Concordato preventivo biennale e visto di conformità: quando si applica l’esonero

FISCO ·
Concordato preventivo biennale, compensazione crediti fiscali ed esonero dal visto di conformità

L’adesione al concordato preventivo biennale non produce effetti soltanto sulla determinazione del reddito imponibile concordato, ma incide anche su alcuni aspetti operativi molto rilevanti per imprese e professionisti. Tra questi assume particolare importanza il tema della compensazione dei crediti fiscali e, più precisamente, la possibilità di beneficiare dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità entro determinate soglie.

La questione è stata ricondotta a sistema dalla risposta ad interpello n. 36 del 2026 dell’Agenzia delle Entrate, che ha chiarito un punto essenziale: l’esonero collegato all’adesione al concordato vale per i periodi di imposta oggetto di concordato e non si estende automaticamente alle dichiarazioni relative agli anni precedenti. Inoltre, anche quando l’esonero opera, resta fermo l’obbligo di presentazione preventiva della dichiarazione prima di compensare crediti superiori a 5.000 euro.

In termini pratici, quindi, il concordato può ridurre alcuni adempimenti, ma non elimina del tutto i controlli e le condizioni poste dalla normativa in materia di compensazione. È proprio in questo quadro che resta centrale capire quando sia ancora necessario il visto di conformità, cioè l’attestazione rilasciata da un professionista abilitato che consente l’utilizzo del credito entro i limiti previsti.

Il quadro normativo: benefici premiali ISA e soglie di esonero

Per comprendere la portata del chiarimento dell’Agenzia delle Entrate occorre partire dall’articolo 9-bis, comma 11, del D.L. 50/2017, norma che collega il riconoscimento di specifici benefici fiscali ai livelli di affidabilità risultanti dagli ISA. Il legislatore ha infatti previsto che, al raggiungimento di determinati punteggi, il contribuente possa accedere a un regime premiale che comprende anche l’esonero, entro certi importi, dall’apposizione del visto di conformità.

I benefici riguardano, tra l’altro:

  • l’esonero dal visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA entro soglie che possono arrivare fino a 70.000 euro annui;
  • l’esonero dal visto di conformità per la compensazione di crediti relativi a imposte dirette e IRAP, entro soglie che nei casi più favorevoli arrivano fino a 50.000 euro;
  • l’esonero dal visto o dalla garanzia per alcuni rimborsi IVA entro limiti prefissati.

Le soglie effettive dipendono dal livello di affidabilità fiscale conseguito. I provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate del 22 aprile 2024 e dell’11 aprile 2025 hanno infatti confermato un sistema premiale graduato, che favorisce maggiormente i contribuenti con un punteggio almeno pari a 9, rispetto a coloro che raggiungono il livello minimo utile per accedere al beneficio, normalmente fissato in 8.

Perché il concordato biennale rafforza il beneficio

Per i contribuenti che aderiscono al concordato preventivo biennale, la questione si complica ma al tempo stesso si semplifica sotto il profilo operativo. L’articolo 19, comma 3, del D.Lgs. 13/2024 stabilisce infatti che, per i periodi di imposta coperti dal concordato, sono riconosciuti i benefici del regime premiale ISA con riferimento al limite più elevato.

In sostanza, per gli anni oggetto di concordato, il contribuente aderente viene trattato come soggetto collocato nel livello massimo di affidabilità fiscale, con accesso immediato ai benefici premiali più favorevoli.

Questo effetto è coerente con la logica del CPB, che porta gli indicatori rilevanti al livello massimo. La circolare n. 18/E del 2024 e le FAQ dell’Agenzia del 24 febbraio 2025 hanno già chiarito che tale beneficio si applica sin dal credito emergente dalla dichiarazione relativa al primo anno di adesione.

L’esonero decorre dal primo anno di concordato, ma solo per i periodi coperti

Il punto centrale dell’interpello n. 36/2026 sta proprio qui. L’Agenzia ha precisato che l’esonero dal visto di conformità, riconosciuto per effetto dell’adesione al concordato, riguarda soltanto le dichiarazioni presentate per i periodi di imposta oggetto di concordato da cui emergono i relativi crediti.

Ciò significa, in concreto, che il vantaggio non può essere retroattivamente utilizzato per compensare crediti riferiti ad annualità precedenti all’ingresso nel CPB. Per queste ultime, il contribuente deve continuare a guardare esclusivamente al voto ISA effettivamente conseguito in quegli anni.

Il principio da ricordare
Il concordato biennale non “riscrive” il livello di affidabilità fiscale degli anni precedenti. Per le annualità pregresse resta decisivo il punteggio ISA realmente maturato in ciascun periodo di imposta.

Il caso concreto esaminato dall’Agenzia delle Entrate

L’interpello riguardava una SRL aderente al concordato preventivo biennale 2024-2025. La società aveva presentato un modello F24 nel novembre 2024 compensando crediti senza visto oltre la soglia ordinaria applicabile alle imposte dirette. Il modello era stato scartato.

La ragione dello scarto era semplice: il credito utilizzato si riferiva a un’annualità non coperta dal concordato e il punteggio ISA del 2023 era pari a 8,58, dunque inferiore a 9. In questa situazione la società non poteva beneficiare della soglia più elevata di esonero prevista per i soggetti con affidabilità massima o assimilata.

