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Come leggere e applicare l’Accordo Territoriale di Roma per i contratti a canone concordato

Accordo Territoriale di Roma: cosa disciplina davvero

L’Accordo Territoriale di Roma Capitale è il documento che stabilisce le regole operative per stipulare contratti di locazione abitativa a canone concordato nel Comune di Roma. Non è una semplice tabella di valori: è il sistema attraverso cui vengono coordinati zona dell’immobile, superficie convenzionale, caratteristiche dell’appartamento, durata del contratto, eventuali maggiorazioni o riduzioni e attestazione finale di conformità.

In pratica, l’Accordo risponde a una domanda molto concreta: quale canone può essere pattuito per un immobile situato a Roma se le parti vogliono utilizzare il regime del canone concordato? La risposta non dipende da un solo dato, ma da una sequenza di verifiche tecniche.

Roma Capitalevalido per il territorio comunale
Zone e fascevalori minimi e massimi per microzona
3 tipologie3+2, transitorio, studenti
Asseverazionenecessaria per la conformità
Obiettivo della guida.
Questa pagina non sostituisce il testo dell’Accordo, ma lo spiega in chiave operativa: cosa deve guardare il proprietario, cosa deve verificare il conduttore, quali errori evitare e quando richiedere assistenza professionale per calcolo, contratto e asseverazione.
Devi applicare l’Accordo Territoriale a un caso concreto?
Se devi stipulare o verificare un contratto a canone concordato a Roma, ISY Servizi Professionali ti assiste nel calcolo del canone, nella verifica dell’Accordo Territoriale e nell’asseverazione del contratto, online o presso i nostri uffici di Roma. Scopri il servizio di asseverazione del canone concordato.

Come è strutturato l’Accordo Territoriale di Roma

L’Accordo è organizzato in titoli e allegati. La parte principale disciplina i contratti agevolati, i contratti transitori ordinari, gli accordi integrativi, gli oneri accessori, la conciliazione e il rinnovo dell’accordo. Gli allegati sono invece essenziali per l’applicazione pratica: contengono le zone, le fasce di oscillazione, gli elementi oggettivi per determinare il canone, le schede di calcolo e i modelli di attestazione.

Il percorso corretto di applicazione:

  1. Individuare la zona: si parte dalla microzona dell’immobile.
  2. Calcolare la superficie: non si usa automaticamente la superficie catastale.
  3. Verificare i requisiti essenziali: acqua, gas o induzione, fognatura e riscaldamento.
  4. Attribuire la fascia: A, B o C in base ai parametri oggettivi.
  5. Applicare eventuali coefficienti: arredo, attico, classe energetica, durata, ecc.
  6. Predisporre il contratto: utilizzando il modello conforme.
  7. Richiedere l’attestazione: per dimostrare la rispondenza all’Accordo.

Zone, microzone e fasce di oscillazione del canone

Il territorio di Roma è suddiviso in aree omogenee e microzone. Per ciascuna zona sono previsti valori di oscillazione del canone, articolati in tre fasce: A, B e C. Queste fasce non sono liberamente intercambiabili: la collocazione dell’immobile in una fascia dipende dalle caratteristiche essenziali e dai parametri qualitativi dell’appartamento.

La zona serve a individuare il range di partenza. La fascia serve a capire dove collocare concretamente l’immobile all’interno di quel range. Un appartamento nello stesso quartiere può quindi avere un canone concordato diverso rispetto a un altro immobile situato nella medesima zona, se cambiano superficie, dotazioni, piano, stato manutentivo, arredo o classe energetica.

In pratica.
Non basta dire “l’immobile è a Monteverde”, “è all’Eur” o “è in zona Bologna”. Bisogna individuare la microzona corretta e poi applicare i criteri dell’Accordo. Il rischio più frequente è partire dalla zona sbagliata o utilizzare valori presi da tabelle senza verificare i parametri dell’immobile.

Superficie convenzionale: perché non coincide sempre con i metri quadri reali

Uno dei punti più importanti dell’Accordo riguarda la superficie convenzionale. Il canone non viene calcolato semplicemente moltiplicando i metri quadri catastali per un valore al metro quadro. Occorre partire dalla superficie calpestabile dell’unità immobiliare e poi considerare alcuni elementi accessori con percentuali diverse.

In linea generale vengono considerate, con coefficienti differenti, superfici come box, posto auto, balconi, terrazze, cantine, spazi scoperti esclusivi, verde condominiale e vani con altezza inferiore a 1,70 metri. Sono inoltre previste regole particolari per piccoli alloggi, unità di superficie intermedia e immobili molto grandi.

ElementoRegola praticaErrore frequente
Superficie calpestabileBase principale del calcoloUsare direttamente la superficie catastale
Box autoSi conteggia in percentuale, con regola diversa in zona pregioSommarlo integralmente
Balconi, terrazzi, cantineSi considerano con coefficiente ridottoDimenticarli del tutto
Spazi scoperti esclusiviSi conteggiano entro limiti specificiValorizzare giardini e cortili senza limiti
Piccoli alloggiPossono avere maggiorazioni convenzionali della superficieApplicare solo i mq effettivi

Fascia A, B o C: come si attribuiscono i parametri dell’immobile

L’Accordo distingue innanzitutto l’appartamento “normale” da quello carente di requisiti essenziali. Un immobile è considerato normale quando dispone di allaccio alla rete idrica, gas o impianto equivalente a norma, allaccio alla rete fognante e impianto di riscaldamento idoneo. In mancanza di uno di questi elementi, la collocazione diventa più restrittiva.

