Il regime forfettario continua a essere, anche nel 2026, il punto di riferimento fiscale per moltissimi professionisti, freelance e piccoli imprenditori che desiderano avviare o gestire una partita IVA con un sistema più semplice rispetto al regime ordinario. La sua forza è nota: tassazione sostitutiva, minori adempimenti, niente IVA in fattura nei casi ordinari e un impianto contabile molto più leggero.
Proprio perché il regime è così appetibile, però, i suoi requisiti di accesso vanno letti con attenzione. L’errore più comune, infatti, è pensare che basti restare sotto una certa soglia di ricavi per poterlo applicare. In realtà la disciplina è più articolata: oltre al limite principale di 85.000 euro, esistono condizioni ulteriori relative a residenza, lavoro dipendente, partecipazioni societarie, rapporti con l’ex datore di lavoro e altre cause ostative che possono impedire l’ingresso o provocare la fuoriuscita dal regime.
La materia è disciplinata dalla Legge 190/2014, più volte ritoccata nel tempo. Nel corso degli anni il forfettario è stato progressivamente ampliato, fino a diventare il regime “naturale” per una larga parte dei contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni. Questo, però, non significa che sia sempre accessibile o sempre conveniente: per alcune attività ad alta incidenza di costi, il regime ordinario può ancora risultare più efficiente.
Il regime forfettario non dipende solo dal fatturato. Per applicarlo correttamente serve una verifica complessiva dei requisiti soggettivi e delle cause di esclusione, sia in fase di apertura sia durante l’attività.
Come funziona il regime forfettario
Il forfettario è un regime sostitutivo dell’IRPEF e delle relative addizionali. Il reddito non viene determinato sottraendo i costi effettivi dai ricavi, come avviene nel regime ordinario, ma applicando ai ricavi o compensi un coefficiente di redditività che varia in base al codice ATECO dell’attività esercitata.
In termini pratici, ciò significa che il Fisco presume una certa percentuale di costi e calcola il reddito imponibile solo su una quota dei ricavi. Su tale reddito si applica un’imposta sostitutiva pari, ordinariamente, al 15%, che può ridursi al 5% per i primi cinque anni se ricorrono i requisiti per la cosiddetta aliquota startup.
Questo meccanismo tende a premiare le attività professionali o imprenditoriali con una struttura “leggera”, cioè con costi contenuti. Al contrario, quando l’attività richiede spese elevate, investimenti frequenti o una forte incidenza di costi deducibili, il regime ordinario può risultare più conveniente nonostante la maggiore complessità gestionale.
Tabella riepilogativa: limiti e requisiti principali
| Voce | Regola principale | Effetto pratico |
|---|---|---|
| Ricavi o compensi annui | Fino a 85.000 euro | Accesso e permanenza nel regime |
| Ricavi tra 85.000 e 100.000 euro | Superamento soglia ordinaria | Fuoriuscita dal regime dall’anno successivo |
| Ricavi oltre 100.000 euro | Superamento soglia rafforzata | Fuoriuscita immediata con IVA sulle operazioni successive |
| Spese per lavoro dipendente e assimilato | Non superiori a 20.000 euro | Requisito da rispettare per accedere/restare |
| Redditi da lavoro dipendente | Non superiori a 30.000 euro | Ostativo, salvo cessazione del rapporto |
| Partecipazioni societarie | Divieti specifici per società di persone, SRL trasparenti e controllo di SRL riconducibili | Possibile esclusione dal regime |
| Residenza fiscale | Italia o, in casi particolari, UE/SEE con almeno il 75% del reddito prodotto in Italia | Se il requisito viene meno, la fuoriuscita di regola opera dall’anno successivo |
Il primo requisito: la soglia di 85.000 euro
Il requisito più noto è certamente quello relativo ai ricavi o compensi. Per poter accedere al regime forfettario e continuare a beneficiarne, il contribuente non deve aver superato nell’anno precedente la soglia di 85.000 euro.
