La riforma dell’imposta di successione introdotta dal D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 ha inciso su uno dei passaggi più delicati dell’intera procedura successoria: non solo la dichiarazione continua a rappresentare il fulcro dell’adempimento fiscale, ma dal 1° gennaio 2025 il soggetto obbligato non attende più la previa liquidazione dell’ufficio, dovendo invece determinare e versare in autonomia anche l’imposta di successione. Il riferimento normativo resta il D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, cioè il Testo unico dell’imposta sulle successioni e donazioni, ma il meccanismo applicativo è stato profondamente rivisto.
Il tema non è di poco conto. Nella prassi, infatti, la dichiarazione di successione viene spesso percepita come un adempimento essenzialmente documentale: si raccolgono gli atti, si individuano gli eredi, si elencano immobili, rapporti bancari e altri cespiti, e si deposita telematicamente il modello. In realtà il profilo fiscale sotteso è tutt’altro che elementare. Spostare sul contribuente l’onere del calcolo significa trasferire su di lui anche il rischio di una errata ricostruzione della base imponibile, delle franchigie, delle passività deducibili, delle imposte ipotecarie e catastali e, nei casi più complessi, delle riduzioni o delle detrazioni applicabili.
Il sistema previgente: l’imposta di successione veniva liquidata dall’ufficio
Nel regime anteriore alla riforma, l’autonomia del contribuente si arrestava essenzialmente alle imposte ipotecaria e catastale, che già venivano autoliquidate nel caso in cui l’asse comprendesse beni immobili. Tali versamenti costituivano il presupposto per la corretta registrazione della dichiarazione di successione. L’imposta di successione in senso proprio, invece, non veniva determinata dal dichiarante, ma dall’Agenzia delle Entrate, la quale notificava un apposito avviso di liquidazione; a seguito di tale notifica il contribuente era tenuto al pagamento entro sessanta giorni.
Questo modello, pur meno coerente con la logica generale dell’autoliquidazione diffusa nell’ordinamento tributario, aveva il pregio di concentrare presso l’amministrazione il momento tecnico del calcolo dell’imposta, riducendo il rischio che l’erede o il professionista commettessero errori nella determinazione del tributo. La riforma, invece, muove in direzione opposta: l’ufficio conserva il controllo successivo, ma non assume più la funzione di primo liquidatore dell’imposta.
Cosa cambia dal 1° gennaio 2025
Per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025, i soggetti obbligati devono autoliquidare non solo le imposte ipotecaria e catastale, ma anche l’imposta di successione dovuta in base alla dichiarazione. Il pagamento avviene mediante modello F24 e, a tal fine, l’Agenzia delle Entrate ha istituito con la risoluzione n. 2/E del 13 gennaio 2025 il codice tributo “1539”, destinato appunto al versamento dell’imposta di successione autoliquidata.
Il passaggio centrale della riforma consiste proprio in questo: l’imposta di successione non viene più corrisposta a seguito di una precedente liquidazione da parte dell’ufficio, ma deve essere calcolata e versata direttamente dal contribuente secondo i dati risultanti dalla dichiarazione presentata.
Si tratta di una modifica che può apparire, ad una prima lettura, coerente con esigenze di razionalizzazione del sistema. Tuttavia, sotto il profilo operativo, la semplificazione non è così lineare. Il nuovo modello, infatti, anticipa sul contribuente il momento del calcolo e del versamento, ma non elimina la successiva verifica dell’amministrazione. Ne deriva un sistema nel quale il dichiarante deve assumere una responsabilità tecnica più elevata senza che venga meno il potere di controllo dell’ufficio.
Il termine per la dichiarazione e il nuovo termine di pagamento
Resta invariato il termine per la presentazione della dichiarazione di successione, che l’art. 31 del D.Lgs. 346/1990 continua a fissare in dodici mesi dalla data di apertura della successione, coincidente, di regola, con la data del decesso. Cambia invece la scansione temporale del pagamento dell’imposta di successione.
