Il D.M. 15 dicembre 2023, n. 232, adottato in attuazione dell’art. 10, comma 6, della legge n. 24/2017 (cd. Gelli‑Bianco), sta determinando un cambiamento molto più profondo di quanto appaia a una prima lettura: non introduce soltanto nuove “voci” di bilancio, ma ridisegna il modo in cui il rischio sanitario deve essere governato, misurato e, soprattutto, tradotto in accantonamenti con logiche che non possono essere improvvisate in chiusura d’esercizio.
In molte realtà operative il tema è stato sottovalutato, anche per via di un equivoco ricorrente sulla tempistica: si sente spesso dire che la disciplina “entrerà in vigore” il 16 marzo 2026. In realtà il decreto è in vigore dal 16 marzo 2024; ciò che termina nel 2026 è la moratoria biennale prevista per adeguare assetti organizzativi e finanziari. Questa differenza non è terminologica: il periodo transitorio era stato pensato per costruire la base dati e i presìdi che rendono possibile, nel concreto, la corretta contabilizzazione del rischio.
Perché il 2026 non è una “data di partenza” ma la fine del tempo utile
Il biennio 2024–2026 avrebbe dovuto essere impiegato per attività che, per loro natura, richiedono tempo: ricostruire la serie storica della sinistrosità, rendere tracciabili i flussi informativi, attivare funzioni di risk monitoring e, soprattutto, mettere in condizione la struttura di elaborare stime statisticamente difendibili. Dal 16 marzo 2026, invece, l’aspettativa regolatoria è chiara: la struttura deve essere già in grado di applicare le disposizioni del Titolo III, ossia di quantificare e iscrivere correttamente i fondi e di documentare il processo che ha portato a tali determinazioni.
Se il bilancio 2025 viene approvato dopo il 16 marzo 2026, è ragionevole attendersi che gli accantonamenti siano stati già determinati secondo le logiche del decreto, con adeguata istruttoria e presìdi organizzativi effettivamente funzionanti.
L’ambito di applicazione: quasi tutte le strutture, anche quando “sono assicurate”
Il perimetro soggettivo è amplissimo perché la disciplina riguarda le strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, che operano in auto‑ritenzione del rischio anche parziale. È un punto cruciale: rientrano quindi anche le strutture che hanno una polizza di responsabilità civile ma con franchigia o SIR (scenario che, nella prassi di mercato, rappresenta la normalità). Restano fuori soltanto le ipotesi — oggi meno frequenti — di coperture senza alcuna quota di rischio trattenuta internamente.
La delibera ex art. 9: formalità necessaria, ma sostenibile solo con dati e analisi
Il primo adempimento “visibile” è la delibera che formalizza la scelta di operare in regime di auto‑ritenzione (totale o parziale). Il decreto richiede che l’atto evidenzi motivazioni e modalità di funzionamento del sistema, incluse — nei modelli misti — le modalità di acquisto dei servizi assicurativi e la ripartizione tra quota trattenuta e quota trasferita.
La delibera, tuttavia, non può essere intesa come un atto “di avvio”. Una decisione di assunzione diretta del rischio è economicamente sensata soltanto se la struttura dispone di una serie storica affidabile e se ha svolto un’analisi quantitativa su frequenza, severità e costi medi di liquidazione. In assenza di tali presupposti, la delibera rischia di risultare scarsamente motivata e, nei casi peggiori, di essere letta come un atto meramente formale non coerente con una gestione prudente.
Il punto di fondo: la delibera presuppone un’istruttoria tecnico‑economica. Se questa istruttoria non esiste (o è debole), a valle diventa fragile anche la tenuta degli accantonamenti in bilancio.
Bilancio 2025: la novità del “fondo rischi” e la convivenza con il fondo riserva sinistri
Il cuore della riforma sta nella costruzione di due presìdi contabili distinti, che riflettono due stadi diversi del rischio:
| Fondo | Che cosa copre | Quando si attiva | Effetto tipico sul bilancio |
|---|---|---|---|
| Fondo rischi (art. 10) | Rischi individuabili a fine esercizio non ancora sfociati in richiesta risarcitoria | Stima in funzione di prestazioni erogate, dimensioni e profilo di rischio | Accantonamenti aggiuntivi “anticipatori” |
| Fondo riserva sinistri (OIC 31 / prassi) | Somme necessarie per far fronte a richieste risarcitorie già presentate | Valutazione caso per caso dei sinistri denunciati | Copertura di passività già “cristallizzate” |
La distinzione è sostanziale: il fondo riserva sinistri fotografa una passività già emersa (perché esiste una domanda risarcitoria o comunque un sinistro denunciato), mentre il fondo rischi impone una logica probabilistica che “anticipa” contabilmente rischi non ancora materializzati in un contenzioso. È qui che può verificarsi l’impatto più significativo sul patrimonio e sugli indici economico‑finanziari: la struttura deve immobilizzare risorse a copertura di un rischio che è ragionevolmente prevedibile ma non ancora giuridicamente attuale.
