La Legge di Bilancio 2026 introduce una nuova definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione, comunemente chiamata rottamazione quinquies. La misura consente di estinguere alcuni debiti iscritti a ruolo pagando il capitale e le spese, con un piano rateale fino a 54 rate bimestrali.
Cos’è la rottamazione quinquies
La rottamazione quinquies è una procedura che permette di chiudere i debiti inclusi pagando:
- il capitale dovuto;
- le spese di notifica e le eventuali spese delle procedure esecutive.
In generale, non sono dovuti sanzioni e interessi. Per alcune tipologie (ad esempio sanzioni del Codice della strada) valgono regole specifiche.
Quali cartelle e debiti rientrano
Rientrano i carichi affidati all’Agente della riscossione (cartelle e carichi a ruolo) relativi, tra gli altri, a:
- tributi erariali (IRPEF, IRES, IVA, registro, successioni e simili);
- contributi previdenziali e assistenziali (INPS, INAIL);
- tributi locali (IMU, TARI e altri), se affidati alla riscossione;
- sanzioni amministrative, incluse le multe stradali, con limitazioni sugli importi “agevolabili”.
Quali debiti sono esclusi
Restano esclusi, in via generale, i debiti non affidati alla riscossione e alcune categorie particolari (ad esempio recuperi UE e specifiche sanzioni), oltre ai casi previsti dalla normativa di riferimento.
La regola che evita errori: affidamento e non notifica
La rottamazione quinquies non dipende dalla data in cui arriva la cartella, ma dalla data di affidamento del carico all’Agente della riscossione.
Una cartella notificata nel 2026 rientra?
In linea generale, una cartella notificata nel 2026 non rientra nella rottamazione quinquies se il carico è stato affidato dal 1° gennaio 2026.
Esiste però un’eccezione: la cartella può rientrare se il carico è stato affidato entro il 31 dicembre 2025 ma notificato successivamente (ad esempio a gennaio 2026). In questo caso la data di notifica non è decisiva: conta l’affidamento.
Il dato va verificato nell’area riservata dell’Agente della riscossione, nella scheda del singolo carico.
Come aderire: domanda e scadenze
Per aderire occorre presentare una dichiarazione di adesione entro il 30 aprile 2026 con modalità esclusivamente telematiche. Nella domanda si sceglie il numero di rate (se si opta per il pagamento rateale) entro i limiti previsti.
Pagamento e rateazione fino a 54 rate
Il pagamento può avvenire:
- in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026;
- oppure in un massimo di 54 rate bimestrali, con interessi del 3% annuo dal 1° agosto 2026 in caso di rateazione.
La durata complessiva del piano può arrivare fino al 2035, rendendo la misura adatta a chi deve gestire debiti importanti in modo sostenibile.
Effetti della domanda
La presentazione della domanda produce effetti rilevanti, tra cui la sospensione delle azioni esecutive e la tutela da nuovi fermi o ipoteche, nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa.
Decadenza: quando si perde il beneficio
La definizione agevolata può decadere in caso di mancato o insufficiente pagamento secondo le regole previste (ad esempio mancato pagamento dell’unica rata, oppure di rate nel numero indicato dalla norma). In caso di decadenza, i versamenti effettuati restano acquisiti a titolo di acconto e il debito residuo torna esigibile.
Quando conviene davvero
La rottamazione quinquies può essere vantaggiosa, ma va valutata caso per caso. È utile confrontare:
- importo complessivo rottamabile e risparmio su sanzioni/interessi;
- sostenibilità del piano rateale;
- alternative come rateazioni ordinarie e strumenti di gestione del debito.
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