Una volta verificati i requisiti essenziali, si procede con i parametri qualitativi. Tra questi rientrano, ad esempio, posto auto, area verde, cantina, terrazzo o balcone, aria condizionata, ascensore, doppi servizi o bagno con finestra, porta blindata, doppi vetri, portierato, recente ristrutturazione, sistemi di sicurezza, cucina abitabile, videocitofono, antenna centralizzata, riscaldamento autonomo e assenza di barriere architettoniche.

AscensoreBalconePorta blindataDoppi vetriAria condizionataCantinaPosto autoRistrutturazione
Attenzione.
I parametri non vanno “stimati a sensazione”. Devono essere verificabili. In caso di asseverazione, le informazioni dichiarate nella scheda di calcolo devono essere coerenti con lo stato dell’immobile e con la documentazione disponibile.

Maggiorazioni e riduzioni: quando il canone può aumentare o diminuire

Dopo aver individuato zona, fascia e valore di riferimento, l’Accordo prevede alcuni correttivi. Tra le ipotesi più frequenti vi sono l’immobile completamente arredato, l’appartamento al piano attico, la classe energetica, gli interventi documentati di efficientamento o miglioramento sismico, il piano seminterrato o l’assenza di ascensore oltre una certa altezza.

Questi correttivi hanno una funzione importante: rendere il canone più aderente alle caratteristiche reali dell’immobile. Tuttavia non possono essere applicati in modo automatico o cumulativo senza controllo. Occorre sempre verificare se il presupposto esiste davvero e se il risultato rimane conforme ai limiti dell’Accordo.

In pratica: non tutti gli aumenti sono liberi

Il proprietario non può semplicemente aumentare il canone perché l’immobile “è bello”, “è in buono stato” o “è molto richiesto”. Le maggiorazioni devono trovare fondamento in elementi previsti dall’Accordo. La differenza tra canone di mercato e canone concordato sta proprio in questo: il secondo è costruito su criteri oggettivi, non sulla sola trattativa tra le parti.


Contratti disciplinati dall’Accordo: 3+2, transitori e studenti

L’Accordo riguarda diverse tipologie di contratti abitativi. La forma più conosciuta è il contratto agevolato 3+2, ma sono previste regole anche per i contratti transitori e per quelli destinati a studenti universitari. Ogni tipologia ha una logica diversa e non deve essere scelta solo per convenienza fiscale.

Il contratto transitorio richiede una reale esigenza temporanea del locatore o del conduttore. Il contratto per studenti presuppone la presenza di un conduttore iscritto a un corso universitario o assimilato e condizioni coerenti con la disciplina specifica. Il contratto 3+2, invece, è il modello ordinario del canone concordato abitativo di medio-lungo periodo.

Contratto 3+2

Adatto quando l’immobile viene locato come abitazione principale o stabile, con durata minima di tre anni e rinnovo biennale.

Contratto transitorio

Richiede un’esigenza temporanea reale, specifica e documentabile. Non va usato per aggirare la durata ordinaria.

Contratto studenti

Utilizzabile per esigenze abitative collegate allo studio universitario, nei limiti territoriali e soggettivi previsti.

Porzione di immobile

Il canone dell’appartamento va ripartito tra porzioni locate e parti comuni secondo criteri proporzionali.


Casi pratici sull’Accordo Territoriale di Roma

I casi pratici che seguono non hanno la funzione di sostituire il calcolo ufficiale o l’attestazione di rispondenza, ma aiutano a comprendere come l’Accordo Territoriale di Roma si applica nelle situazioni che più spesso emergono nella gestione reale dei contratti a canone concordato.

In ogni caso occorre partire dalla situazione concreta, verificare i documenti, individuare la corretta tipologia contrattuale e solo dopo applicare i criteri dell’Accordo. È proprio in questa fase che nascono gli errori più frequenti: si parte dal canone desiderato e si cerca di adattare l’Accordo, mentre il procedimento corretto è l’opposto.

Casi pratici affrontati in questa guida

La seguente raccolta riproduce situazioni ricorrenti nella gestione dei contratti a canone concordato a Roma: per ogni caso vengono ricostruiti il problema pratico, la regola da applicare e la soluzione operativa.

  1. Caso pratico n. 1: Appartamento di 65 mq con balcone e cantina: la superficie non coincide con i metri dell’annuncio
  2. Caso pratico n. 2: Immobile arredato: quando l’arredo giustifica davvero una maggiorazione
  3. Caso pratico n. 3: Appartamento al piano attico: non basta essere all’ultimo piano
  4. Caso pratico n. 4: Quarto piano senza ascensore: il valore della zona non elimina la riduzione
  5. Caso pratico n. 5: Classe energetica A: l’aumento richiede un APE coerente e aggiornato
  6. Caso pratico n. 6: Box auto ad uso esclusivo: perché non si somma come superficie abitativa
  7. Caso pratico n. 7: Terrazzo di grandi dimensioni: molto valore commerciale, ma calcolo vincolato
  8. Caso pratico n. 8: Giardino esclusivo: attenzione al limite rispetto alla superficie interna
  9. Caso pratico n. 9: Appartamento ristrutturato: quando la ristrutturazione rileva davvero
  10. Caso pratico n. 10: Contratto transitorio di 12 mesi: il proprietario vuole provarlo prima di impegnarsi
  11. Caso pratico n. 11: Contratto studenti: il conduttore “ha intenzione” di iscriversi ma non è ancora studente
  12. Caso pratico n. 12: Affitto di una stanza: il canone non si decide “a camera” in modo libero
  13. Caso pratico n. 13: Scelta del valore minimo, intermedio o massimo: non è una trattativa libera
  14. Caso pratico n. 14: Canone superiore al massimo: quando il proprietario vuole “aggiungere qualcosa”
  15. Caso pratico n. 15: Contratto già registrato senza attestazione: cosa verificare prima di intervenire
  16. Caso pratico n. 16: Aggiornamento ISTAT e cedolare secca: due piani da non confondere
  17. Caso pratico n. 17: Immobile vincolato: il valore storico non basta senza documentazione
  18. Caso pratico n. 18: Grande proprietà immobiliare: quando non siamo davanti al piccolo locatore

