Rateizzazione Cartelle: Indice di Liquidità e Indice Alfa
Invio modello sottoscritto da Revisore Legale
Domanda di Rateizzazione Cartelle fino a 120 rate
Offriamo un servizio completo per la richiesta di rateizzazione fino a 120 rate presso l'Agente della Riscossione, comprensivo del calcolo dell'indice di liquidità e dell'indice alfa, necessari per la procedura.
I nostri Revisori Legali si occuperanno integralmente di tutta la pratica, sia dell’elaborazione dei suddetti indici, sia della compilazione, sottoscrizione e invio del modello previsto per la richiesta di rateizzazione.
Il servizio è pensato per privati, professionisti e studi professionali, con la possibilità di essere erogato anche in modalità outsourcing.
Il costo della pratica è pari ad €.250,00 oltre iva.
Indice di Liquidità
L’Indice di Liquidità è un parametro comunemente utilizzato per valutare la capacità di un’impresa di far fronte agli impegni finanziari imminenti mediante le proprie disponibilità liquide e a breve termine.
Una situazione di temporanea difficoltà economico-finanziaria si considera sussistente, e consente pertanto l’accesso al beneficio della rateizzazione, quando il valore dell’Indice di Liquidità — calcolato come rapporto tra (liquidità differita + liquidità immediata) e passivo corrente — risulta inferiore a 1.
Il calcolo dell’Indice di Liquidità e la sua interpretazione rappresentano quindi la condizione essenziale per determinare l’ammissibilità alla dilazione dei pagamenti.
Indice Alfa
L’Indice Alfa è il parametro utilizzato, in presenza dei requisiti per l’accesso alla dilazione, per determinare il numero massimo di rate concedibili nelle istanze presentate da soggetti diversi dalle persone fisiche e dai titolari di ditte individuali in regime fiscale semplificato.
L’Indice Alfa si calcola secondo le seguenti modalità:
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Per le società di capitali, società cooperative, mutue assicuratrici, consorzi con attività esterna ed enti pubblici economici tenuti alla redazione del bilancio civilistico:
((Importo del debito oggetto della rateazione + Debito residuo eventualmente già in rateazione) / Valore della produzione ai sensi dell’art. 2425, nn. 1, 3 e 5 c.c.) × 100 -
Per le società di persone, ditte individuali in contabilità ordinaria, associazioni, fondazioni, comitati, enti ecclesiastici, consorzi e altri soggetti (esclusi persone fisiche, titolari di ditte individuali in regimi semplificati e condomìni, non già inclusi nel punto precedente):
((Importo del debito oggetto della rateazione + Debito residuo eventualmente già in rateazione) / (Proventi + Ricavi)) × 100
Il valore dell’Indice Alfa così determinato consente di individuare il numero massimo di rate concedibili, come indicato nella colonna B della tabella riportata nell’Allegato 2 del DM 27 dicembre 2024.
Clausola di salvaguardia
Per le istanze di importo fino a 120.000 euro, se:
- l’Indice di Liquidità è pari o superiore a 1, oppure
- il valore dell’Indice Alfa comporta un numero massimo di rate inferiore a 84,
è comunque possibile concedere fino a 84 rate, in applicazione dell’art. 6 del DM 27 dicembre 2024.
Temporanea situazione di oggettiva difficoltà economico-finanziaria
Nel caso in cui la richiesta di rateizzazione riguardi somme iscritte a ruolo di importo superiore a 120.000 euro (considerate per ciascuna singola istanza), il contribuente è tenuto obbligatoriamente a fornire documentazione attestante la temporanea situazione di oggettiva difficoltà economico-finanziaria.
Una volta accertata la sussistenza dei requisiti per accedere alla dilazione, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può concedere la ripartizione dell’importo dovuto fino a un massimo di 120 rate mensili.
L’obbligo di documentare la situazione di temporanea difficoltà economico-finanziaria sorge nei seguenti casi:
- Quando l’importo complessivo delle somme richieste in dilazione supera i 120.000 euro;
- Oppure quando, anche per importi fino a 120.000 euro, viene chiesto un numero di rate superiore a 84.
