Cessione di quota SRL non interamente versata: chi paga i versamenti residui?

SOCIETÀ E OPERAZIONI SU QUOTE ·
Cessione di quota SRL non interamente versata con contratto, capitale pagato e versamenti residui

La cessione di una quota di SRL non interamente versata è perfettamente possibile, ma richiede una redazione dell’atto più attenta rispetto a una partecipazione già integralmente liberata. Il trasferimento non cancella infatti il debito residuo verso la società e, soprattutto, non libera immediatamente il venditore da ogni responsabilità.

La risposta in sintesi Dopo la cessione, i versamenti residui devono essere eseguiti anzitutto dall’acquirente, divenuto titolare della quota. Tuttavia, ai sensi dell’art. 2472 c.c., il cedente resta obbligato in solido con l’acquirente per tre anni dall’iscrizione del trasferimento nel Registro delle Imprese. La società può rivolgersi al cedente soltanto dopo che la richiesta di pagamento al nuovo socio sia rimasta infruttuosa.

Per questo, prima di perfezionare la cessione di quote SRL, occorre ricostruire con precisione tre dati diversi: valore nominale della partecipazione, capitale effettivamente versato e importo ancora dovuto. Confondere questi elementi con il prezzo di vendita è uno degli errori più frequenti.

Supervisione professionale del servizio

Dott.ssa Mariacarla D’Amico

Supervisione fiscale e camerale della cessione, con verifica dei dati della partecipazione e degli adempimenti presso il Registro delle Imprese.

Avv. Roberto De Santis

Supervisione legale e societaria dell’atto, con particolare attenzione agli obblighi residui e alle tutele contrattuali delle parti.

Che cosa significa quota non interamente versata

Nelle SRL ordinarie con più soci e capitale almeno pari a € 10.000,00, i conferimenti in denaro possono essere eseguiti in più momenti. Alla costituzione deve essere versato almeno il 25%, oltre all’intero soprapprezzo, mentre la parte residua resta dovuta alla società e può essere richiamata dagli amministratori.

La regola non va estesa a ogni SRL: se la società nasce con un unico socio, il conferimento in denaro deve essere versato integralmente; anche nelle SRL con capitale inferiore a € 10.000,00 e nelle SRLS il capitale deve essere interamente versato alla costituzione. I conferimenti di beni in natura o crediti devono inoltre essere integralmente liberati al momento della sottoscrizione.

Il capitale sociale risulta quindi interamente sottoscritto, ma non ancora interamente versato. La partecipazione del socio mantiene il proprio valore nominale complessivo; ciò che resta pendente è l’obbligazione di conferimento nei confronti della società.

Esempio: un socio possiede una quota nominale di € 3.334,00. Se ha versato € 833,50, la quota ha sempre valore nominale di € 3.334,00, ma presenta versamenti residui ancora dovuti per € 2.500,50.

La quota non deve quindi essere descritta nell’atto come una partecipazione di soli € 833,50. L’oggetto del trasferimento resta la quota nominale di € 3.334,00, precisando quanto è già stato versato e quanto rimane a carico del titolare.

La regola dell’art. 2472 c.c.: acquirente obbligato e cedente responsabile per tre anni

L’art. 2472 del Codice civile tutela la società quando viene trasferita una partecipazione non integralmente liberata. La norma stabilisce che l’alienante resta obbligato solidalmente con l’acquirente, per i versamenti ancora dovuti, per un periodo di tre anni dall’iscrizione del trasferimento nel Registro delle Imprese.

La responsabilità del cedente non è però immediatamente azionabile: la società deve chiedere prima il pagamento al socio acquirente e può rivolgersi al precedente titolare soltanto se tale richiesta rimane infruttuosa.

SoggettoPosizione dopo la cessioneRischio principale
AcquirenteDiventa titolare della quota e deve eseguire i versamenti residui richiesti dalla società.In caso di mancato pagamento può essere dichiarato moroso e subire le conseguenze dell’art. 2466 c.c.
CedenteResta obbligato in solido per tre anni dall’iscrizione della cessione.Può essere chiamato a pagare se la richiesta al nuovo socio è rimasta infruttuosa.
SocietàConserva il diritto a ricevere l’intero conferimento sottoscritto.Deve rivolgersi prima al socio attuale e documentare l’infruttuosità della richiesta prima di agire contro il cedente.