Caso pratico n. 1: Appartamento di 65 mq con balcone e cantina: la superficie non coincide con i metri dell’annuncio

Un proprietario deve affittare un appartamento a Roma e parte dal dato che conosce meglio: “l’immobile è di circa 65 mq”. Spesso questo dato deriva dall’annuncio immobiliare, dalla planimetria, dalla visura catastale o da una precedente locazione. L’appartamento ha anche un balcone di 8 mq e una cantina di 6 mq. Il proprietario vorrebbe calcolare il canone moltiplicando semplicemente 65 mq per il valore della zona.

Il problema è che l’Accordo Territoriale non utilizza necessariamente il dato commerciale o catastale dell’immobile, ma richiede di determinare la superficie convenzionale. La superficie interna va considerata integralmente, mentre balconi, terrazzi, cantine e accessori simili non vengono normalmente sommati al 100%, ma ponderati secondo i criteri dell’Accordo.

La soluzione operativa è ricostruire la superficie da utilizzare nel calcolo: superficie calpestabile dell’abitazione, accessori, pertinenze, eventuali spazi esterni e tolleranze. Solo dopo si potrà applicare il valore al metro quadro previsto per la microzona e per la fascia corretta.

In pratica. Il canone concordato non si calcola prendendo il numero di metri indicato nell’annuncio. La prima verifica professionale riguarda sempre la superficie convenzionale.

Caso pratico n. 2: Immobile arredato: quando l’arredo giustifica davvero una maggiorazione

Molti proprietari dichiarano che l’appartamento è arredato perché sono presenti una cucina, un armadio e qualche mobile lasciato dal precedente inquilino. In altri casi l’immobile viene consegnato completamente arredato, con cucina attrezzata, letto, armadi, tavolo, sedie, elettrodomestici e dotazioni effettivamente idonee all’uso abitativo immediato.

Le due situazioni non sono equivalenti. L’Accordo consente di valorizzare l’arredo, ma l’aumento non dovrebbe essere applicato in modo automatico ogni volta che nell’immobile è presente qualche elemento mobile. La valutazione deve essere coerente con la realtà dell’immobile e con quanto viene dichiarato nel contratto.

La soluzione corretta è verificare se l’arredo è effettivo, completo e funzionale rispetto alla tipologia di locazione. È opportuno predisporre o conservare un inventario, anche semplice, degli arredi consegnati, così da evitare contestazioni successive tra locatore e conduttore.

Errore da evitare. Applicare la maggiorazione per immobile arredato solo perché nell’appartamento esiste una cucina o perché alcuni mobili non sono stati rimossi.

Caso pratico n. 3: Appartamento al piano attico: non basta essere all’ultimo piano

Un proprietario possiede un appartamento all’ultimo piano di un edificio e chiede di applicare la maggiorazione prevista per il piano attico. Dal suo punto di vista l’immobile è più luminoso, più silenzioso e più richiesto sul mercato rispetto ad altri appartamenti dello stesso stabile.

Nella pratica, però, non sempre “ultimo piano” e “attico” coincidono. Un appartamento posto all’ultimo piano può essere una normale unità abitativa, mentre la qualificazione come attico presuppone caratteristiche specifiche dell’immobile, della sua collocazione e spesso della sua percezione edilizia e commerciale.

La soluzione è non applicare automaticamente la maggiorazione. Bisogna esaminare la documentazione disponibile, la planimetria, le caratteristiche dell’unità e la coerenza della qualificazione con la realtà dell’immobile. Se il dato è dubbio, è preferibile adottare un approccio prudente o motivare con chiarezza la scelta effettuata.

In pratica. L’Accordo non serve a replicare il prezzo di mercato, ma a trasformare le caratteristiche dell’immobile in criteri oggettivi. Una qualificazione non dimostrabile può rendere fragile il calcolo.

Caso pratico n. 4: Quarto piano senza ascensore: il valore della zona non elimina la riduzione

Una situazione frequente riguarda appartamenti in zone centrali o semicentrali di Roma, situati al quarto o quinto piano di edifici senza ascensore. Il proprietario tende a valorizzare la posizione, la vicinanza ai servizi e la domanda elevata della zona. Il conduttore, invece, considera il piano alto senza ascensore un elemento di disagio significativo.

L’Accordo Territoriale serve proprio a evitare che la valutazione sia rimessa soltanto alla trattativa. Alcune caratteristiche possono aumentare il canone, altre possono ridurlo. Il piano elevato senza ascensore rientra tra gli elementi che devono essere valutati secondo i criteri dell’Accordo.

La soluzione operativa è verificare il piano effettivo, la presenza o assenza dell’ascensore e l’applicabilità della riduzione. Non è corretto ignorare questo elemento solo perché l’immobile si trova in una microzona con valori elevati.

Errore da evitare. Compensare liberamente la mancanza dell’ascensore con la qualità della zona. Nel canone concordato gli elementi positivi e negativi vanno applicati secondo regole verificabili.

Caso pratico n. 5: Classe energetica A: l’aumento richiede un APE coerente e aggiornato

Un locatore ha ristrutturato l’immobile, ha sostituito gli infissi e ritiene che l’appartamento sia energeticamente efficiente. Chiede quindi di applicare l’aumento previsto per una classe energetica elevata. Tuttavia, al momento della predisposizione del contratto, l’unico APE disponibile è vecchio oppure indica una classe diversa.

