Cessione del quinto e pignoramento della retribuzione

Retribuzione: Cessione e Pignoramento

Di seguito approfondiremo, seppur brevemente, le principali caratteristiche tipiche degli istituti della cessione del credito e del pignoramento della retribuzione ed i relativi adempimenti, nonché la coesistenza di entrambe le figure in capo al medesimo lavoratore, pertanto limitando l'approfondimento in ambito lavoristico.
La procedura di pignoramento presso terzi attivata dall’Agente di Riscossione sensibilmente rispetto alla procedura ordinaria di pignoramento. Quest'ultima può infatti agire in via stragiudiziale attraverso l’intimazione di pagamento direttamente nei confronti del terzo (come il datore di lavoro) presso cui il lavoratore vanti un credito (lo stipendio).
In particolare, è previsto che la quota pignorabile segua i seguenti limiti in relazione a 3 differenti fasce di retribuzione netta mensile del lavoratore:
- da 0 fino a 2.500 Euro: 1/10;
- da 2.500,01 sino a 5.000 Euro: 1/7;
- da 5.000,01 Euro in su: 1/5.
Cessione del quinto.
Per cessione del quinto deve intendersi quella procedura volontaria che il lavoratore realizza nel momento in cui sceglie di cedere il proprio credito retributivo - nella misura massima di 1/5 - ad un soggetto terzo nei confronti del quale il datore di lavoro è tenuto a rendere la prestazione economica.
Il contratto di cessione del credito risulta caratterizzato da una relazione trilaterale tra un soggetto cedente (lavoratore), un soggetto cessionario (normalmente le società finanziarie dove si chiede il prestito) ed un debitore ceduto (datore di lavoro).
Il soggetto cedente possono essere sia lavoratori dipendenti, a tempo pieno e a tempo parziale, che siano titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato e che siano provvisti di stipendio o salario fisso o continuativo, che lavoratori autonomi di cui all’art. 409, comma 3, c.p.c.– ovvero i collaboratori coordinati e continuativi, gli agenti ed i rappresentanti di commercio - possono sottoscrivere cessioni del credito a condizione che siano titolari di un rapporto di lavoro di durata non inferiore a 12 mesi e possano vantare un compenso che abbia carattere certo e continuativo.
Da segnalare, inoltre, che nella categoria di soggetto cedente vi sono anche i pensionati di tutti gli enti previdenziali ed i titolari di assegno di invalidità e di vecchiaia.
Il soggetto cessionario isi identifica con soggetti quali gli istituti di credito, le società di assicurazione, le società esercenti il credito (escluse quelle costituite in nome collettivo ed accomandita semplice) le casse di risparmio ed i monti di credito su pegno; mentre per debitore ceduto si intende il datore di lavoro, il quale diventa un soggetto “passivo” del contratto di cessione ed al quale competono, in relazione al contratto sottoscritto dal lavoratore, una serie di precisi adempimenti tesi a dar seguito alla cessione medesima.
In relazione alla durata della cessione del quinto l’art. 52 del D.P.R. n. 180/1950 disciplina i termini massimi riferiti alla durata del contratto di cessione del credito che non può superare a dieci anni per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, mentre per i dipendenti assunti con contratto a termine e per i lavoratori autonomi di cui all’art. 409 c.p.c. la cessione del quinto non può eccedere il periodo di tempo che, al momento dell’attivazione del contratto di cessione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in essere.
Ovviamente, la cessione del credito del lavoratore non può superare il limite massimo di un quinto della retribuzione del medesimo, da calcolarsi al netto delle ritenute previdenziali e fiscali, ne è ammessa la coesistenza di più cessioni che superino il predetto limite del quinto.
Adempimenti del datore di lavoro.
In base a quanto disciplinato dall’art. 1260 c.c., l’atto di cessione del credito si perfeziona anche senza il consenso del debitore ceduto. Questo significa che il datore di lavoro cui venga notificata una cessione del quinto da parte di un lavoratore, non può in alcun modo opporsi alla stessa e deve, pertanto, dar seguito alla richiesta del lavoratore ponendo in essere una serie di adempimenti.
Dal momento della notifica della cessione dello stipendio il datore di lavoro è tenuto a trattenere dalla retribuzione del lavoratore un importo pari alla quota di retribuzione ceduta. Tale quota dovrà essere versata entro il mese successivo al soggetto cessionario, sul conto corrente da quest’ultimo indicato.
Pignoramento dello stipendio.
Con il pignoramento ha inizio l’espropriazione forzata che corrisponde alla modalità con cui il creditore persegue la soddisfazione di un proprio credito attraverso l’esproprio dei beni del debitore e che possono trovarsi nella disponibilità di un terzo.
In ambito lavoristico il soggetto terzo è rappresentato dal datore di lavoro il quale, dal momento della notifica del pignoramento, assume la denominazione di “terzo pignorato” ed è tenuto al rispetto di precisi obblighi ed adempimenti previsti dalla normativa vigente, in particolare: custodia dei beni pignorati: ai sensi dell’art. 546 c.p.c., dal giorno della notifica dell’atto di pignoramento, il terzo pignorato “è soggetto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode”; dal momento della notifica dell’atto il datore di lavoro è obbligato ad operare le trattenute sulla retribuzione del dipendente ed è previsto che il creditore compaia in udienza di fronte al giudice il quale, valutala la positiva esistenza o inesistenza di crediti (sulla base della dichiarazione fornita dal datore di lavoro ed indicata al punto successivo), autorizza o meno il pignoramento presso terzi. effettuazione della c.d. “dichiarazione del terzo”: il terzo pignorato (ovvero in questo caso il datore di lavoro) deve rendere una dichiarazione al creditore indicando di quali somme risulta debitore e quando ne deve eseguire la consegna, avendo cura di indicare l’eventuale presenza di sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate. versamento della trattenuta effettuata ed applicazione della ritenuta fiscale: dal momento dell’emanazione della sentenza di assegnazione del credito, il terzo pignorato è tenuto a versare al creditore le somme pignorate e trattenute.
E' bene precisare che in caso di cessione del quinto cui fa seguito un pignoramento non si può sequestrare o pignorare se non la differenza fra la metà dello stipendio valutato al netto di ritenute e la quota ceduta (fermo restando i limiti economici generici di 1/3 e 1/5); in caso di pignoramento cui fa seguito una cessione, quest'ultima non può essere effettuata se non limitatamente alla differenza tra i 2/5 dello stipendio valutato al netto delle ritenute e la quota colpita da sequestri o pignoramenti.
Nel caso di concorso di più pignoramenti è necessario prendere in considerazione la natura dei crediti trattati: in caso di concorso di crediti alimentari con crediti di altra natura è possibile procedere con il pignoramento sino a raggiungere la metà della retribuzione netta; in caso di concorso di crediti diversi da cause alimentari ed aventi la stessa natura: è possibile procedere con il pignoramento sino a raggiungere 1/5 della retribuzione netta.

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