L’evoluzione normativa degli ultimi anni, culminata con l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, ha modificato in profondità il ruolo dell’organo gestorio. Il punto di svolta è rappresentato dal nuovo rilievo attribuito agli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, oggi non più considerati un tema soltanto aziendalistico o di buona prassi, ma un vero e proprio dovere giuridico. L’effetto più rilevante è che la responsabilità degli amministratori non si collega più soltanto a operazioni manifestamente illecite o antieconomiche, ma può emergere anche per la mancata predisposizione di sistemi idonei a monitorare, prevenire e gestire per tempo i segnali di crisi.
Il nuovo baricentro della governance: l’articolo 2086 c.c.
Il fulcro della disciplina è l’articolo 2086, secondo comma, del Codice Civile, secondo cui l’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi.
Questa norma, letta insieme all’articolo 3 del Codice della crisi, ha spostato l’attenzione dalla mera gestione corrente a una gestione consapevole e prospettica dell’impresa. L’organo amministrativo non deve limitarsi a “far funzionare” la società, ma deve dotarla di strumenti che consentano di leggere per tempo la qualità dell’equilibrio patrimoniale, economico e finanziario.
Il punto non è solo amministrare: oggi agli amministratori si chiede di organizzare l’impresa in modo da rendere leggibili i rischi e governabili le criticità, prima che si traducano in insolvenza.
Che cosa significa, in concreto, “assetto adeguato”
Il legislatore non offre una definizione rigida di assetto adeguato. Si tratta di un concetto necessariamente elastico, che va misurato sulla natura, sulle dimensioni e sulla complessità dell’impresa. Proprio per questo l’adeguatezza non può essere valutata in astratto: ciò che può risultare sufficiente per una piccola società commerciale non lo sarà per un’impresa con più sedi, più linee di business o una finanza più articolata.
In termini operativi, gli assetti devono quantomeno consentire di:
- rilevare squilibri patrimoniali, economici o finanziari;
- verificare la sostenibilità dei debiti e la prospettiva di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi;
- individuare segnali di allarme come ritardi sistematici verso dipendenti, fornitori, banche o Fisco;
- garantire flussi informativi attendibili verso amministratori e organi di controllo;
- consentire decisioni tempestive, documentate e coerenti con la situazione aziendale.
| Area | Che cosa deve emergere | Perché è rilevante |
|---|---|---|
| Organizzativa | Deleghe, funzioni, flussi informativi, responsabilità interne. | Evita vuoti decisionali e dispersione delle informazioni. |
| Amministrativa | Reporting, budget, scadenziario, monitoraggio incassi/pagamenti. | Consente di cogliere per tempo tensioni di liquidità. |
| Contabile | Dati aggiornati, situazioni infrannuali, affidabilità delle rilevazioni. | Permette decisioni fondate e difendibili. |
La responsabilità degli amministratori verso la società
L’obbligo di istituire e mantenere adeguati assetti ricade primariamente sull’organo gestorio. La sua violazione integra un inadempimento ai doveri imposti dalla legge e può fondare responsabilità ai sensi dell’articolo 2476, primo comma, c.c. per le S.r.l. e dell’articolo 2392 c.c. per le S.p.A.
La responsabilità verso la società ha natura contrattuale, come ribadito dalla Cassazione con la sentenza n. 29252 del 20 ottobre 2021. Ciò significa che, una volta allegato l’inadempimento e provato il danno riconducibile alla condotta gestoria, spetta all’amministratore dimostrare di avere adempiuto ai propri doveri con la diligenza richiesta o che il pregiudizio non gli è imputabile.
In questo quadro, la carenza di assetti adeguati assume un valore centrale: non come semplice irregolarità formale, ma come possibile causa del danno quando impedisca di prevenire o arginare l’aggravamento della situazione aziendale.
Il dovere di agire informati e la posizione degli amministratori non delegati
Uno dei punti più rilevanti, anche in chiave pratica, riguarda gli amministratori privi di deleghe. La giurisprudenza più recente ha escluso che l’assenza di poteri esecutivi possa tradursi in una sorta di immunità. Gli amministratori non esecutivi devono infatti agire in modo informato, non limitandosi a ricevere passivamente i dati forniti da chi gestisce operativamente la società.
Le pronunce della Cassazione n. 15585 del 16 maggio 2022 e n. 6035 del 6 marzo 2025 insistono proprio su questo punto: l’amministratore deve attivarsi, chiedere chiarimenti, pretendere informazioni e, se necessario, esercitare i poteri connessi alla carica per prevenire, eliminare o attenuare le criticità di cui sia o debba essere a conoscenza.
l’amministratore non delegato non può difendersi dicendo di non sapere, se avrebbe dovuto informarsi. L’inerzia di fronte a segnali di allarme o a un assetto palesemente inadeguato può fondare responsabilità solidale.
La responsabilità verso i creditori sociali
La violazione dei doveri di corretta amministrazione non rileva soltanto nei rapporti interni con la società. Quando il patrimonio sociale diventa insufficiente a soddisfare i creditori, può emergere anche la responsabilità degli amministratori verso il ceto creditorio, ai sensi dell’articolo 2476, sesto comma, c.c.
