Costituzione nuova Società

Consulenza ed Assistenza societaria

Cotituzione Società di Capitali e Persone

Consulenza ed assistenza nella costituzione di nuova società



Grazie alla nostra competenza approfondita nel diritto societario, siamo in grado di guidare le aziende in ogni fase del percorso imprenditoriale: dalla scelta della forma societaria ottimale, all'assistenza nella costituzione, fino alla gestione accurata dei rapporti societari con particolare attenzione alla governance.

Quando si decide di avviare una nuova attività di tipo imprenditoriale sovente ci si pone il problema di quale forma societaria adottare. Al riguardo è bene sottolineare che non esistono forme societarie “migliori” di altre in quanto ogni società ha caratteristiche differenti, pertanto, in prima battuta, è necessarie procedere ad un’analisi del business e decidere quale tipologia societaria si adatta meglio per le proprie esigenze.

I nostri esperti vantano una vasta esperienza pluriennale e una profonda conoscenza in tutti i settori imprenditoriali, ponendosi come preziosi partner offrendo consulenza di valore durante la fase di avvio di un'impresa. Tutti gli adempimenti normativi e le formalità saranno pianificati e eseguiti con precisione, tempestività e efficienza.


Differenza tra società di capitali e società di persone


Le differenze tra le società di capitali e quelle di persone sono numerose e sostanziali, la principale distinzione risiede nel prevalere dell'elemento patrimoniale sul personale nelle società di capitali, a differenza delle società di persone. Nel contesto delle prime, il valore del socio è determinato dalla quota di capitale sottoscritta, mentre nelle seconde si pone l'accento sulle caratteristiche personali del socio.

Un vantaggio intrinseco alle società di capitali è la chiara separazione tra il socio e la società, quest'ultima dotata di personalità giuridica. I creditori non hanno la facoltà di rivalersi sul patrimonio personale del socio. Al contrario, le società di persone, pur dotate di capacità giuridica, non godono della stessa "persona giuridica". Questo aspetto comporta rilevanti conseguenze in termini di responsabilità dei soci. Le società semplici, per esempio, non vengono considerate entità giuridiche completamente distinte dalle persone dei soci, benché abbiano diritti e doveri, a differenza delle società di capitali.

La società di persone è caratterizzata dalla preminenza dell'elemento personale, con una stretta relazione tra i soci. Questa relazione si sviluppa principalmente perché, nella maggior parte dei casi, i soci assumono una responsabilità illimitata con il proprio patrimonio personale. Questa rappresenta la differenza fondamentale rispetto alle società di capitali.

Le società di persone, pur dotate di capacità giuridica, non possiedono personalità giuridica. In termini pratici, ciò implica che la singola società di persone, dal punto di vista legale, non è considerata un'entità separata dai suoi soci. Tuttavia, queste imprese hanno la capacità di possedere beni e possono comparire davanti a un giudice.

In sintesi, le distinzioni tra le due tipologie di società risiedono nella gestione dell'elemento personale e patrimoniale, con implicazioni significative in termini di responsabilità e identità giuridica.

Le società di persone si suddividono in:
- società semplice;
- società in nome collettivo;
- società in accomandita semplice.

Le società di capitali si suddividono in:
- società per azioni;
- società a responsabilità limitata;
- società a responsabilità limitata semplificata;
- società in accomandita per azioni.


Elementi caratterizzanti della Società di capitali


Le società di capitali si differenziano dalle società di persone per la predominanza dell'elemento patrimoniale rispetto a quello personale. In queste forme societarie, la responsabilità del socio e il suo peso nella struttura aziendale sono determinati principalmente dal capitale investito nell'impresa.

