Nessun visto di conformità per il credito Super‑ACE

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Credito Super‑ACE e visto di conformità

L'agevolazione Super‑ACE (Aiuto alla Crescita Economica) incentiva il finanziamento dell’attività con capitale proprio offrendo una rilevante deduzione fiscale, favorendo strutture più solide e meno rischiose. Il credito deriva da un’agevolazione il cui presupposto non è direttamente riconducibile alle imposte menzionate nel comma 574 della L. 147/2013; pertanto, l'indicazione del credito nel modello Redditi è funzionale al controllo, ma non costitutiva del diritto.

Compensazione senza visto

La compensazione in F24 del credito derivante dalla conversione della Super‑ACE di cui al DL 73/2021 non richiede il visto di conformità. Lo chiarisce l’interpello AdE n. 139/2024, che precisa: «Nel caso di specie, il credito Super‑ACE di cui all’articolo 19 del decreto‑legge 25 maggio 2021, n. 73, è una agevolazione il cui presupposto non è direttamente riconducibile alle imposte menzionate dall’articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 […]. Stante quanto sopra, l'utilizzo in compensazione del credito da Super‑ACE non è soggetto all'obbligo di apposizione del visto di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del D.lgs. 241/1997».

In sintesi
• Compensazione senza visto.
• L’indicazione in dichiarazione è funzionale al controllo, non costitutiva.
• Stretta anti‑frode: una sola cessione del credito, responsabilità anche per i cessionari.
• Debiti compensabili: possibili anche alcune partite non fiscali con crediti Super‑ACE e bonus edilizi.

Debiti compensabili e limiti anti‑frode

Il credito Super‑ACE può essere utilizzato in compensazione senza limiti di importo e senza visto nella dichiarazione da cui emerge. Si possono compensare anche talune somme a debito non fiscali (es. prelievo erariale unico o canone di concessione), oltre ai debiti d’imposta, in linea con la prassi recente.

Va ricordata la stretta anti‑frode del DL 39/2024, art. 5 (in vigore dal 30 marzo 2024): è consentita una sola cessione del credito; la responsabilità per eventuali violazioni è estesa ai cessionari; per i crediti già ceduti al 30 marzo 2024 è ammessa un’ulteriore cessione, una sola volta.

In conclusione, il credito da Super‑ACE è compensabile senza visto, semplificando gli adempimenti per le imprese. Restano però necessarie adeguate cautele nella circolazione dei crediti, alla luce delle nuove restrizioni anti‑frode.

Riferimenti professionali per la revisione

Per approfondimenti o segnalazioni sul contenuto, puoi fare riferimento ai professionisti ISY competenti per gli aspetti trattati:

  • Dott.ssa Mariacarla D’Amico — Commercialista e Amministratore Unico ISY; fiscalità d’impresa, payroll e gestione amministrativa del personale.
  • Dott.ssa Olinda Baiardo — Commercialista e Revisore Legale; area fiscale e tributaria, visto di conformità e pratiche camerali.