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Riscatto dei periodi non coperti da retribuzione, nuove istruzioni Inps

approfondimenti sul riscatto dei contributi
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INPS circolare 5 marzo 2019, n. 36

L'Inps fornisce nuove istruzioni per l'applicazione della disciplina del riscatto di periodi non coperti da contribuzione e per il criterio di calcolo dell'onere di riscatto dei periodi di studio universitari da valutare nel sistema contributivo
L'arco temporale massimo riscattabile corrispondente a periodi di inattività si colloca entro il 1° gennaio 1996 e il 29 gennaio 2019. L’Inps, con la circolare 25 luglio 2019, n. 106, ritorna sulla nuova forma di riscatto sperimentale, alla luce dell’assetto finale di tale strumento dopo la legge n. 26/2019 di conversione del D.L. n. 4/2019.
Le nuove istruzioni integrano le precedenti contenute nella circolare 5 marzo 2019, n. 36 (in Guida al Lavoro n. 12/2019) e aggiungono alcune precisazioni anche in materia di riscatto della laurea.
Riscatto per periodi di inattività
L'anzianità contributiva acquisita per effetto del riscatto dei periodi non coperti da contribuzione è utile ai fini del conseguimento del diritto a pensione e per la determinazione della relativa misura con incremento della pensione.
L'art. 20 della legge n. 26/2019 ha introdotto questa nuova forma di riscatto oneroso in via sperimentale, per il triennio 2019-2021, a favore degli iscritti:
- all'assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti;
- alle forme sostitutive (ex Enpals) ed esclusive (ex Inpdap) della medesima;
- alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e agricoli autonomi);
- alla gestione separata;
privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione.
Non sono pertanto comprese le Casse previdenziali professionali i cui iscritti potranno riscattare periodi di inattività presenti in altre gestioni se ricorrono le condizioni ma non periodi accreditabili nelle Casse stesse.