I due principali tipi di società di capitali sono:
- Società per Azioni (S.p.A.): La S.p.A. è una forma societaria adatta all'esercizio di imprese di grandi dimensioni. La responsabilità dei soci è limitata al capitale investito e suddivisa in azioni. Il capitale sociale minimo richiesto per la costituzione di una S.p.A. è stabilito per legge e deve essere sottoscritto e versato dai soci.
- Società a Responsabilità Limitata (S.r.l.): L'S.r.l. è una forma societaria più flessibile e adatta a imprese di dimensioni più contenute. Anche in questo caso, la responsabilità dei soci è limitata al capitale investito, ma il capitale sociale è diviso in quote. L'S.r.l. richiede un capitale sociale minimo, ma in genere offre una maggiore flessibilità operativa rispetto alla S.p.A.

Esistono inoltre altre forme di società di capitali, tra cui: - Società in Accomandita per Azioni (S.a.p.A.): Una variante delle società in accomandita semplice, in cui la responsabilità degli accomandatari è limitata al capitale investito, mentre gli accomandanti assumono una responsabilità illimitata. - Società a Responsabilità Limitata Semplificata (S.r.l.s.): Una forma semplificata di S.r.l. adatta a imprese di dimensioni ridotte, con requisiti e formalità semplificate per la costituzione.


Costituzione di una Società a Responsabilità Limitata (SRL)


Il primo passo consiste nella redazione dello statuto e dell'atto costitutivo della Società a Responsabilità Limitata (SRL). L'atto costitutivo comprende i dettagli dei soci e le peculiarità dell'impresa, come ad esempio il nome della società. Al contrario, lo statuto regolamenta il funzionamento della SRL, dettando aspetti come i poteri degli amministratori e l'importo del capitale sociale. In aggiunta, questi documenti delineano l'oggetto sociale, cioè l'attività svolta dalla società.

Dopo aver preparato la documentazione necessaria, i soci devono effettuare il versamento del capitale sociale. I soci sono liberi di decidere l'ammontare da versare inizialmente. Sebbene il capitale minimo richiesto per la SRL sia di €1, è consigliabile versare un importo adeguato per coprire i costi iniziali dell'attività. Una volta scelto l'importo del capitale sociale, ciascun socio dovrà trasferire la propria quota al futuro amministratore, ad esempio attraverso un bonifico sul suo conto.

Adempimenti necessari per la costituzione di una SRL

1. Costituzione e stipula con il notaio: Una volta che l'atto costitutivo e lo statuto sono pronti, è necessario rivolgersi a un notaio per la stipula. Dal 14 dicembre 2021 è possibile costituire una società anche online, in videoconferenza con il notaio. In tal caso, tutti i soci e gli amministratori devono possedere una firma digitale attiva. Il notaio verifica l'identità dei soci e degli amministratori, il versamento del capitale e ufficializza la costituzione della società.

2. Codice fiscale e partita IVA: La società deve ottenere un proprio codice fiscale e una partita IVA, attribuiti dall'agenzia delle entrate. La richiesta di questi codici, inclusa quella del codice ATECO associato alla partita IVA, solitamente è gestita dal commercialista che segue la società come parte del servizio di contabilità.

3. Iscrizione al registro delle imprese: Tutte le società devono iscriversi al registro delle imprese, una banca dati telematica contenente informazioni sulle imprese italiane. Per indicare la sede, è possibile optare per un servizio di domiciliazione legale per evitare la necessità di affittare o acquistare un immobile. La SRL viene iscritta dal notaio nella sezione ordinaria.

4. Comunicazione di inizio attività: Prima di avviare l'attività, la società deve effettuare la comunicazione di inizio attività, inviando dichiarazioni telematiche all'agenzia delle entrate e al registro delle imprese. Il contenuto delle dichiarazioni varia a seconda del tipo di attività svolta.

5. Vidimazione dei libri sociali: Dopo la costituzione, ogni SRL deve vidimare i libri sociali, documenti obbligatori che registrano le attività e le decisioni della società. La vidimazione viene solitamente effettuata dal notaio al momento della costituzione, comprensiva di costi come la tassa di concessione governativa e l'imposta di bollo.