In questi casi il problema non è soltanto il calcolo del canone, ma la prova del presupposto. La classe energetica non può essere attribuita “a sensazione” o sulla base del fatto che l’immobile sia stato migliorato. Deve risultare da un Attestato di Prestazione Energetica coerente con lo stato dell’immobile.

La soluzione è acquisire l’APE corretto prima di utilizzare la classe energetica nel calcolo. Se l’APE non è aggiornato, è prudente farlo predisporre o aggiornare prima della stipula. Solo dopo il dato potrà essere inserito in modo coerente nella determinazione del canone.

In pratica. La classe energetica può incidere sul canone, ma deve essere documentata. Senza APE corretto, il dato rischia di essere contestabile.

Caso pratico n. 6: Box auto ad uso esclusivo: perché non si somma come superficie abitativa

Un appartamento viene locato insieme a un box auto di 18 mq. Il proprietario, ragionando in termini di valore commerciale, vorrebbe sommare i 18 mq alla superficie dell’appartamento, sostenendo che il box aumenta molto l’interesse dell’immobile, soprattutto in quartieri dove parcheggiare è difficile.

La logica dell’Accordo è diversa. Il box è certamente un elemento rilevante, ma non viene normalmente trattato come se fosse superficie abitativa. Deve essere ponderato secondo il coefficiente previsto, con eventuali differenze in caso di zone particolari o di pregio.

La soluzione consiste nel distinguere il box dagli altri accessori, verificare se è ad uso esclusivo, rilevare la sua superficie e applicare il coefficiente corretto. Il box può quindi aumentare la superficie convenzionale, ma non nella stessa misura di una stanza abitabile.

Errore da evitare. Sommare integralmente il box alla metratura dell’appartamento o, al contrario, non considerarlo affatto.

Caso pratico n. 7: Terrazzo di grandi dimensioni: molto valore commerciale, ma calcolo vincolato

Un proprietario dispone di un appartamento con terrazzo di 40 mq. Sul mercato libero quel terrazzo renderebbe l’immobile molto più appetibile e giustificherebbe un canone più alto. Il proprietario chiede quindi di valorizzarlo in modo significativo anche nel canone concordato.

Il punto è che il canone concordato non segue integralmente la logica del mercato libero. Il terrazzo incide, ma secondo i criteri dell’Accordo. La superficie esterna non viene di norma computata al 100% e deve essere ricondotta alla superficie convenzionale mediante la percentuale prevista.

La soluzione è calcolare separatamente la superficie del terrazzo, applicare il criterio corretto e verificare l’effetto sul canone complessivo. In questo modo il terrazzo viene riconosciuto, ma senza trasformare il canone concordato in un canone di mercato.

In pratica. Un grande terrazzo può aumentare il canone, ma non consente al proprietario di scegliere liberamente un importo più alto.

Caso pratico n. 8: Giardino esclusivo: attenzione al limite rispetto alla superficie interna

In alcune zone di Roma, soprattutto fuori dal centro, capita di locare appartamenti con giardino o spazio scoperto esclusivo. Il proprietario tende a considerare il giardino come un valore quasi equivalente a una stanza aggiuntiva, soprattutto se lo spazio è ampio e utilizzabile.

L’Accordo, però, distingue tra superficie abitativa e spazi scoperti. Il giardino può incidere sulla superficie convenzionale, ma con criteri e limiti specifici. La ragione è evitare che un grande spazio esterno produca un canone sproporzionato rispetto alla reale consistenza abitativa dell’appartamento.

La soluzione è rilevare la superficie dello spazio scoperto, verificare se sia effettivamente in godimento esclusivo del conduttore e applicare il limite previsto. Il dato va poi coordinato con il resto della superficie convenzionale.

Errore da evitare. Attribuire al giardino lo stesso peso della superficie interna o considerare come esclusivo uno spazio che in realtà è comune o condominiale.

Caso pratico n. 9: Appartamento ristrutturato: quando la ristrutturazione rileva davvero

Un proprietario riferisce che l’immobile è stato “ristrutturato da poco”. Quando si entra nel dettaglio, però, emerge che sono stati tinteggiati gli ambienti, sostituiti alcuni sanitari o cambiati piccoli elementi di finitura. In altri casi, invece, sono stati rifatti impianti, pavimenti, infissi e distribuzione interna.

Ai fini dell’Accordo non tutte le migliorie hanno lo stesso peso. Una semplice manutenzione o un intervento estetico non sempre equivale a una ristrutturazione rilevante. Quando la ristrutturazione viene utilizzata per collocare l’immobile in una fascia migliore o per valorizzare i parametri qualitativi, il presupposto deve essere reale e documentabile.

La soluzione pratica è chiedere documenti: fatture, pratiche edilizie, dichiarazioni di conformità degli impianti, fotografie, relazione tecnica o altri elementi utili. Se manca una prova minima, è rischioso fondare il calcolo su una ristrutturazione dichiarata solo verbalmente.

In pratica. “Ristrutturato” non significa semplicemente “tenuto bene”. Nel canone concordato occorre trasformare la qualità dell’immobile in elementi verificabili.

Caso pratico n. 10: Contratto transitorio di 12 mesi: il proprietario vuole provarlo prima di impegnarsi

Un caso molto ricorrente è quello del proprietario che chiede un contratto transitorio di 12 mesi non perché esista una reale esigenza temporanea, ma perché vuole “provare” l’inquilino, mantenersi libero l’immobile o evitare un impegno più lungo. Dal punto di vista pratico la richiesta è comprensibile, ma non sempre è compatibile con la disciplina del contratto transitorio.