Cosa deve essere scritto nell’atto di cessione

Una formula generica secondo cui l’acquirente “subentra nella quota” non è sufficiente per descrivere correttamente l’operazione. L’atto dovrebbe indicare in modo espresso:

  • il valore nominale complessivo della quota trasferita;
  • l’importo del capitale già effettivamente versato;
  • l’ammontare esatto dei versamenti ancora dovuti;
  • l’assunzione, da parte dell’acquirente, dell’obbligo di eseguire i versamenti residui;
  • l’eventuale obbligo dell’acquirente di tenere indenne il cedente se quest’ultimo fosse chiamato a pagare ai sensi dell’art. 2472 c.c.;
  • le dichiarazioni della parte cedente e, quando disponibile, la documentazione societaria utilizzata per quantificare il residuo;
  • gli effetti dell’obbligo residuo sulla determinazione del prezzo della cessione.
Attenzione: una clausola con cui l’acquirente assume integralmente il debito residuo regola i rapporti interni tra le parti, ma non può eliminare la responsabilità del cedente verso la società prevista dalla legge. Può però attribuire al venditore un diritto di rimborso o manleva se fosse costretto a pagare.

Prezzo di vendita, quota nominale e capitale versato sono tre valori diversi

Il prezzo della cessione non coincide necessariamente né con il valore nominale della quota né con l’importo già versato. Il prezzo rappresenta il corrispettivo pagato dall’acquirente al venditore per acquistare la partecipazione e dipende dal valore economico della società: patrimonio, debiti, redditività, prospettive, avviamento e rischi.

Prezzo della quota ≠ valore nominale ≠ capitale già versato

L’obbligo di versare in futuro il capitale residuo incide però sulla convenienza economica dell’acquisto e deve essere considerato nella negoziazione. L’acquirente, infatti, sostiene due flussi finanziari distinti:

  1. paga al cedente il prezzo concordato per la quota;
  2. versa alla società il capitale residuo quando dovuto.

Se il prezzo è simbolico o sensibilmente inferiore al valore economico della partecipazione, occorre inoltre valutarne la coerenza e documentare le ragioni dell’operazione. Sul punto può essere utile confrontare anche la guida sulla plusvalenza da cessione di quote SRL.

Caso pratico: quota nominale di € 3.334,00 versata al 25%

Si consideri una SRL con capitale sociale di € 10.000,00. Un socio possiede una partecipazione nominale di € 3.334,00, della quale risulta versato il 25%, pari a € 833,50.

VoceImportoSignificato
Valore nominale della quota€ 3.334,00È la partecipazione trasferita all’acquirente.
Capitale già versato€ 833,50È quanto risulta già conferito alla società.
Versamenti residui€ 2.500,50È il debito ancora esistente verso la società.
Prezzo della cessioneDa concordareÈ il corrispettivo spettante al venditore e non coincide automaticamente con uno dei valori precedenti.

Nell’atto dovrà risultare che l’acquirente acquista la quota nominale di € 3.334,00 e subentra nell’obbligo relativo ai versamenti residui di € 2.500,50. Il prezzo della vendita verrà indicato separatamente, insieme alle modalità di pagamento.

Devi trasferire una quota non interamente versata?

Prima della firma verifichiamo visura, statuto, capitale sottoscritto e versato, importo residuo e formulazione dell’atto, così da distinguere correttamente prezzo della cessione e debito verso la società.

Se la cessione concentra tutte le quote in un solo socio

La verifica diventa ancora più importante quando, per effetto della cessione, la società passa da più soci a un unico socio. In tale ipotesi i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro novanta giorni dal venir meno della pluralità.

Occorre inoltre gestire la comunicazione relativa alla sopravvenuta unipersonalità. Il mancato rispetto degli obblighi sui conferimenti e sulla pubblicità può produrre conseguenze rilevanti anche sul regime di responsabilità dell’unico socio in caso di insolvenza della società.

Cosa accade se l’acquirente non versa il residuo

Quando il versamento viene richiesto e il nuovo socio non adempie, gli amministratori devono attivare la procedura prevista dall’art. 2466 c.c., diffidando il socio moroso a eseguire il conferimento entro trenta giorni.

Se l’inadempimento prosegue, la legge prevede rimedi che possono arrivare alla vendita della quota agli altri soci o, nei casi estremi, all’esclusione del socio moroso e alla riduzione del capitale. Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

È in questo scenario che la responsabilità triennale del cedente assume valore concreto: dopo l’infruttuosa richiesta rivolta all’acquirente, la società può chiedere il pagamento anche al precedente titolare.

Conviene versare il residuo prima della cessione?

In alcuni casi la soluzione più lineare consiste nel completare il versamento prima della firma, in modo da trasferire una quota integralmente liberata. Non è però una scelta obbligatoria e può non essere coerente con gli accordi economici tra le parti.