Gestione, imposte, commercialista e scritture contabili

Dopo la costituzione, la gestione della società richiede l'attenzione a diversi obblighi e adempimenti contabili periodici. Per evitare sanzioni, è consigliabile affidare la contabilità della SRL a un commercialista, che si occupa delle scadenze fiscali e delle dichiarazioni obbligatorie.

I principali adempimenti fiscali e contabili includono la tenuta delle scritture contabili, dei libri sociali, la dichiarazione IVA, e il versamento delle imposte come l'IRES e l'IRAP.


Caratteristiche della Società per Azioni (SPA)


La Società per Azioni (S.p.A.) si configura come la forma societaria tipica e più adatta all'esercizio di imprese di notevoli dimensioni. Questa categoria di società di capitali, insieme alle società cooperative, ha subito importanti modifiche attraverso il Decreto Legislativo n. 6/2003, successivamente integrato e corretto dai decreti legislativi n. 37/2004 e n. 310/2004.

Dal punto di vista giuridico, la S.p.A. è considerata una persona giuridica che svolge un'attività economica, e le quote di questa società sono rappresentate da azioni. Conformemente all'articolo 2325 del Codice Civile, nelle società per azioni, la responsabilità per le obbligazioni sociali è limitata esclusivamente al patrimonio della società, determinando così una limitazione della responsabilità dei soci alla somma o al bene conferito.

Un elemento peculiare della S.p.A. è rappresentato dal capitale sociale, il quale non può essere inferiore a 50.000 euro, stabilendo così una soglia minima obbligatoria per la sua costituzione. La S.p.A. può essere costituita solo dopo il completamento di due adempimenti prescritti dalla legge, ciascuno dei quali produce effetti giuridici preliminari:
- La stipulazione dell'atto costitutivo, in cui si manifesta la volontà delle parti di instaurare il rapporto sociale.
- L'iscrizione della società nel registro delle imprese.

L'articolo 2329 del Codice Civile stabilisce tre condizioni fondamentali per procedere alla costituzione della S.p.A.:
- L'intera sottoscrizione del capitale sociale.
- Il versamento di almeno il venticinque per cento dei conferimenti in denaro dei soci, nel rispetto delle disposizioni in materia di conferimenti.
- L'esistenza delle autorizzazioni e delle altre condizioni richieste dalle leggi speciali; ad esempio, le società bancarie e assicuratrici necessitano sempre di specifiche autorizzazioni governative.

Il contratto e l'atto unilaterale costitutivo si compongono di due documenti distinti: l'atto costitutivo, che esprime la volontà delle parti di dar vita al rapporto sociale, e lo statuto, che contiene le norme per il funzionamento della società.


Caratteristiche delle Società di Persone

La Società semplice (SS)

La Società Semplice rappresenta la forma di società di persone più elementare nel nostro sistema giuridico; caratterizzata dalla sua semplicità, questa tipologia di società si distingue per il fatto che il contratto non è soggetto a particolari formalità, a eccezione di quelle necessarie in relazione alla natura dei beni conferiti. Sebbene sia richiesta l'iscrizione dell'atto costitutivo nel registro delle imprese, tale procedura è eseguita esclusivamente per fini di pubblicità e notizia, priva di valore costitutivo.

La peculiarità principale della società semplice è l'esclusività delle attività che può svolgere, concentrate principalmente nell'ambito economico e lucrativo non commerciale. La sua sfera di applicazione può estendersi a settori come l'agricoltura e la gestione di immobili, purché quest'ultima non sia svolta esclusivamente a fini di godimento.

Da un punto di vista giuridico, la società semplice non possiede personalità giuridica, come indicato anche dalla disposizione normativa dell'art. 2331 del codice civile. Questa norma utilizza il termine "personalità" esclusivamente in riferimento alle società per azioni, richiamandola anche per le altre società di capitali e le cooperative, ma non per le società di persone.