Il contratto transitorio non è una versione breve del contratto 3+2. Può essere utilizzato solo quando esiste una specifica esigenza temporanea del locatore o del conduttore, indicata nel contratto e riconducibile alle ipotesi previste dall’Accordo Territoriale. La temporaneità deve essere reale, documentabile e presente al momento della stipula.

Se il proprietario non ha una vera esigenza temporanea, oppure se il conduttore intende utilizzare stabilmente l’immobile come abitazione, la soluzione più prudente è valutare un contratto 3+2 a canone concordato, eventualmente con le tutele ordinarie previste per la gestione del rapporto.

Errore da evitare. Usare il transitorio come scorciatoia per stipulare un contratto breve. In caso di contestazione, l’assenza del presupposto temporaneo può compromettere la qualificazione del rapporto.

Caso pratico n. 11: Contratto studenti: il conduttore “ha intenzione” di iscriversi ma non è ancora studente

Molto spesso viene richiesto un contratto per studenti universitari da persone, anche giovani e fuori sede, che dichiarano di voler studiare a Roma. In alcuni casi il conduttore non è ancora iscritto ad alcun corso universitario, oppure ha soltanto l’idea di iscriversi a breve. Il proprietario, vedendo che il conduttore è giovane e arriva da fuori Roma, ritiene comunque utilizzabile il contratto studenti.

In realtà il presupposto deve già esistere al momento della stipula. Non è sufficiente che il conduttore sia giovane, che viva fuori sede o che abbia un progetto futuro di studio. Il contratto per studenti universitari è collegato a una specifica esigenza abitativa derivante dalla frequenza di un corso di studio e deve essere coerente con la documentazione disponibile.

La soluzione corretta è acquisire prima della firma la documentazione idonea a dimostrare l’iscrizione o il titolo che giustifica il contratto. Se il presupposto non esiste ancora, è preferibile attendere oppure valutare una diversa tipologia contrattuale. In caso contrario si rischia di utilizzare un modello non coerente con la situazione reale.

In pratica. Il contratto studenti non serve ad affittare genericamente a giovani conduttori. Serve quando esiste una reale esigenza di studio già verificabile.

Caso pratico n. 12: Affitto di una stanza: il canone non si decide “a camera” in modo libero

Un proprietario vuole affittare tre stanze dello stesso appartamento a tre diversi conduttori. La richiesta tipica è stabilire un prezzo per ogni stanza sulla base della dimensione, della luminosità e della domanda di mercato. La stanza più grande viene proposta a un importo maggiore, quella più piccola a un importo inferiore.

Questa impostazione è comprensibile dal punto di vista commerciale, ma nel canone concordato occorre partire dal canone dell’intera unità immobiliare. Solo dopo si può procedere alla ripartizione tra le singole porzioni, considerando la superficie della stanza e la quota di utilizzo delle parti comuni: cucina, bagno, corridoi, ingresso ed eventuali spazi condivisi.

La soluzione è calcolare prima il canone complessivo dell’appartamento secondo l’Accordo e poi ripartirlo in modo coerente tra le porzioni locate. La ripartizione deve essere ragionevole, documentabile e compatibile con il contratto utilizzato.

Errore da evitare. Sommare tre canoni “di mercato” per le singole stanze e poi considerarli automaticamente conformi al canone concordato.

Caso pratico n. 13: Scelta del valore minimo, intermedio o massimo: non è una trattativa libera

Due appartamenti si trovano nella stessa microzona e hanno una superficie simile. Il proprietario del primo chiede il valore massimo perché l’immobile è ben tenuto; il proprietario del secondo chiede lo stesso valore massimo perché “in quella zona si affitta facilmente”. In entrambi i casi il rischio è confondere la fascia dell’Accordo con il prezzo di mercato.

La scelta del valore all’interno della fascia deve essere giustificata dalle caratteristiche dell’immobile e dai parametri qualitativi applicabili. Un appartamento normale ma privo di elementi rilevanti non dovrebbe essere collocato automaticamente al massimo solo perché la domanda di mercato è alta.

La soluzione è costruire il percorso logico: requisiti essenziali, parametri presenti, fascia applicabile, valore minimo/intermedio/massimo e eventuali correttivi. In questo modo il canone è difendibile e coerente con l’Accordo.

In pratica. Nel canone concordato il valore massimo non è un punto di partenza. È una conclusione, da raggiungere solo se i parametri lo giustificano.

Caso pratico n. 14: Canone superiore al massimo: quando il proprietario vuole “aggiungere qualcosa”

Dopo aver effettuato il calcolo, può emergere che il canone massimo consentito dall’Accordo è inferiore a quello che il proprietario sperava di ottenere. In questi casi viene spesso chiesto se sia possibile aggiungere una somma per l’arredo, per le spese, per la posizione, per la richiesta del mercato o semplicemente perché “l’inquilino è d’accordo”.

Il consenso delle parti non basta a superare i limiti dell’Accordo quando si vuole mantenere la qualificazione del contratto a canone concordato e accedere ai relativi benefici fiscali. Il punto non è soltanto civilistico, ma anche fiscale: un canone non conforme può incidere sulla possibilità di fruire delle agevolazioni.

La soluzione è verificare se tutti gli elementi legittimi sono stati correttamente considerati. Se il canone resta superiore al limite, occorre valutare un diverso schema contrattuale oppure rinunciare al regime agevolato. Non è prudente “forzare” il risultato del calcolo.

Errore da evitare. Inserire nel contratto o in accordi separati somme aggiuntive non coerenti con la disciplina del canone concordato.

Caso pratico n. 15: Contratto già registrato senza attestazione: cosa verificare prima di intervenire

Accade spesso che le parti registrino un contratto a canone concordato e solo successivamente si accorgano della necessità dell’attestazione. Talvolta il contratto è stato predisposto copiando un modello trovato online; in altri casi il canone è stato calcolato in modo approssimativo o utilizzando una tabella non aggiornata.