Nel nuovo sistema, le imposte ipotecaria e catastale restano dovute entro il termine di presentazione della dichiarazione, mentre l’imposta di successione autoliquidata deve essere versata entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione stessa. In termini pratici, se la dichiarazione va presentata entro un anno dal decesso, l’imposta di successione deve essere corrisposta entro i tre mesi successivi alla scadenza di tale annualità.
| Adempimento | Termine | Osservazione |
|---|---|---|
| Presentazione dichiarazione di successione | Entro 12 mesi dal decesso | Termine invariato rispetto al regime previgente |
| Pagamento imposte ipotecaria e catastale | Entro il termine di presentazione della dichiarazione | Regola sostanzialmente immutata |
| Pagamento imposta di successione autoliquidata | Entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione | Novità introdotta dalla riforma |
La rateazione: acconto minimo del 20% e pagamento dilazionato del residuo
Uno dei profili di maggiore interesse pratico riguarda la possibilità di non corrispondere l’intero importo in un’unica soluzione. Il contribuente può infatti scegliere di versare, entro il termine dei novanta giorni, una somma non inferiore al 20% dell’imposta dovuta e dilazionare il residuo.
La dilazione si articola, secondo il dato normativo, in otto rate trimestrali; se l’importo supera 20.000 euro, il numero massimo delle rate trimestrali può arrivare a dodici. La rateazione non opera, invece, per importi inferiori a 1.000 euro. È una soluzione che può risultare particolarmente utile nelle successioni con un significativo attivo immobiliare ma con liquidità limitata, dove la capacità contributiva dell’erede si manifesta sul piano patrimoniale, ma non necessariamente su quello finanziario immediato.
La possibilità di rateizzare non elimina, comunque, la necessità di una stima corretta dell’imposta complessiva. L’errore nel calcolo iniziale si riverbera infatti sull’intera scansione dei pagamenti e può condurre a contestazioni successive.
I controlli dell’Agenzia delle Entrate e la sanzione del 30%
L’autoliquidazione non equivale a un’autocertificazione sottratta a verifica. L’Agenzia delle Entrate conserva pienamente il potere di controllo e, se ravvisa un difetto di autoliquidazione, può notificare un avviso di liquidazione entro due anni dalla registrazione della dichiarazione di successione. In tal caso il contribuente deve pagare la maggiore imposta richiesta entro sessanta giorni.
Il punto più sensibile è però il profilo sanzionatorio. Alla maggiore imposta si accompagna una sanzione amministrativa pari al 30% dell’imposta non versata. La sanzione è ridotta a un terzo qualora il pagamento avvenga entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell’atto. È evidente, quindi, che l’autoliquidazione non attenua il rischio fiscale, ma anzi lo anticipa: il contribuente versa prima, ma resta esposto alla rettifica e alla relativa sanzione nel caso in cui il calcolo si riveli incompleto o inesatto.
Perché il calcolo dell’imposta può essere più complesso di quanto sembri
Dal punto di vista teorico, si potrebbe ritenere che l’autoliquidazione non presenti particolari difficoltà, soprattutto nelle successioni più lineari: un immobile, pochi eredi, rapporti di parentela diretti e patrimoni di modesta articolazione. Ma l’esperienza professionale insegna che non sempre è così. La determinazione della base imponibile può richiedere la corretta gestione di molteplici variabili, alcune delle quali tutt’altro che intuitive.
Si pensi, ad esempio, alla presunzione del 10% per denaro, gioielli e mobilia, prevista dall’art. 9 del D.Lgs. 346/1990; oppure alla determinazione delle passività deducibili, che non possono essere considerate in modo indifferenziato ma devono rispettare i criteri normativi di inerenza, prova documentale e opponibilità fiscale. A ciò si aggiungono le franchigie e le aliquote differenziate a seconda del rapporto di parentela, i regimi agevolativi sugli immobili, le eventuali riduzioni, i rapporti bancari da ricostruire, i beni esteri, le partecipazioni societarie e le situazioni nelle quali la divisione ereditaria o l’esistenza di disposizioni testamentarie richiedono un inquadramento più raffinato.
Non va dimenticato, inoltre, che l’autoliquidazione dell’imposta di successione non è una novità assoluta nella storia del sistema tributario italiano. Un modello analogo era stato introdotto dall’art. 23 della legge n. 413/1991, per poi essere abbandonato nel 1994 con il ritorno alla liquidazione d’ufficio. Tale precedente storico è significativo: il legislatore di allora rinunciò all’autoliquidazione anche perché, pur essendo agevole in una parte dei casi, il calcolo poteva risultare particolarmente problematico in fattispecie non semplici. La riforma attuale ripropone quindi un’impostazione già sperimentata, ma in un contesto nel quale la responsabilità tecnica del dichiarante torna ad essere centrale.
Le imposte ipotecaria e catastale: cosa resta invariato
È opportuno precisare che la riforma non ha inciso sulla logica di fondo delle imposte ipotecaria e catastale, che continuano ad essere autoliquidate in presenza di beni immobili caduti in successione. Sotto questo profilo, dunque, non si registra una discontinuità radicale: il contribuente era già tenuto a gestire tali versamenti e continua ad esserlo. La vera novità riguarda il fatto che ora la medesima logica di autoliquidazione si estende all’imposta di successione propriamente detta.
