Domanda e Ricorso di Invalidità Civile ed Accompagno
Tramite il nostro Patronato di riferimento, al quale affidiamo la gestione delle relative pratiche, forniamo la necessaria assistenza per la presentazione della domanda di invalidità e accompagno.
Inoltre, i nostri servizi sono rivolti anche a professionisti e aziende, come supporto all’ufficio HR nella gestione delle pratiche di patronato in un’ottica di agevolazione dei propri dipendenti (raccolta documenti, coordinamento pratiche, assistenza e monitoraggio avanzamenti).
Invalidità civile
L'invalidità, ai sensi dell’attuale normativa di riferimento (art. 2 della Legge 118/71) viene definita come la difficoltà a svolgere le funzioni tipiche della vita quotidiana o di relazione a causa di una menomazione o di un deficit fisico, psichico o intellettivo, della vista o dell’udito.
L’invalidità civile è così definita quando non deriva da cause di servizio, di guerra o di lavoro. Per la legge italiana, si considerano invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite di carattere fisico, psichico o sensoriale (anche ad andamento progressivo) che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.
Ai soli fini dell’assistenza sociosanitaria e della concessione dell’indennità di accompagnamento, si considerano mutilati e invalidi civili i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.
Handicap e invalidità: differenze
L'handicap non deve confondersi con l’invalidità in quanto disciplinati da due normative differenti. Ai sensi dell’art. 3 della Legge 104/92: “E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione...”.
Domanda e riconoscimento dell'invalidità civile
Il riconoscimento dell'invalidità civile prende avvio con l’inoltro all’INPS del certificato medico introduttivo da parte del medico di base o di un medico legale reperibile direttamente presso la nostra struttura, il quale effettuerà uno studio preliminare per valutare l'effettiva condizione clinica del paziente ai fini del riconoscimento dell'invalidità.
Successivamente il cittadino, utilizzando il codice del certificato medico, inoltra la domanda di accertamento sanitario all'INPS, al fine di verificare il grado di invalidità civile, la cecità civile, la sordità, la disabilità e l'handicap.
In caso di riconoscimento di un grado di invalidità compreso tra il 74% e il 100%, o della sordità o cecità, per ottenere le prestazioni economiche l’INPS procede alla verifica dei dati socio-economici e reddituali trasmessi telematicamente dal cittadino.
Prestazioni economiche (in presenza dei requisiti)
- Invalidi civili: pensione di inabilità (invalidi totali), indennità di frequenza (minori), assegno mensile (invalidi parziali), indennità di accompagnamento.
- Ciechi civili: pensione ai ciechi assoluti, pensione ai ciechi parziali, indennità speciale, indennità di accompagnamento.
- Sordi: pensione, indennità di comunicazione.
Indennità di accompagnamento
L'INPS riconosce un'indennità di accompagnamento ai soggetti mutilati o invalidi totali per i quali è stata accertata l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita.
Una volta avvenuto l'accertamento dei requisiti sanitari e amministrativi previsti, il beneficio viene corrisposto per 12 mensilità a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
Per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento è necessario indicare la richiesta fin dal momento della presentazione della domanda di invalidità. In ogni caso, la richiesta può essere fatta anche successivamente nel caso in cui le condizioni complessive di salute siano mutate (domanda di aggravamento).
Riconoscimento del c.d. “incremento al milione”
La sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nella parte in cui riconosceva l’incremento solo ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni.
In applicazione di tale pronuncia, il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 ha previsto che, con effetto dal 20 luglio 2020, l’incremento sia riconosciuto ai soggetti di età superiore a diciotto anni, in presenza dei requisiti previsti.
A decorrere dal 20 luglio 2020, agli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi titolari di pensione di inabilità è riconosciuta d'ufficio una maggiorazione economica in presenza dei requisiti di legge.