Questa soglia è centrale, ma va interpretata correttamente. Il superamento degli 85.000 euro non comporta sempre la perdita immediata del regime. Se i ricavi restano entro 100.000 euro, la fuoriuscita opera infatti dall’anno successivo. Se invece il contribuente supera i 100.000 euro, il legislatore ha previsto una regola più severa: il regime cessa nello stesso anno e l’IVA diventa dovuta per le operazioni effettuate dopo il superamento del limite.
La soglia di 100.000 euro è l’unico caso in cui la decadenza dal forfettario opera immediatamente in corso d’anno.
Questo aspetto è molto importante anche in chiave operativa. Chi si avvicina a tale limite deve monitorare con attenzione fatture emesse, incassi e programmazione dell’attività, perché il passaggio improvviso al regime ordinario può avere effetti significativi sia sul piano fiscale sia sul piano amministrativo.
Spese per lavoro dipendente: il limite di 20.000 euro
Il regime forfettario non è stato costruito per realtà complesse o fortemente strutturate. Per questo motivo la legge pone un altro requisito quantitativo: le spese per lavoro dipendente, lavoro accessorio e collaborazioni non devono superare complessivamente i 20.000 euro.
È un limite che, nella pratica, viene talvolta sottovalutato da studi professionali, piccoli imprenditori e attività che stanno crescendo. In fase iniziale può sembrare un aspetto marginale, ma quando l’attività inizia a svilupparsi e si rende necessario assumere personale o stabilizzare collaborazioni, questo limite può diventare decisivo.
Più cresce la struttura organizzativa, meno il regime forfettario appare coerente con l’impianto dell’attività. Ed è proprio in questo passaggio che occorre ragionare con lucidità: non sempre “restare nel forfettario” è la scelta migliore se l’organizzazione si sta evolvendo verso un modello più articolato.
Redditi da lavoro dipendente: quando scatta la causa ostativa
Un altro punto molto frequente riguarda chi vuole aprire la partita IVA pur continuando ad avere, oppure avendo avuto fino a poco tempo prima, un rapporto di lavoro dipendente.
La norma prevede una causa ostativa quando il contribuente ha percepito, nell’anno precedente, redditi di lavoro dipendente e assimilati superiori a 30.000 euro. Tuttavia, questa regola incontra un’importante eccezione: il limite non rileva se il rapporto di lavoro è cessato.
È una previsione particolarmente utile nei casi in cui una persona decida di lasciare il lavoro dipendente per avviare una propria attività professionale o imprenditoriale. In questi casi, anche se nell’anno precedente il reddito da lavoro subordinato è stato superiore alla soglia, il regime può comunque essere applicabile se il rapporto è terminato.
Naturalmente, questa valutazione va fatta con attenzione, anche per evitare che il nuovo assetto operativo si traduca, di fatto, in una prosecuzione mascherata del precedente rapporto subordinato.
Attività svolta verso l’ex datore di lavoro: il nodo delle false partite IVA
Tra le cause ostative più delicate c’è quella che riguarda l’attività esercitata prevalentemente nei confronti dell’ex datore di lavoro o di soggetti a esso direttamente o indirettamente riconducibili.
Questa regola nasce con una finalità antielusiva molto chiara: impedire che un rapporto di lavoro dipendente venga semplicemente “trasformato” in una partita IVA con regime agevolato, lasciando però sostanzialmente invariata la situazione economica e organizzativa.
Nella pratica non basta guardare solo ai contratti formalmente sottoscritti. Conta anche la sostanza del rapporto, la continuità economica, il peso del vecchio datore di lavoro sul totale dei compensi e il contesto complessivo in cui l’attività viene svolta. È quindi un’area in cui l’analisi preventiva è essenziale.
Partecipazioni in società: quando il forfettario non è compatibile
La disciplina del regime forfettario esclude l’accesso o la permanenza per chi si trova in determinate situazioni societarie. In particolare, occorre prestare attenzione alla partecipazione in società di persone, in SRL trasparenti e ai casi di controllo diretto o indiretto di SRL che esercitano attività economicamente riconducibili a quella svolta dal contribuente.
