Gli elementi essenziali del Mobbing
Sentenza n. 22858/2008 Corte di Cassazione Sezione Lavoro
Con Sentenza 11.9.2008, n. 22858, la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha individuato i caratteri
essenziali del mobbing, ravvisabili in una condotta protratta nel tempo, tesa a ledere il lavoratore.
Caratterizzano tale condotta, alla stregua delle considerazioni svolte dalla Suprema Corte, la sua protrazione nel
tempo, una pluralità di atti, nonché la volontà che la sorregge, diretta alla prosecuzione od all'emarginazione
del dipendente, e la conseguente lesione, attuata sul piano professionale o sessuale o morale o psicologico o fisico.
Al riguardo, con la Sentenza in epigrafe, la Corte di Cassazione ha stabilito quanto segue: "Su un piano generale
è da osservare quanto segue. Il mobbing (come espressamente dedotto e prospettato dalla ricorrente) è costituito
da una condotta protratta nel tempo diretta a ledere il lavoratore. Caratterizzano questo comportamento la sua
protrazione nel tempo attraverso una pluralità di atti (giuridici o meramente materiali, anche scarsamente legittimi:
Corte cost. 19 dicembre 2003 n. 359: Cass. Sez. Un. 4 maggio 2004 n. 8438; Cass. 29 settembre 2005 n. 19053; dalla
protrazione il suo carattere di illecito permanente: Cass. Sez. Un. 12 giugno 2006 n. 13537) la volontà che lo sorregge
(diretta alla persecuzione od all'emarginazione del dipendente), e la conseguente lesione, attuata sul piano
professionale o sessuale o morale o psicologico o fisico.
Lo specifico intento che lo sorregge e la sua protrazione
nel tempo lo distinguono da singoli atti illegittimi (quale la mera dequalificazione ex art. 2103 cod. civ.).
Fondamento dell'illegittimità è (in tal senso, anche Cass. 6 marzo 2006 n. 4774) l'obbligo datoriale, ex
art. 2087 cod. civ., di adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale
del prestatore. Da ciò, la responsabilità del datore anche ove (pur in assenza d'un suo specifico intento lesivo)
il comportamento materiale sia posto in essere da altro dipendente. Anche se il diretto comportamento in esame
è caratterizzato da uno specifico intento lesivo, la responsabilità del datore (ove il comportamento sia direttamente
riferibile ad altri dipendenti aziendali) può discendere, attraverso l'art. 2049 cod. civ., da colpevole inerzia
nella rimozione del fatto lesivo (in tale ipotesi esigendosi tuttavia l'intrinseca illiceità soggettiva ed oggettiva
di tale diretto comportamento - Cass. 4 marzo 2005 n. 4742 - ed il rapporto di occasionalità necessaria fra attività
lavorativa e danno subito: Cass. 6 marzo 2008 n. 6033).
Lo spazio del mobbing, presupponendo necessariamente
(nella sua diretta od indiretta origine) la protrazione di una volontà lesiva è pertanto più ristretto di quello
(nel quale tuttavia s'inquadra) delineato dall'art. 2087 cod. civ., comprensivo di ogni comportamento datoriale,
che può essere anche istantaneo, e fondato sulla colpa. Avendo fondamento nell'art. 2087 cod. civ.,
l'astratta configurazione del mobbing costituisce la specificazione della clausola generale contenuta in
questa disposizione".