La domanda di invalidità civile decorre dalla data di presentazione anche con documentazione incompleta

Cassazione della Sezione Lavoro Sentenza n.30419/2019

La Cassazione Sezione Lavoro, con la sentenza n.30419 del 21 novembre 2019, ha stabilito che per ottenere diritto alla prestazione è sufficiente la presentazione all’INPS della domanda di riconoscimento dell'invalidità civile anche se incompleta.
Nello specifico, la Corte di Cassazione ha stabilito che, in talune circostanze, la domanda inoltrata all'INPS al fine di ottenere il riconoscimento per l'invalidità civile senza la documentazione medica a supporto di cui al D.M. 9 novembre 1990, seppur indicata nella domanda medesima, è idonea a costituire il diritto alla prestazione fin dal momento della sua presentazione.
La citata Sentenza della Corte di Cassazione prende in esame il caso di una persona non vedente la quale, inviando nell'anno 2002 richiesta all'INPS domanda di invalidità civile, seppur compilando correttamente il modulo apposito, non allegava la necessaria certificazione medica. Ciò nonostante, l'INPS, nell'anno 2009, sollecitava all'istante la documentazione medica mancante, anziché respingerla per incompletezza, riconoscendo, però, il diritto della prestazione solo dall'anno 2009, ovvero da quando veniva integrata la domanda di invalidità con l'inizio della certificazione medica necessaria. Il richiedente la prestazione contestava il riconoscimento del diritto a percepire le prestazioni INPS solo a far data dal 2009, ritenendo, invece, corretto che gli fosse riconosciuto tale diritto sin dalla presentazione della domanda, ovvero dal 2002.
La Corte di Cassazione, dopo aver ricostruito la vicenda, si esprimeva a favore dell'istante non vedente come di seguito si riporta in alcuni passaggi della Sentenza: “Osserva questa Corte che la preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce un presupposto dell'azione giudiziaria nelle controversie previdenziali ed ha lo scopo di consentire una definizione prima di adire il giudice: in mancanza di questa l'azione giudiziaria è improponibile, senza che in contrario possano trarsi argomenti ne' dall'ad 8 L n 533/1973 (che si limita a negare rilevanza ai vizi, alle preclusioni ed alle decadenze verificatisi nel corso del procedimento amministrativo), ne' dall'art. 443 cpc, che prevede la mera improcedibilità della domanda giudiziale soltanto per il caso del mancato esaurimento del procedimento amministrativo, che sia stato però iniziato. Il beneficio assistenziale viene attribuito a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda amministrativa.L'istanza medesima vale, al pari degli altri presupposti richiesti dalla legge, a costituire il diritto alla prestazione. Tali principi di carattere generale non possono che essere qui ribaditi. Nella fattispecie in esame non è in discussione la presentazione della domanda, ma ciò di cui si discute è se il mancato contestuale deposito del certificato medico possa giustificare una diversa decorrenza della provvidenza richiesta ,non più dalla domanda , come previsto per legge, e benché il requisito sanitario sia stato riconosciuto presente fin dalla domanda amministrativa.(...) Si è affermato in detto precedente che la certificazione medica ,nella quale non sia barrata una delle suddette ipotesi, non determina l'improcedibilità della domanda, per non essere necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall'Inps o l'uso di formule sacramentali al fine di integrare il requisito della necessaria presentazione della domanda, essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura ,anche amministrativa, si svolga regolarmente.(...) In continuità con tale arresto ( ed anche con Cass. Ord. n. 24896/2019) deve affermarsi, nella fattispecie in esame, non solo la piena procedibilità del ricorso, ma anche l'idoneità della domanda amministrativa ,sebbene non sia accompagnata da certificazione medica, a costituire il diritto alla prestazione, accanto agli altri presupposti previsti dalla legge, fin dalla sua proposizione. (...) La domanda costituisce requisito imprescindibile che, salvo specifiche ipotesi di assoluta inidoneità ad attivare l'iter amministrativo per la sua indeterminatezza , obbliga l'istituto alla valutazione della sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio richiesto senza opporre formalistiche interpretazioni delle norme.”
Il principio espresso dalla Corte di Cassazione della Sezione Lavoro, con la Sentenza presa in esame, ritiene che non sia necessario che la domanda di invalidità all'INPS, al momento della presentazione della domanda, sia corredata da tutta la documentazione medica all'uopo prevista ai fini della decorrenza della domanda stessa, dovendosi considerare il decorrere della prestazione non già dalla data di integrazione della domanda, bensì della data di presentazione della prestazione.

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La domanda di invalidità civile decorre dalla data di presentazione anche con documentazione incompleta. Cassazione Sez. Lavoro n. 30419/2019.
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