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Naspi e assegno ordinario di invalidità, i chiarimenti dell'Inps

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Messaggio INPS n. 4477 del 2.12.2019

L’Inps, con il messaggio del 2 dicembre 2019, n. 4477, fornisce chiarimenti circa le fattispecie concernenti titolari di assegno ordinario di invalidità (AOI), sospeso a causa dell’opzione in favore dell’indennità NASpI.
Indennità NASpI e assegno ordinario di invalidità (AOI)
Il percettore di assegno ordinario di invalidità che, avendone diritto, abbia optato per la indennità NASpI sospendendo l'erogazione dell'assegno, può, in qualsiasi momento, rinunciare alla indennità ripristinando l'assegno ma la rinuncia deve intendersi a titolo definitivo.
Nella eventualità che il titolare della indennità di disoccupazione NASpI trovi una nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato dalla quale derivi un reddito annuale superiore al reddito minimo escluso da imposizione, la prestazione decade salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale ultima eventualità l'indennità è sospesa d'ufficio per tutta la durata del rapporto lavorativo e riprende ad essere corrisposta al termine del periodo di sospensione.
La prima casistica considerata riguarda la sospensione della NASpI nei confronti di lavoratori, precedentemente percettori di assegno ordinario di invalidità, a seguito di nuova occupazione per periodi di lavoro subordinato non superiori a sei mesi. A tale proposito nella nota si ricorda la circolare INPS 138/2011 che, nel recepire le indicazioni offerte dalla sentenza della Corte costituzionale 19-22 luglio 2011, n. 234, aveva già precisato come pienamente sussistente la facoltà, per i lavoratori percettori di assegno di invalidità che avessero optato per la l’indennità di disoccupazione, di rinunciare a quest’ultima in favore del ripristino dell’assegno. Tuttavia tale rinuncia, avente valore dal momento della sua effettuazione, doveva intendersi come definitiva (nel senso che il lavoratore, esercitandola, avesse conseguentemente rinunciato definitivamente alla percezione della residua indennità). Nel ribadire quanto sopra, nella nota in commento l’Istituto previdenziale chiarisce che l’assicurato titolare di AOI, a seguito di opzione per la indennità di disoccupazione NASpI, può in qualsiasi momento rinunciare a quest’ultima e riottenere l’assegno di invalidità, ma tale rinuncia deve intendersi come definitiva.
La seconda fattispecie considerata nel messaggio 4477/2019 concerne la casistica della NASpI erogata in forma anticipata ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 22/2015 secondo cui il lavoratore avente diritto può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli sarebbe spettato e non ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio. Anche in questo caso, l’assegno ordinario di invalidità rimane sospeso per tutto il periodo teorico di spettanza dell’indennità NASpI e può essere ripristinato al termine di quest’ultimo, a condizione che l’assicurato continui a mantenere il relativo diritto.