Il comitato di valutazione sinistri: perché non basta una stima contabile “prudenziale”
Il decreto lega la determinazione degli accantonamenti a un processo tecnico che ruota attorno al comitato di valutazione sinistri, concepito come organo collegiale con competenze interdisciplinari (medicina legale, gestione del rischio, profili giuridici, tecniche di loss adjustment e approcci probabilistico‑attuariali). In altri termini, la misura degli accantonamenti non dovrebbe essere il risultato di un “aggiustamento” in chiusura di bilancio, ma l’esito di un’analisi fondata su dati, classificazioni omogenee e metodi espliciti.
Questa impostazione è coerente con l’idea di fondo della riforma: se il bilancio deve rappresentare il rischio sanitario in modo attendibile, serve una catena informativa che trasformi i dati clinici e assicurativi in un output economico controllabile. Senza tale catena, il rischio concreto è duplice: da un lato accantonamenti sottostimati (con esposizione patrimoniale futura), dall’altro accantonamenti eccessivi e non motivati (con distorsione del risultato d’esercizio e possibili criticità di rappresentazione).
“Non ci sono sanzioni”: un’argomentazione pericolosa
Il fatto che il decreto non preveda un apparato sanzionatorio specifico non deve trarre in inganno. Un bilancio che non rispetta requisiti e criteri applicabili espone comunque i soggetti coinvolti alle responsabilità ordinarie previste dall’ordinamento: amministratori, organi di controllo e professionisti che intervengono nel processo di formazione e revisione del bilancio.
In particolare, l’adeguatezza dei fondi impatta direttamente su correttezza e veridicità della rappresentazione contabile, con ricadute su tutela di soci e creditori, affidabilità verso il sistema bancario, rapporti con terzi e, nei casi più delicati, continuità aziendale. È quindi fondamentale che la struttura gestisca la transizione con un’impostazione metodica, documentando le scelte e rendendo tracciabile il percorso valutativo.
La verifica e la “tenuta” degli accantonamenti richiede spesso un confronto con chi svolge funzioni di controllo e certificazione. Per approfondire il ruolo e gli ambiti di intervento del Revisore legale, puoi consultare la pagina dedicata.
Il nodo organizzativo: dati, tecnologia e governance
La difficoltà principale non è “capire la norma”, ma rendere la struttura capace di produrre i dati richiesti e di mantenerli aggiornati nel tempo. Per molte realtà questo implica l’adozione o il potenziamento di una piattaforma informativa che consenta di raccogliere, classificare e storicizzare i sinistri e gli eventi avversi in modo coerente, evitando archivi frammentati o non comparabili. È un investimento che riguarda tanto la tecnologia quanto i processi: chi fa cosa, con quali responsabilità, con quali tempi e con quali regole di qualità del dato.
Ed è qui che contabilità e risk management si incontrano: l’assetto contabile deve essere costruito in modo da “dialogare” con i flussi di rischio, perché gli accantonamenti non sono un adempimento episodico, ma un output periodico di un sistema continuo. Per il supporto su processi, procedure e impostazione del ciclo contabile (anche in ottica di controllo di gestione), puoi vedere la nostra area Contabilità.
Conclusioni: il bilancio 2025 come stress test della riforma
La prima vera prova applicativa della nuova disciplina sarà la stagione di approvazione dei bilanci 2025, soprattutto per le strutture che approveranno dopo marzo 2026. In quel momento emergerà, in modo spesso inevitabile, se il biennio transitorio è stato utilizzato per costruire basi dati e presìdi effettivi oppure se l’adeguamento è rimasto un tema “rimandato”.
Chi arriva impreparato si troverà davanti a un bivio operativo: approvare un bilancio vulnerabile sotto il profilo della conformità e della rappresentazione del rischio, oppure rinviare eccessivamente l’approvazione con ricadute su governance, accesso al credito e affidabilità verso terzi. In entrambi i casi, il costo della non‑decisione rischia di essere superiore al costo di un adeguamento tempestivo.
Consulenza ISY: adeguamento, processi e presidio degli accantonamenti
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