Maternità e Paternità

Diritti connessi alla genitorialità

Maternità e Paternità

maternità e paternità

I diritti connessi alla maternità

Il nostro ordinamento ha sempre tutelato l'assolvimento dei compiti di maternità e cura dei figli ritenendo essenziale la funzione familiare svolta dalla donna, che gode di particolari tutele costituzionalmente garantite.
La Costituzione, all'art. 37, in sostanza, da un lato afferma che la specialita della tutela riguarda la lavoratrice madre, e, dall'altro, stabilisce il profilo fondamentale di uguaglianza tra i due sessi (parità di trattamento, anche economico).
La tutela normativa prevede, quindi, speciali garanzie e diritti idonei ad assicurare l'essenziale funzione familiare della donna e rispondenti all'esigenza di tutela della maternità.
Riferimento normativo in questa materia e' il Testo Unico per la tutela ed il sostegno della maternità e della paternità emanato con D.Lgs. n.151/2001, che ha raccolto gran parte delle norme che disciplinano la materia.

Astensione obbligatoria
Per astensione obbligatoria deve intendersi quel perriodo che va dai due mesi precedenti la data presunta del parto ai tre mesi successivi al parto stesso ovvero ai tre mesi successivi all'interruzione della gravidanza (sempre che l'aborto avvenga dopo il 180 giorno di gravidanza).
Il periodo di astensione obbligatoria può altresì essere prorogato fino a 7 mesi dopo il parto quando le condizoni di lavoro o ambientali sano pregiudizievoli e la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni.
Di recente è stata introdotta la facoltà, per le lavoratici dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, di utilizzare in forma flessibile il periodo dell'interdizione obbligatoria dal lavoro di cui sopra, posticipando un mese dell'astensione prima del parto al periodo successivo.
La possibilità di godere di un mese di astensione obbligatoria prima del parto e di quattro successivamente è subordinata all'attestazione del medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale che ciò non arrechi danno alla gestante e al nascituro.
Inoltre, in caso di parto prematuro, al periodo di tre mesi di astensione post-partum si aggiungono i giorni di astensione obbligatoria non goduti prima, fermo restando il periodo complessivamente previsto di 5 mesi (così se ad esempio il parto avviene con 50gg. di anticipo rispetto alla data presunta, al periodo di astensione obbligatoria di 3 mesi dalla data del parto si aggiungeranno i 50 gg. di anticipo).

Astensione obbligatoria anticipata
Il periodo di astensione obbligatoria può essere anticipato:
- nel caso di gravi complicanze della gestazione o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
- quando le condizioni di lavoro o ambientali sono ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
- quando la lavoratrice che svolga lavori pericolosi, faticosi o insalubri non possa essere spostata ad altre mansioni (l'astensione può protrarsi fino a 7 mesi dopo il parto);
Ai fini dell'anticipazione dell'astensione obbligatoria la lavoratrice può far richiesta della relativa autorizzazione alla Direzione Provinciale del Lavoro del luogo di residenza abituale producendo domanda espressa di astensione anticipata (utilizzando a tal fine il modello rilasciato dalla Direzione Provinciale del Lavoro stessa debitamente compilato, nonchè certificazione medica rilasciata dall'A.S.L. o dalla struttura sanitaria delegata.
Il provvedimento di autorizzazione sarà rilasciato dalla Direzione Provinciale del Lavoro entro 7 gg. dalla ricezione della documentazione completa, e qualora entro 7 giorni non venga emesso alcun provvedimento la domanda s'intende accolta.

Unico genitore
Il genitore solo ha diritto ad un periodo di congedo massimo pari a 10 mesi, entro i primi otto anni del bambino.
Affinchè il genitore sia "solo" occorre una delle seguenti situazioni:
- decesso dell'altro genitore;
- abbandono del figlio da parte dell'altro genitore;
- affidamento in via esclusiva ad uno solo dei genitori.
Recentemente, con il Messaggio n. 22912 del 20 settembre 2007, l'INPS ha ritenuto che fosse integrata la fattispecie del genitore solo anche laddove uno dei coniugi sia - anche solo temporaneamente - affetto da un'infermità tale per cui non sia in condizione di occuparsi del figlio. La condizione di infermità deve risultare da certificato medico emesso da struttura pubblica non chè essere oggetto di valutazione da parte del Centro medico legale della sede INPS. Il padre ha diritto all'astensione facoltativa anche se la madre non ne ha diritto.

Riposi giornalieri
Il datore di lavoro deve concedere alle lavoratrici madri, durante il primo anno del bambino 2 permessi di riposo di 1 ora, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è di un'ora solo se l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore. Le ore devono essere concesse anche se non vi è vero e proprio allattamento, e devono essere retribuite, per conto INPS da parte del datore di lavoro.
Il beneficio spetta anche al padre lavoratore nei seguenti casi:
- qualora i figli siano affidati al solo padre;
- in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
- se la madre non è lavoratrice dipendente.
In caso di parto plurimo, le ore di permesso vengono raddoppiate, e il padre può usufruire di quelle aggiuntive.
Presso il nostro CAF - Centro Servizi, a mezzo del nostro Patronato di riferimento, è possibile avanzare le domande relative allo stato di maternità e paternità al fine di usufruire di tutti i benefici all'uopo previsti.

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