In questa prospettiva il danno non coincide con il singolo credito rimasto insoddisfatto, ma con la perdita della garanzia patrimoniale generica subita nel suo complesso dai creditori. Il parametro di valutazione diventa quindi la riduzione della massa attiva imputabile alla mala gestio: prosecuzione dell’attività in perdita, ritardo nell’emersione della crisi, mancata adozione di misure correttive, disordine amministrativo e contabile.
L’azione individuale del socio o del terzo
Diversa è l’azione individuale di responsabilità prevista dall’articolo 2476, settimo comma, c.c., che ha natura extracontrattuale. Qui non basta allegare un inadempimento degli amministratori nei confronti della società: occorre dimostrare un fatto illecito proprio dell’amministratore, doloso o colposo, che abbia arrecato un danno diretto al socio o al terzo.
La Cassazione, con la sentenza n. 2540 del 30 gennaio 2019, ha chiarito che l’avverbio “direttamente” esclude la responsabilità quando il danno lamentato sia solo il riflesso del pregiudizio arrecato al patrimonio sociale.
Il ruolo dell’organo di controllo e del revisore legale
La centralità degli assetti adeguati si riflette inevitabilmente anche sul ruolo dell’organo di controllo. Il collegio sindacale, o il sindaco unico quando previsto, deve vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, specificamente, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società.
Il loro controllo non è meramente formale. Si tratta di una vigilanza di legittimità sostanziale, che si estende a tutta l’attività sociale. Di fronte a irregolarità o all’inerzia degli amministratori, i sindaci devono attivarsi utilizzando gli strumenti previsti dall’ordinamento: richieste di informazioni, ispezioni, convocazione dell’assemblea, fino alla denuncia al tribunale ex articolo 2409 c.c.
Accanto ai sindaci, anche il controllo contabile assume un rilievo crescente. Il revisore legale non sostituisce gli amministratori nella gestione, ma rafforza il presidio sull’affidabilità delle informazioni contabili e sulla qualità dei processi amministrativi. Per approfondire funzioni, limiti e obblighi di questa figura è utile consultare anche la guida dedicata al revisore legale dei conti.
L’omesso o inadeguato esercizio dei poteri di controllo può fondare una responsabilità solidale dell’organo di controllo, secondo una logica di concorso omissivo nell’illecito degli amministratori.
Quando rispondono anche i soci di S.r.l.
La gestione della S.r.l. spetta, in via di principio, agli amministratori. Tuttavia l’articolo 2476, ottavo comma, c.c. introduce una significativa eccezione al principio di irresponsabilità del socio per le obbligazioni sociali: il socio risponde solidalmente con gli amministratori quando abbia intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, per gli altri soci o per i terzi.
La responsabilità del socio presuppone quindi due elementi:
- un atto di ingerenza nella gestione, mediante decisione o autorizzazione di un’operazione;
- la consapevolezza del suo carattere dannoso.
Il tema si intreccia in modo evidente con quello degli adeguati assetti. Se il socio impone o autorizza un’operazione palesemente avventata, la cui rischiosità sarebbe emersa da un corretto processo istruttorio e da un assetto efficiente, la sua ingerenza può divenire fonte di responsabilità. Ciò non esonera, naturalmente, gli amministratori, che conservano il dovere di non dare corso a decisioni dei soci manifestamente pregiudizievoli.
Perché oggi gli adeguati assetti contano più di prima
La vera novità sistematica delle recenti riforme è che la responsabilità non nasce più soltanto “dopo il danno”, ma può essere costruita anche “a monte”, a partire dalla verifica della capacità dell’impresa di organizzarsi per leggere e governare il rischio. È questo il punto in cui il Codice della crisi ha inciso più profondamente: ha attribuito agli organi sociali un dovere strutturale di prevenzione.
In questa prospettiva, la corretta impostazione degli assetti organizzativi non è un adempimento da esibire in caso di controllo, ma uno strumento essenziale di tutela del patrimonio sociale, dei creditori e, in definitiva, della stessa continuità aziendale.
Adeguati assetti e governance: meglio prevenire che difendersi dopo
Possiamo supportarti nella verifica degli assetti organizzativi, nella definizione dei flussi di controllo e nell’analisi delle responsabilità di amministratori, sindaci e soci alla luce del Codice della crisi.
Richiedi una consulenzaFAQ
Che cosa si intende per adeguati assetti?
Si intende un sistema organizzativo, amministrativo e contabile proporzionato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, capace di far emergere tempestivamente squilibri, tensioni finanziarie e rischi per la continuità aziendale.
Gli amministratori senza deleghe possono essere responsabili?
Sì. Devono agire in modo informato, pretendere dati, leggere i segnali di allarme e attivarsi. La mancanza di deleghe non elimina il dovere di vigilanza e di reazione.
Quando rispondono anche i soci di una S.r.l.?
Quando si ingeriscono nella gestione decidendo o autorizzando intenzionalmente operazioni dannose per la società, per gli altri soci o per i terzi.
Che ruolo ha il revisore legale in questo contesto?
Il revisore legale non gestisce la società, ma costituisce un presidio ulteriore sull’affidabilità delle informazioni contabili e può contribuire a far emergere criticità nei processi amministrativi e di controllo interno.
Disclaimer: contenuto informativo di carattere generale; la valutazione delle responsabilità degli organi sociali richiede sempre un’analisi specifica del caso concreto, della documentazione societaria e dell’assetto effettivamente adottato.