Salta al contenuto

Limite di età massima dei dipendenti pubblici e assegno di invalidità

Approfondimenti su dipendenti pubblici e assegno di invalidità
Cerca nel sito…

Certificazione qualità ISO 9001:2015 ISY Srl SB MEPA - Mercato Elettronico PA

Dipendenti pubblici e assegno di invalidità: limiti età

L'Inps fornisce le istruzioni in merito all'applicazione, per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni titolari di assegno di invalidità, del limite ordinamentale previsto in 65 anni per la cessazione del rapporto di lavoro
Nei confronti dei dipendenti pubblici titolari di assegno di invalidità che non intendano esercitare il diritto all’accesso alla pensione di vecchiaia anticipata, l’Amministrazione manterrà il rapporto di lavoro fino al compimento dell’età limite ordinamentale di 65 anni.
L'Inps con la circolare 30 gennaio 2020, n. 10, ha chiarito i rapporti tra il limite di età ordinamentale previsto in 65 anni per la cessazione del rapporto di lavoro, con la titolarità, in capo al dipendente pubblico dell’assegno di invalidità.
Per i dipendenti pubblici che sono titolari dell’assegno di invalidità, quest’ultimo si trasforma in pensione di vecchiaia anticipata in presenza dei seguenti requisiti (art. 10 legge 222/1984): accertamento dello stato di invalidità in misura non inferiore all’80%; compimento dell’età anagrafica (55 anni per le donne, 60 anni per gli uomini) adeguata agli incrementi alla speranza di vita (per gli anni 2019 e 2020, gli incrementi applicati sono pari a 12 mesi e pertanto i requisiti sono rispettivamente di 56 anni per le donne e 61 anni per gli uomini); maturazione dell’anzianità contributiva minima di 20 anni nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti; decorso di 12 mesi dalla data di maturazione del requisito (anagrafico, contributivo o sanitario) da ultimo perfezionato.
Per i dipendenti pubblici vale inoltre un’altra regola: il compimento del 65° anno di età costituisce il limite alla prosecuzione dell’attività lavorativa non superabile se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione (art. 2, legge 125/2013).
Pertanto al raggiungimento di tale età massima, in considerazione della precedente maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata come descritto sopra, l’amministrazione datrice di lavoro collocherà a riposo il dipendente, contando sulla conversione dell’assegno di invalidità in pensione di vecchiaia.