A disciplinare le modalità di valutazione e documentazione di tale situazione sono l’articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973 e il Decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2024.
Tali norme stabiliscono i parametri tecnici e le modalità attraverso cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione valuta la situazione economico-finanziaria e definisce il numero massimo di rate concedibili.
Parametri di valutazione
La verifica della situazione di temporanea difficoltà viene effettuata con riferimento ai seguenti indicatori:
Per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regime fiscale semplificato:
- si fa riferimento all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare;
Per i soggetti diversi da persone fisiche e da titolari di ditte individuali in regimi semplificati:
- si utilizzano l’Indice di Liquidità e l’Indice Alfa;
Per i condomìni:
- si adotta l’Indice Beta.
Amministrazioni pubbliche
Per le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il decreto del 27 dicembre 2024 prevede che la situazione di oggettiva difficoltà economico-finanziaria venga dichiarata formalmente mediante:
- una dichiarazione del legale rappresentante dell’ente, oppure
- una dichiarazione dell’organo amministrativo di vertice, attestante la carenza di liquidità necessaria a sostenere il pagamento in un’unica soluzione.
Eventi eccezionali
Il decreto del 27 dicembre 2024 prevede anche una disciplina speciale per i soggetti colpiti da eventi eccezionali (come eventi atmosferici, calamità naturali, incendi, ecc.) che abbiano causato:
- l’inagibilità totale dell’unico immobile adibito ad abitazione del nucleo familiare;
- oppure dell’unico immobile utilizzato come studio professionale o sede dell’impresa.
In questi casi, in alternativa alla documentazione prevista per gli altri soggetti, la temporanea difficoltà può essere documentata presentando una certificazione di inagibilità totale rilasciata dalla competente autorità comunale, datata non oltre sei mesi prima della presentazione dell’istanza di rateizzazione.
B. Modalità di documentazione della temporanea situazione di oggettiva difficoltà economico-finanziaria
I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), devono documentare la situazione di difficoltà presentando:
1) Società di capitali, cooperative, mutue assicuratrici, consorzi con attività esterna, enti pubblici economici (obbligati al bilancio civilistico):
- 1.1) Prospetto per il calcolo dell’Indice di Liquidità e dell’Indice Alfa.
- 1.2) Copia dell’ultimo bilancio approvato e depositato al Registro delle Imprese.
In alternativa, qualora il bilancio risalga a più di 12 mesi o non sia ritenuto rappresentativo della situazione aggiornata, può essere presentata una relazione economico-patrimoniale:
- redatta secondo gli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile;
- non anteriore a sei mesi dalla data di presentazione della richiesta;
- approvata dall’organo competente e, se previsto, corredata da relazione del collegio sindacale o del revisore;
- riferita a periodo annuale o infrannuale; in quest’ultimo caso, per l’Indice Alfa può utilizzarsi:
- d.1) (valore della produzione rettificato / numero di mesi) × 12;
- d.2) il valore tratto dall’ultimo bilancio approvato, se più rappresentativo.
2) Società di persone, ditte individuali in contabilità ordinaria, associazioni, fondazioni, comitati, enti ecclesiastici, consorzi e altri soggetti:
- 2.1) Copia dello statuto e/o atto costitutivo (se previsto);
- 2.2) Prospetto contenente i valori dell’Indice di Liquidità e dell’Indice Alfa, riferiti a un periodo chiuso da non più di sei mesi dalla richiesta, redatto su base annuale o infrannuale. In caso di periodo infrannuale, il “totale ricavi e proventi” può essere calcolato come:
- a) (totale ricavi e proventi / numero di mesi) × 12;
- b) valore risultante dall’ultimo esercizio chiuso, se più rappresentativo.
Il prospetto deve essere firmato da avvocati, commercialisti, ragionieri o revisori legali iscritti nell’apposito registro, anche se appartenenti a studi associati o società tra professionisti. Solo per ditte individuali in contabilità ordinaria e società di persone, la firma può essere apposta anche da consulenti del lavoro, revisori legali o tributaristi che tengano le scritture contabili del richiedente.