Se il capitale viene versato prima della cessione, è necessario acquisire la prova del pagamento e verificare l’aggiornamento dei dati camerali. La Camera di Commercio distingue infatti il versamento sulle singole partecipazioni dall’adeguamento dell’importo complessivo del capitale versato; la relativa comunicazione è posta a carico dell’amministratore.

Controlli da effettuare prima della firma

  • La visura indica correttamente capitale deliberato, sottoscritto e versato?
  • Quanto risulta versato sulla specifica partecipazione oggetto di cessione?
  • Esistono ricevute, bonifici o dichiarazioni dell’organo amministrativo?
  • La società ha già richiamato i versamenti residui?
  • La cessione determinerà la presenza di un socio unico?
  • Il prezzo tiene conto dell’obbligo finanziario ancora pendente?
  • L’atto contiene una clausola di subentro e una tutela per il cedente?
  • Lo statuto prevede prelazione, gradimento o altri limiti al trasferimento?
  • Sono necessari adempimenti camerali aggiuntivi dopo la cessione?

Questi controlli si aggiungono alla verifica ordinaria di identità delle parti, firme digitali, statuto, eventuale rinuncia alla prelazione e modalità di pagamento del prezzo. Se il socio sta valutando se vendere o esercitare altri diritti, può essere utile leggere anche l’approfondimento su cessione, recesso ed esclusione del socio di SRL.

Come ISY gestisce la cessione

ISY assiste le parti nella cessione della quota non interamente versata attraverso una procedura coordinata:

  1. verifica della visura, dello statuto e della situazione del capitale;
  2. ricostruzione del valore nominale, dell’importo già versato e del residuo;
  3. controllo della prelazione e degli eventuali documenti accessori;
  4. redazione dell’atto con clausola di subentro nei versamenti residui e tutele contrattuali;
  5. firma digitale, anche in videoconferenza;
  6. registrazione presso l’Agenzia delle Entrate e deposito al Registro delle Imprese;
  7. segnalazione degli eventuali adempimenti successivi, inclusa l’unipersonalità.

Richiedi la gestione completa della cessione

Inviaci visura, statuto, dati delle parti, quota da trasferire, prezzo concordato e indicazione del capitale già versato. Predisporremo l’atto distinguendo correttamente il corrispettivo della vendita dall’obbligo residuo verso la società.

Domande frequenti

Si può cedere una quota SRL non interamente versata?

Sì. È necessario indicare nell’atto valore nominale, importo versato e residuo ancora dovuto, regolando espressamente il subentro dell’acquirente.

Chi paga i versamenti residui dopo la cessione?

Il nuovo socio è tenuto a eseguire i versamenti. Il cedente rimane tuttavia obbligato in solido per tre anni dall’iscrizione del trasferimento e può essere chiamato a pagare dopo l’infruttuosa richiesta rivolta all’acquirente.

Il prezzo deve essere pari al capitale già versato?

No. Il prezzo dipende dal valore economico della partecipazione. Capitale già versato e residuo ancora dovuto devono però essere considerati nella negoziazione.

Il cedente può essere liberato con una clausola?

La clausola può obbligare l’acquirente a tenere indenne il cedente nei rapporti interni, ma non elimina la responsabilità legale del venditore nei confronti della società.

Cosa accade se l’acquirente diventa socio unico?

I versamenti residui devono essere completati entro novanta giorni e va valutata la comunicazione dell’unipersonalità al Registro delle Imprese.

È necessario il notaio?

Nei casi previsti dalla legge, la vendita può essere gestita da un commercialista abilitato con atto informatico e firma digitale, purché non siano richiesti contestualmente atti riservati al notaio.

Fonti normative e istituzionali

Responsabilità professionale del contenuto: approfondimento predisposto nell’ambito dei servizi societari di ISY Srl Società Benefit, con la supervisione fiscale e camerale della Dott.ssa Mariacarla D’Amico e la supervisione legale e societaria dell’Avv. Roberto De Santis. Le indicazioni hanno carattere informativo e non sostituiscono la verifica del singolo atto.

Conclusioni

La cessione di una quota non interamente versata non trasferisce soltanto una partecipazione: trasferisce anche un’obbligazione ancora pendente verso la società. L’acquirente diventa il soggetto tenuto al pagamento, mentre il cedente conserva per tre anni una responsabilità residuale che non può essere ignorata né eliminata con una formula generica.

Un atto ben costruito deve quindi indicare valori, residui e tutele con precisione, distinguendo il prezzo pagato al venditore dal capitale dovuto alla società. È proprio questa verifica preventiva che consente di evitare contestazioni tra le parti e richieste di pagamento inattese dopo il trasferimento.