Il dato sistematico è importante perché dimostra come il legislatore abbia voluto concentrare nel dichiarante la gestione dell’intero carico tributario successorio, lasciando all’amministrazione una funzione di controllo successivo e di eventuale rettifica.
Quando il supporto professionale diventa realmente opportuno
Proprio perché il nuovo sistema richiede non soltanto la compilazione della dichiarazione, ma anche la corretta determinazione del debito d’imposta, il ricorso a un’assistenza specialistica diventa particolarmente rilevante nei casi in cui il patrimonio del defunto non sia composto da soli beni di agevole lettura. La presenza di più immobili, rapporti bancari, investimenti, quote societarie, passività deducibili, testamenti, rinunce o conflitti tra chiamati all’eredità rende la pratica successoria un’operazione che intreccia profili fiscali, catastali e civilistici.
In questi casi, la corretta gestione della dichiarazione non serve soltanto a trasmettere un adempimento, ma anche a ridurre il rischio di successive contestazioni e a impostare correttamente i passaggi ulteriori, comprese le volture catastali, gli eventuali trasferimenti immobiliari o le operazioni societarie collegate.
Per una panoramica dei servizi dedicati alla gestione della pratica successoria, dalla predisposizione della dichiarazione al calcolo delle imposte e agli adempimenti connessi, puoi consultare la pagina servizio dichiarazione di successione, dove trovi l’offerta di assistenza professionale di ISY Servizi Professionali.
Il servizio ISY per la dichiarazione di successione
ISY Servizi Professionali assiste privati, famiglie ed eredi nella gestione completa della successione, con un supporto che può comprendere la ricostruzione dell’asse ereditario, la raccolta e verifica della documentazione, la predisposizione e trasmissione telematica della dichiarazione, il calcolo dell’imposta di successione, delle imposte ipotecarie e catastali e il coordinamento degli adempimenti successivi.
L’introduzione dell’autoliquidazione rende ancora più importante l’accuratezza tecnica della pratica. Per questo motivo, soprattutto in presenza di immobili, partecipazioni, patrimoni articolati o dubbi sulla corretta applicazione delle franchigie e delle deduzioni, è opportuno valutare una gestione professionale dell’intero procedimento.
Assistenza professionale per dichiarazione di successione e calcolo imposte
Seguiamo la pratica successoria in modo completo: raccolta documenti, predisposizione e invio telematico della dichiarazione, calcolo dell’imposta di successione, imposte ipotecarie e catastali, volture e supporto sugli adempimenti collegati.
Per conoscere il servizio e richiedere un contatto diretto, visita la pagina dedicata:
Vai al servizio successioniDomande frequenti
Da quando si applica l’autoliquidazione dell’imposta di successione?
La nuova disciplina si applica alle successioni aperte dal 1° gennaio 2025, in forza della riforma recata dal D.Lgs. 139/2024 sul D.Lgs. 346/1990.
Quale codice tributo si usa per il pagamento?
Per il versamento tramite modello F24 dell’imposta di successione autoliquidata si utilizza il codice tributo 1539, istituito con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 2/E del 2025.
Entro quando va versata l’imposta di successione autoliquidata?
L’imposta va versata entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione di successione, che resta pari a un anno dalla data del decesso.
È sempre possibile rateizzare?
La rateazione è ammessa a condizione che almeno il 20% dell’imposta sia versato entro il termine previsto. Il residuo può essere dilazionato, nei limiti quantitativi fissati dalla disciplina, salvo l’ipotesi di importi inferiori a 1.000 euro.
Cosa succede se il calcolo dell’imposta è errato?
Se l’Agenzia delle Entrate rileva un difetto di autoliquidazione, può notificare un avviso di liquidazione entro due anni dalla registrazione della dichiarazione, con richiesta della maggiore imposta e applicazione della sanzione del 30%, riducibile nei casi previsti dalla legge.
Dott.ssa Mariacarla D’Amico
Assiste imprese e privati nella gestione di adempimenti fiscali, pratiche successorie, dichiarazioni, valutazioni e operazioni connesse al patrimonio immobiliare e societario.
Avv. Roberto De Santis
Segue i profili civilistici, patrimoniali e successori connessi alla devoluzione ereditaria, ai rapporti tra coeredi e agli atti collegati alla sistemazione del patrimonio.