento con la quale attesta la propria qualifica e dichiara sotto la propria responsabilità di volersi avvalere della facoltà di effettuare l'acquisto senza applicazione dell'imposta.

Il prezzo del visto di conformità IVA (Ires, Irpef e Irap) parte da €.450 ed aumenta in modo proporzionale all'importo dell'IVA che si intende compensare, come meglio specificato nella tabella.

IMPORTO DA VISTARE TARIFFA (iva esclusa)
Fino a €.15.000 €.450
Da €.15.001 a €.50.000 €.700
Da €.50.001 a €.100.000 €.1.000
Da €.100.001 a €.150.000 €.1.400
Da €.150.001 a €.200.000 €.1.800
Da €.200.001 a €.250.000 €.2.000
Da €.250.001 a €.300.000 €.2.500
Oltre €.300.000 €.2.500 + 1% oltre importo

I nostri tempi per il rilascio dell'attestazione del Visto di conformità sono di 3-4 giorni lavorativi dalla consegna e completezza di tutta la documentazione; in casi di comprovata urgenza è possibile ridurre i tempi indicati.