L'agevolazione Super‑ACE (Aiuto alla Crescita Economica) incentiva il finanziamento dell’attività con capitale proprio offrendo una rilevante deduzione fiscale, favorendo strutture più solide e meno rischiose. Il credito deriva da un’agevolazione il cui presupposto non è direttamente riconducibile alle imposte menzionate nel comma 574 della L. 147/2013; pertanto, l'indicazione del credito nel modello Redditi è funzionale al controllo, ma non costitutiva del diritto.
Compensazione senza visto
La compensazione in F24 del credito derivante dalla conversione della Super‑ACE di cui al DL 73/2021 non richiede il visto di conformità. Lo chiarisce l’interpello AdE n. 139/2024, che precisa: «Nel caso di specie, il credito Super‑ACE di cui all’articolo 19 del decreto‑legge 25 maggio 2021, n. 73, è una agevolazione il cui presupposto non è direttamente riconducibile alle imposte menzionate dall’articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 […]. Stante quanto sopra, l'utilizzo in compensazione del credito da Super‑ACE non è soggetto all'obbligo di apposizione del visto di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del D.lgs. 241/1997».
In sintesi
• Compensazione senza visto.
• L’indicazione in dichiarazione è funzionale al controllo, non costitutiva.
• Stretta anti‑frode: una sola cessione del credito, responsabilità anche per i cessionari.
• Debiti compensabili: possibili anche alcune partite non fiscali con crediti Super‑ACE e bonus edilizi.
Debiti compensabili e limiti anti‑frode
Il credito Super‑ACE può essere utilizzato in compensazione senza limiti di importo e senza visto nella dichiarazione da cui emerge. Si possono compensare anche talune somme a debito non fiscali (es. prelievo erariale unico o canone di concessione), oltre ai debiti d’imposta, in linea con la prassi recente.
Va ricordata la stretta anti‑frode del DL 39/2024, art. 5 (in vigore dal 30 marzo 2024): è consentita una sola cessione del credito; la responsabilità per eventuali violazioni è estesa ai cessionari; per i crediti già ceduti al 30 marzo 2024 è ammessa un’ulteriore cessione, una sola volta.
In conclusione, il credito da Super‑ACE è compensabile senza visto, semplificando gli adempimenti per le imprese. Restano però necessarie adeguate cautele nella circolazione dei crediti, alla luce delle nuove restrizioni anti‑frode.