In questa situazione non basta “rilasciare un’attestazione” dopo la registrazione. Occorre prima verificare se il contratto utilizzato è coerente con il modello applicabile, se il canone rientra nei limiti dell’Accordo, se i dati dell’immobile sono corretti e se la tipologia contrattuale scelta è compatibile con il caso concreto.

La soluzione dipende dall’esito della verifica. Se il contratto è conforme, si potrà valutare la gestione dell’attestazione. Se emergono errori sostanziali, può essere necessario correggere, integrare o riconsiderare l’impostazione adottata, anche con riferimento agli adempimenti fiscali già effettuati.

In pratica. L’attestazione non serve a sanare automaticamente un contratto sbagliato. Prima bisogna verificare la conformità effettiva.

Caso pratico n. 16: Aggiornamento ISTAT e cedolare secca: due piani da non confondere

Un proprietario chiede di inserire nel contratto l’aggiornamento ISTAT del canone e, nello stesso tempo, intende optare per la cedolare secca. La richiesta nasce spesso dal desiderio di mantenere il canone aggiornato nel tempo, soprattutto nei contratti di durata pluriennale.

Qui occorre distinguere il piano contrattuale da quello fiscale. L’Accordo può disciplinare l’aggiornamento del canone, ma l’opzione per la cedolare secca comporta regole specifiche che incidono sulla possibilità di applicare aggiornamenti. La scelta fiscale non va quindi lasciata a una valutazione successiva.

La soluzione è decidere prima della registrazione quale regime fiscale applicare e costruire il contratto in modo coerente. Se si opta per la cedolare secca, bisogna verificare attentamente gli effetti sull’aggiornamento del canone e sulle comunicazioni al conduttore.

Errore da evitare. Inserire clausole standard sull’aggiornamento senza coordinarle con la scelta della cedolare secca.

Caso pratico n. 17: Immobile vincolato: il valore storico non basta senza documentazione

Alcuni immobili situati a Roma presentano caratteristiche storiche, architettoniche o particolari vincoli. Il proprietario può ritenere che tali caratteristiche giustifichino un incremento del canone o una diversa valutazione dell’immobile rispetto ad altre unità della stessa zona.

Anche in questo caso la questione non può essere gestita in modo generico. Bisogna distinguere tra pregio percepito, caratteristiche storiche, vincoli effettivi, documentazione urbanistica o culturale e criteri realmente rilevanti ai fini dell’Accordo. Non tutto ciò che rende un immobile “particolare” produce automaticamente effetti sul canone concordato.

La soluzione è acquisire e valutare la documentazione disponibile: atti, vincoli, dati catastali, eventuali provvedimenti, caratteristiche edilizie e ogni elemento utile a qualificare correttamente l’immobile. Solo dopo si può verificare se e come il dato incida sul calcolo.

In pratica. Il pregio dell’immobile deve essere tradotto in un elemento rilevante per l’Accordo, non semplicemente dichiarato.

Caso pratico n. 18: Grande proprietà immobiliare: quando non siamo davanti al piccolo locatore

Una società o un soggetto proprietario di numerose unità immobiliari può avere esigenze diverse rispetto al piccolo proprietario che affitta un solo appartamento. In questi casi possono emergere accordi, criteri organizzativi, gestione seriale dei contratti e necessità di uniformare le procedure interne.

L’Accordo contempla anche casistiche non ordinarie, che non possono essere affrontate con la stessa logica del singolo contratto familiare. La gestione di più immobili richiede attenzione alla coerenza dei criteri applicati, alla documentazione, alla tracciabilità dei calcoli e alla ripetibilità delle procedure.

La soluzione non è predisporre un contratto diverso ogni volta senza metodo, ma costruire una procedura: raccolta documentale, calcolo, scelta della tipologia contrattuale, verifica, attestazione e archiviazione delle evidenze. Questo riduce errori e contestazioni nel tempo.

Errore da evitare. Gestire molte locazioni con criteri non uniformi, senza una procedura documentale stabile.

Dalla guida al servizio: calcolo, contratto e asseverazione

I casi pratici mostrano perché l’applicazione dell’Accordo Territoriale richiede una verifica documentale concreta. Per procedere con un contratto reale, consulta la pagina dedicata al servizio ISY di asseverazione del canone concordato a Roma.

Vedi costi, documenti e tempi del servizio

Errori frequenti nell’applicazione dell’Accordo Territoriale

Usare la superficie catastale

Il calcolo richiede la superficie convenzionale, non un dato catastale preso senza verifica.

Sbagliare microzona

La zona incide sui valori minimi e massimi; un errore iniziale compromette tutto il calcolo.

Applicare maggiorazioni senza prova

Arredo, classe energetica, ristrutturazione e altri elementi devono essere reali e documentabili.

Dimenticare l’attestazione

Il calcolo non equivale alla certificazione di conformità richiesta per il regime agevolato.

Usare un modello contrattuale non conforme

Il contratto deve rispettare il modello e le clausole compatibili con la disciplina dell’Accordo.

Confondere transitorio e turistico

Il transitorio risponde a esigenze temporanee documentabili, non alla locazione turistica.


Accordo Territoriale e asseverazione: perché sono collegati

L’Accordo stabilisce le regole. L’asseverazione, o attestazione di rispondenza, serve a documentare che il contratto e il canone sono coerenti con quelle regole. Per i contratti non assistiti, l’attestazione assume un ruolo centrale anche ai fini delle agevolazioni fiscali.

Per questo il calcolo del canone, la redazione del contratto e la richiesta di asseverazione dovrebbero essere coordinati. Un contratto predisposto male può generare problemi anche se il canone numerico sembra corretto; allo stesso modo, un canone calcolato male può rendere incoerente un contratto formalmente ben scritto.


