Offriamo un servizio completo per la richiesta di rateizzazione fino a 120 rate presso l'Agente della Riscossione, comprensivo del calcolo dell'indice di liquidità e dell'indice alfa, necessari per la procedura.
I nostri Revisori Legali si occuperanno integralmente di tutta la pratica, sia dell’elaborazione dei suddetti indici, sia della compilazione, sottoscrizione e invio del modello previsto per la richiesta di rateizzazione.
Il servizio è pensato per privati, professionisti e studi professionali, con la possibilità di essere erogato anche in modalità outsourcing.
Il costo della pratica è pari ad €.250,00 oltre iva.
L’Indice di Liquidità è un parametro comunemente utilizzato per valutare la capacità di un’impresa di far fronte agli impegni finanziari imminenti mediante le proprie disponibilità liquide e a breve termine.
Una situazione di temporanea difficoltà economico-finanziaria si considera sussistente, e consente pertanto l’accesso al beneficio della rateizzazione, quando il valore dell’Indice di Liquidità — calcolato come rapporto tra (liquidità differita + liquidità immediata) e passivo corrente — risulta inferiore a 1.
Il calcolo dell’Indice di Liquidità e la sua interpretazione rappresentano quindi la condizione essenziale per determinare l’ammissibilità alla dilazione dei pagamenti.
L’Indice Alfa è il parametro utilizzato, in presenza dei requisiti per l’accesso alla dilazione, per determinare il numero massimo di rate concedibili nelle istanze presentate da soggetti diversi dalle persone fisiche e dai titolari di ditte individuali in regime fiscale semplificato.
L’Indice Alfa si calcola secondo le seguenti modalità:
((Importo del debito oggetto della rateazione + Debito residuo eventualmente già in rateazione) / Valore della produzione ai sensi dell’art. 2425, nn. 1, 3 e 5 c.c.) × 100
((Importo del debito oggetto della rateazione + Debito residuo eventualmente già in rateazione) / (Proventi + Ricavi)) × 100
Il valore dell’Indice Alfa così determinato consente di individuare il numero massimo di rate concedibili, come indicato nella colonna B della tabella riportata nell’Allegato 2 del DM 27 dicembre 2024.
Per le istanze di importo fino a 120.000 euro, se:
è comunque possibile concedere fino a 84 rate, in applicazione dell’art. 6 del DM 27 dicembre 2024.
Nel caso in cui la richiesta di rateizzazione riguardi somme iscritte a ruolo di importo superiore a 120.000 euro (considerate per ciascuna singola istanza), il contribuente è tenuto obbligatoriamente a fornire documentazione attestante la temporanea situazione di oggettiva difficoltà economico-finanziaria.
Una volta accertata la sussistenza dei requisiti per accedere alla dilazione, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può concedere la ripartizione dell’importo dovuto fino a un massimo di 120 rate mensili.
L’obbligo di documentare la situazione di temporanea difficoltà economico-finanziaria sorge nei seguenti casi:
A disciplinare le modalità di valutazione e documentazione di tale situazione sono l’articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973 e il Decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2024.
Tali norme stabiliscono i parametri tecnici e le modalità attraverso cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione valuta la situazione economico-finanziaria e definisce il numero massimo di rate concedibili.
La verifica della situazione di temporanea difficoltà viene effettuata con riferimento ai seguenti indicatori:
Per le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il decreto del 27 dicembre 2024 prevede che la situazione di oggettiva difficoltà economico-finanziaria venga dichiarata formalmente mediante:
Il decreto del 27 dicembre 2024 prevede anche una disciplina speciale per i soggetti colpiti da eventi eccezionali (come eventi atmosferici, calamità naturali, incendi, ecc.) che abbiano causato:
In questi casi, in alternativa alla documentazione prevista per gli altri soggetti, la temporanea difficoltà può essere documentata presentando una certificazione di inagibilità totale rilasciata dalla competente autorità comunale, datata non oltre sei mesi prima della presentazione dell’istanza di rateizzazione.
I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), devono documentare la situazione di difficoltà presentando:
In alternativa, qualora il bilancio risalga a più di 12 mesi o non sia ritenuto rappresentativo della situazione aggiornata (anche se approvato entro 12 mesi), può essere presentata una relazione economico-patrimoniale:
Il prospetto deve essere firmato da avvocati, commercialisti, ragionieri o revisori legali iscritti nell’apposito registro, anche se appartenenti a studi associati o società tra professionisti. Solo per ditte individuali in contabilità ordinaria e società di persone, la firma può essere apposta anche da consulenti del lavoro, revisori legali o tributaristi che tengano le scritture contabili del richiedente.