La ragione sociale assume un ruolo fondamentale nella Società Semplice, svolgendo una funzione di identificazione simile a come il nome identifica una persona fisica. Nonostante il legislatore non ne faccia menzione esplicita, la dottrina afferma che anche la società semplice deve avere una ragione sociale, la quale deve contenere il nome di uno o più soci, escludendo coloro che, per patto sociale, non rispondono personalmente delle obbligazioni sociali.

Il capitale sociale, espressione in termini monetari del valore dei conferimenti che costituiscono il fondo sociale, va distinto dal patrimonio sociale. Quest'ultimo è costituito dall'insieme di attività e passività della società esistenti in un dato momento. È importante notare che capitale e patrimonio sociale possono coincidere solo nella fase iniziale della società, evidenziando la dinamica evolutiva delle risorse aziendali nel tempo.

La Società in Nome Collettivo (SNC)

Le Società in Nome Collettivo rappresentano un'altra forma di società di persone, in cui tutti i soci assumono una responsabilità solidale e illimitata per le obbligazioni sociali. La struttura di queste società è simile a quella delle società semplici, fungendo come un parametro importante per le società di persone e oltre.

La costituzione delle società in nome collettivo avviene attraverso la stipulazione del contratto di società in nome collettivo (s.n.c.), che deve essere redatto per iscritto. Tale atto può essere formalizzato mediante scrittura privata autenticata da notaio o con atto pubblico. Gli amministratori e il notaio sono tenuti a depositare il contratto o una copia presso l'ufficio del registro delle imprese, nella circoscrizione in cui si trova la sede sociale.

Le eventuali modifiche apportate al contratto devono anch'esse essere iscritte nel registro delle imprese e, solo dopo la registrazione, diventano opponibili ai terzi, a meno che non si dimostri che questi erano comunque a conoscenza delle modifiche.

Va sottolineato che una società in nome collettivo non registrata è considerata irregolare per tutto il periodo in cui non è iscritta nel registro delle imprese. In questo contesto:
- I rapporti tra la società non registrata e i terzi sono regolati dalle norme relative alla società semplice.
- Il termine di prescrizione dei diritti sociali è fissato a 10 anni.

Ciascun socio ha la facoltà di provvedere alla regolarizzazione o di fare condannare gli amministratori a provvedervi. La regolarizzazione comporta un subentro ex nunc nella disciplina sociale prevista per le società collettive regolari.

La Società in Accomandita Semplice (SAS)

Le Società in Accomandita Semplice (S.a.s.) costituiscono una forma particolare di società di persone, caratterizzate dalla partecipazione di due categorie distinte di soci:
- Accomandati: Questa prima categoria di soci, denominati accomandati, si limita a conferire il proprio capitale e non partecipa attivamente alla gestione sociale. Gli accomandati non assumono responsabilità illimitata verso i creditori sociali e hanno l'unico obbligo di versare all'interno della società il proprio apporto finanziario.
- Accomandatari: La seconda categoria di soci, conosciuta come accomandatari, gioca un ruolo attivo nella gestione e direzione della società. Gli accomandatari, a differenza degli accomandati, assumono una responsabilità illimitata e rispondono in modo sussidiario con il proprio patrimonio per le obbligazioni sociali.

Questa struttura societaria offre un compromesso tra la partecipazione attiva alla gestione e la limitazione della responsabilità. Gli accomandatari, pur avendo una responsabilità illimitata, beneficiano della collaborazione finanziaria degli accomandati, i quali, pur non partecipando attivamente alle decisioni operative, sono protetti da una responsabilità limitata alle risorse che hanno conferito alla società.

Le società in accomandita semplice sono soggette a disposizioni specifiche che regolano il ruolo e la responsabilità di ciascuna categoria di soci. La presenza di accomandati e accomandatari offre flessibilità nella gestione e strutturazione delle responsabilità, adattandosi alle esigenze specifiche dei partecipanti.



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