Revisione professionale della pagina

Questa pagina tratta una materia in cui profili fiscali, contrattuali, locatizi e operativi sono strettamente collegati. Per questo motivo il contenuto viene presentato con una doppia prospettiva professionale: fiscale/operativa e legale/contrattuale.

Le informazioni riportate rappresentano un inquadramento generale della disciplina e riflettono la normativa vigente alla data dell'ultima revisione. Esse non possono sostituire la valutazione professionale del singolo caso, che può richiedere verifiche documentali, approfondimenti normativi o l'analisi di circostanze specifiche.

Dott.ssa Mariacarla D'Amico, Dottore Commercialista

Contenuto fiscale e operativo verificato da Dott.ssa Mariacarla D'Amico

Commercialista, Revisore Legale, Amministratore ISY Servizi Professionali e componente della Commissione Diritto del Lavoro ODCEC Roma. Supervisiona i profili fiscali, documentali e operativi collegati al canone concordato.

Avv. Roberto De Santis, Avvocato Cassazionista

Profili legali e contrattuali verificati da Avv. Roberto De Santis

Avvocato patrocinante in Cassazione e componente della Commissione Lavoro dell’Ordine degli Avvocati di Roma. Integra la revisione degli aspetti civilistici, locatizi e contrattuali.

📅 Ultima revisione professionale: 28 giugno 2026

Il presente contenuto è stato verificato e aggiornato in base alla normativa vigente alla data sopra indicata.


Domande frequenti sull’Accordo Territoriale di Roma

L’Accordo Territoriale di Roma vale per tutti gli immobili del Lazio?

No. Questa guida riguarda il Comune di Roma Capitale. Per altri Comuni occorre verificare l’accordo territoriale applicabile localmente.

Il simulatore online sostituisce l’asseverazione?

No. Il simulatore aiuta a stimare il canone, ma l’asseverazione è una verifica formale di conformità rilasciata secondo le modalità previste dall’Accordo.

Posso scegliere il valore massimo della fascia?

Non sempre. Il valore deve essere coerente con i parametri dell’immobile e con la collocazione corretta nella fascia applicabile.

Il contratto a canone concordato conviene sempre?

Dipende dal rapporto tra canone di mercato, canone risultante dall’Accordo, fiscalità applicabile e obiettivi del proprietario.

Serve l’APE?

L’APE è normalmente rilevante nel contratto di locazione e può incidere anche sull’applicazione di alcuni criteri collegati alla classe energetica.

Un contratto già firmato può essere corretto?

Dipende dall’errore. Alcuni profili possono essere integrati o regolarizzati; altri richiedono una valutazione più attenta del contratto e della registrazione già effettuata.


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Se devi stipulare un contratto a canone concordato a Roma, possiamo assisterti nel calcolo del canone, nella verifica della documentazione, nella predisposizione del contratto, nell’asseverazione e nella registrazione telematica.


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Canone Concordato

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Canone Concordato: domande frequenti

Il contratto di locazione a canone concordato è una formula di affitto in cui il prezzo non è deciso liberamente dal proprietario, ma stabilito entro limiti fissati da accordi territoriali tra associazioni di proprietari e inquilini. Questi accordi tengono conto della zona, delle caratteristiche e dello stato dell’immobile, garantendo così un canone più equilibrato rispetto al mercato libero.

Si tratta di una soluzione vantaggiosa per entrambe le parti: l’inquilino beneficia di un affitto più contenuto e di maggiori tutele, mentre il proprietario può usufruire di agevolazioni fiscali, come una tassazione ridotta e sconti su imposte comunali. Il contratto ha generalmente una durata di tre anni più due di rinnovo automatico e deve rispettare i parametri stabiliti localmente per essere valido.

Per ottenere un contratto a canone concordato bisogna rivolgersi a un’associazione di proprietari o inquilini firmataria degli Accordi del Comune di riferimento, così da ottenere sia il calcolo del canone a cui affittare l'immobile, sia l’attestazione (asseverazione) per ottenere tutti i benefici fiscali connessi.

La registrazione di un contratto a canone concordato non prevede alcun costo per l'imposta di registro e l'imposta di bollo, in quanto rientra tra le agevolazioni per chi opta per la cedolare secca. È possibile optare per la cedolare secca sia alla registrazione del contratto sia negli anni successivi, in caso di affitti pluriennali. Quando l’opzione non viene esercitata all’inizio, la registrazione segue le regole ordinarie: è importante, pertanto, selezionare l'opzione giusta in fase di registrazione.

Il calcolo del canone concordato prende in considerazione diversi fattori che incidono direttamente sulla determinazione del canone. Innanzitutto bisogna individuare la zona di appartenenza dell'immobile, che corrisponderà a un importo specifico per ogni metro quadro con oscillazione tra minimo e massimo; la scelta all'interno della fascia minima e massima dipenderà dalle caratteristiche dell'immobile in base a quanto stabilito dall'Accordo Territoriale di riferimento (porta blindata, doppi servizi, riscaldamento autonomo, ecc.).

Una volta stabilito l'importo da applicare all'interno della fascia di prezzo, andrà moltiplicato per i metri quadrati della superficie convenzionale dell'immobile, anch'essa calcolata secondo le indicazioni dell'Accordo Territoriale. Ove le parti concordassero una durata contrattuale superiore a tre anni, le fasce di oscillazione dei canoni potranno subire, nei valori minimi e massimi, un aumento del 7% per i contratti di durata di 4 anni, dell'8% per i contratti di durata di 5 anni e del 9% per una durata di 6 o più anni, a valere per l’intera durata contrattuale.