L’Agenzia ha poi chiarito anche il secondo aspetto controverso: nel 2025, pur essendo il contribuente già in concordato, non era comunque possibile compensare liberamente un credito superiore a 5.000 euro prima della trasmissione della dichiarazione. Il beneficio sul visto, infatti, non elimina l’obbligo di invio preventivo della dichiarazione annuale nei casi in cui tale adempimento è richiesto per la compensazione.

Il concordato non elimina l’obbligo di presentazione preventiva della dichiarazione

Questo è probabilmente il passaggio più delicato dal punto di vista operativo. Molti contribuenti tendono infatti a sovrapporre due piani distinti:

  • da un lato, l’esonero dal visto di conformità entro certe soglie;
  • dall’altro, l’obbligo di preventiva trasmissione della dichiarazione ai fini della compensazione dei crediti superiori a 5.000 euro.

L’interpello chiarisce che i due profili non coincidono. Anche quando il contribuente beneficia del regime più favorevole riconosciuto dal concordato biennale, resta comunque tenuto a presentare la dichiarazione prima di utilizzare in compensazione crediti oltre la soglia dei 5.000 euro. Il vantaggio riguarda il visto, non la soppressione di ogni altra condizione formale.

Perché il chiarimento è importante nella pratica

Il tema non è meramente teorico. Nella prassi, la gestione delle compensazioni tramite F24 richiede un controllo preciso di diversi elementi: origine del credito, annualità di riferimento, corretta trasmissione della dichiarazione, soglia di utilizzo e presenza o meno del visto di conformità. In presenza di più crediti o di compensazioni ravvicinate, il rischio di errore aumenta notevolmente.

Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate conferma quindi un’impostazione rigorosa: il concordato biennale può certamente rendere più agevole l’uso dei crediti, ma solo entro i confini dei periodi d’imposta che ne sono effettivamente coperti e senza incidere sugli altri passaggi obbligatori previsti dalla disciplina generale della compensazione.

Quando può essere utile una verifica professionale

La corretta gestione dei crediti fiscali richiede spesso una lettura coordinata di norme, provvedimenti attuativi, chiarimenti di prassi e dati dichiarativi concreti. Ciò è particolarmente vero per i contribuenti che hanno aderito al CPB, i quali si trovano a gestire un regime che attribuisce vantaggi premiali importanti ma che, allo stesso tempo, non consente semplificazioni oltre quanto espressamente previsto.

Proprio per evitare lo scarto dei modelli F24 o l’utilizzo improprio dei crediti, può risultare opportuno verificare con attenzione:

  • l’annualità da cui emerge il credito;
  • il livello ISA eventualmente rilevante per i periodi pregressi;
  • la soglia massima utilizzabile senza visto;
  • la necessità di trasmettere preventivamente la dichiarazione;
  • l’eventuale permanenza dell’obbligo di visto di conformità.

Per approfondire quando il credito può essere compensato senza attestazione e quando invece resta necessario l’intervento di un professionista, puoi consultare anche la pagina dedicata al visto di conformità, dove trovi una panoramica pratica sui casi più ricorrenti e sul servizio di assistenza offerto da ISY.

Assistenza su crediti fiscali, compensazioni e visto di conformità

Se hai aderito al concordato preventivo biennale e vuoi verificare se puoi compensare un credito senza visto, oppure se devi trasmettere preventivamente la dichiarazione, è opportuno controllare la posizione in modo puntuale.

ISY Servizi Professionali assiste imprese e professionisti nella gestione delle dichiarazioni, dei crediti fiscali e degli adempimenti connessi alla compensazione.

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Domande frequenti

L’esonero dal visto di conformità nel CPB vale subito?

Sì, ma solo per i crediti che emergono dalle dichiarazioni relative ai periodi di imposta coperti dal concordato preventivo biennale.

Il beneficio vale anche per gli anni precedenti al concordato?

No. Per le annualità precedenti all’adesione al CPB continua a rilevare esclusivamente il livello di affidabilità fiscale concretamente raggiunto con gli ISA in quei periodi.

Se sono in concordato posso compensare subito oltre 5.000 euro?

No. Anche in presenza di esonero dal visto, la dichiarazione deve essere trasmessa prima della compensazione di crediti superiori a 5.000 euro, nei casi previsti dalla normativa.

Quali sono le soglie più elevate di esonero?

Nei casi più favorevoli il regime premiale può consentire l’esonero fino a 70.000 euro per i crediti IVA e fino a 50.000 euro per imposte dirette e IRAP, fermo restando il rispetto degli altri requisiti normativi.

Dott.ssa Mariacarla D’Amico

Dottoressa Commercialista

Assiste imprese e professionisti negli adempimenti fiscali, nella gestione delle dichiarazioni, dei crediti tributari e delle procedure connesse ai regimi premiali e agli strumenti di compliance.

Avv. Roberto De Santis

Avvocato Cassazionista

Segue i profili giuridici e procedimentali collegati alla fiscalità d’impresa, agli adempimenti tributari e alle verifiche documentali utili per una gestione corretta del rischio fiscale.