Per gli alloggi completamente arredati l’ammontare del canone effettivo potrà subire un aumento fino al 15%. Per gli alloggi situati al piano seminterrato e per quelli oltre il terzo piano senza ascensore, il valore sarà diminuito di una percentuale pari al 10%; per gli alloggi al piano attico il canone sarà incrementato del 10%. Per classe energetica D, E e F, il canone sarà incrementato del 5%; per classe energetica A, B e C del 10%. In presenza di interventi documentati Ecobonus il valore sarà incrementato del 5%, in presenza di interventi Sismabonus del 10%.

Come da Accordo Territoriale di Roma, al fine della determinazione del canone, la superficie convenzionale, espressa in metri quadrati, è così calcolata:

a) l’intera superficie calpestabile dell’unità immobiliare;
b) non oltre il 50% della superficie delle autorimesse ad uso esclusivo (box); non oltre l’80% in zona “PREGIO”;
c) non oltre il 20% della superficie del posto macchina o autorimesse di uso comune; non oltre il 50% in zona “PREGIO”;
d) non oltre il 25% della superficie di balconi, terrazze, cantine ed altri accessori simili;
e) non oltre il 15% della superficie scoperta di pertinenza dell’immobile in godimento esclusivo del conduttore, comunque non superiore alla superficie calpestabile dell’unità immobiliare;
f) non oltre il 10% della superficie condominiale a verde corrispondente alla quota millesimale dell’unità immobiliare;
g) non oltre il 70% della superficie dei vani con altezza inferiore a m. 1,70;
h) per gli alloggi con superficie interna fino a 46 mq la superficie potrà essere aumentata del 30% fino ad un massimo di 52,90 mq;
i) per gli alloggi con superficie interna superiore a 46 mq e fino a 70 mq la superficie potrà essere aumentata del 15% fino ad un massimo di 70 mq;
l) per gli alloggi con superficie interna pari o superiore a 120 mq la superficie potrà essere ridotta sino ad un massimo del 15%;
m) la superficie convenzionale avrà una tolleranza per eccesso o per difetto sino ad un massimo del 5%.

Nel caso di locazione di porzioni di immobile, il canone dell’intero appartamento determinato come sopra sarà frazionato in proporzione alla superficie di ciascuna porzione locata, considerando parti e servizi condivisi. I metri quadri relativi alle parti e servizi condivisi verranno imputati in proporzione alla superficie di ciascuna porzione locata.

In questa pagina, nella relativa sezione, è riportato un esempio pratico di calcolo di una stanza come mostrato in precedenza.

Tendenzialmente la risposta è sì, e spesso in misura rilevante, ma non sempre è così: potrebbero esserci alcune eccezioni.

Le agevolazioni fiscali previste per chi applica il canone concordato includono, in primis, la cedolare secca al 10% (tassazione del 10% sul canone anziché l’aliquota IRPEF di appartenenza del locatore), l’assenza di costi di registrazione e ulteriori sgravi su base locale da verificare per ogni Comune.

Va però considerato che il reddito da locazione a cedolare secca viene calcolato al 100% nel reddito complessivo ai fini del possesso dei requisiti reddituali e fiscali, anziché al 95% come nel caso di canone libero. Nella maggior parte dei casi la scelta della cedolare secca al 10% risulta molto conveniente, ma per accertarsi dell'effettivo risparmio fiscale sarebbe opportuno rivolgersi a un professionista.

La possibilità di stipulare un accordo territoriale per l'applicazione del canone concordato è prevista per tutti i comuni, ma non tutti hanno provveduto a farlo. Inoltre, solo i comuni con alta densità abitativa o particolari requisiti possono beneficiare delle agevolazioni fiscali della cedolare secca al 10%.

Come abbiamo visto, il locatore, applicando un contratto a canone concordato, può beneficiare di importanti agevolazioni fiscali. Allo stesso modo il conduttore ottiene un canone tendenzialmente più basso rispetto al valore di mercato, un contratto di locazione il cui contenuto è già stabilito e, soprattutto, il mancato adeguamento ISTAT del canone di locazione, in quanto vietato per questa tipologia di contratti.

No, il testo del contratto di locazione a canone concordato viene stabilito all'interno dell'Accordo Territoriale e non può essere modificato a piacimento. Chi rilascia l'asseverazione ha il compito di verificare anche il rispetto dei requisiti normativi imposti dalla legge.

Il contratto di locazione a canone concordato può essere oggetto solo di aggiunte nella parte relativa a “altre clausole”, dove le parti possono liberamente concordare ulteriori pattuizioni purché non siano contrarie alla legge e non modifichino quanto disciplinato dalla legge n. 431 del 1998 e dall'Accordo definito in sede locale.

Non è vietato, se il contratto e il canone rispettano gli accordi territoriali, ma l'asseverazione rilasciata dall'associazione di categoria sarà successiva alla decorrenza del contratto. Di conseguenza, l'Agenzia delle Entrate potrebbe richiamare a tassazione il periodo pregresso. La procedura regolare è avere già l'asseverazione del contratto e del canone al momento della registrazione.

Il canone di locazione non è libero e non può essere diverso dal minimo e massimo risultante dal calcolo rilasciato dall'associazione di categoria. Un canone più alto comporterebbe la perdita dei benefici fiscali e la conversione del contratto in ordinario; un canone più basso, seppur nulla potrà eccepire l'inquilino, potrà essere contestato dall'Agenzia delle Entrate con il recupero a tassazione della differenza.

Il calcolo del canone concordato e il relativo rilascio dell'asseverazione attestante il rispetto dei requisiti di legge è consentito esclusivamente alle associazioni di proprietari e inquilini che risultino firmatarie dell’accordo territoriale del Comune interessato.