Si tratta di una causa ostativa tra le più insidiose, perché non sempre è immediatamente percepita dal contribuente come incompatibile con il forfettario. Molto spesso, infatti, chi svolge attività professionale possiede anche quote societarie o partecipa a iniziative imprenditoriali parallele. È proprio in queste situazioni che una verifica tecnica diventa indispensabile.
La compatibilità, infatti, non può essere valutata in astratto o solo guardando alla forma giuridica. Occorre analizzare il tipo di partecipazione, il grado di controllo, l’attività esercitata dalla società e il collegamento economico con quella svolta in partita IVA.
Molti contribuenti controllano una SRL o ne detengono quote senza considerare che tale situazione può rendere inapplicabile il regime forfettario. È uno dei controlli più importanti da fare prima di aprire o mantenere la partita IVA agevolata.
Residenza fiscale e regime forfettario: il caso del trasferimento all’estero
Un tema meno noto, ma molto rilevante, riguarda la residenza fiscale. Il regime forfettario, infatti, non è in linea generale applicabile ai soggetti non residenti, salvo una specifica eccezione: possono accedervi i residenti in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, purché producano in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto.
Su questo punto è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 149 del 9 giugno 2025, che ha chiarito un aspetto molto pratico: lo spostamento della residenza fuori dal territorio italiano non comporta automaticamente la necessità di rettificare tutte le fatture emesse nel corso dell’anno in cui il requisito è venuto meno.
Il caso riguardava un contribuente che, nel 2024, aveva presentato richiesta di iscrizione all’AIRE, ma aveva conosciuto l’esito positivo solo nel febbraio 2025. Nel corso del 2024 aveva quindi continuato ad applicare il regime forfettario, emettendo fatture senza IVA e senza ritenuta. Il dubbio era se dovesse correggere retroattivamente tali documenti.
L’Agenzia ha chiarito che, ai sensi del comma 71 della Legge 190/2014, la fuoriuscita dal regime forfettario si verifica dall’anno successivo a quello in cui vengono meno i requisiti di accesso o si realizza una causa ostativa. L’unica eccezione resta il superamento dei 100.000 euro di ricavi o compensi, che determina invece la cessazione immediata del regime.
Tradotto in termini pratici: se il contribuente ottiene l’iscrizione all’AIRE nel corso del 2024 e non supera la soglia dei 100.000 euro, il regime forfettario viene perso dal 2025 e non vi è obbligo di rettificare le fatture emesse correttamente nel 2024 secondo il regime allora applicato.
Il chiarimento dell’Agenzia è molto importante perché conferma che la perdita dei requisiti, salvo l’ipotesi dei 100.000 euro, produce effetti dal periodo d’imposta successivo.
Quando si perde il regime forfettario
La perdita del regime forfettario può derivare da situazioni molto diverse tra loro. Le principali sono: superamento della soglia di 85.000 euro, superamento del limite di 20.000 euro per spese di personale, presenza di partecipazioni incompatibili, redditi da lavoro dipendente eccedenti il limite in assenza di cessazione del rapporto, trasferimento della residenza all’estero fuori dai casi consentiti e svolgimento prevalente dell’attività verso l’ex datore di lavoro.
In linea generale, il principio da tenere a mente è questo: quando viene meno un requisito o si verifica una causa ostativa, il regime cessa dall’anno successivo. Solo quando i ricavi o compensi percepiti superano 100.000 euro la fuoriuscita è immediata e produce effetti nello stesso anno.
Questa distinzione è fondamentale per gestire correttamente la fatturazione, l’IVA, la contabilità e la pianificazione fiscale. Un errore di interpretazione in questa fase può generare una catena di problemi successivi, inclusi documenti emessi in modo non corretto e recuperi fiscali.
Il forfettario conviene sempre?
Nonostante i vantaggi evidenti, il regime forfettario non è sempre la soluzione migliore. La sua convenienza dipende dal tipo di attività, dai costi sostenuti, dagli investimenti previsti, dall’eventuale presenza di dipendenti o collaboratori e dalla posizione personale del contribuente.
Il sistema dei coefficienti di redditività favorisce soprattutto chi ha costi bassi e margini elevati. Un professionista che sostiene spese contenute può beneficiare di un’imposta effettiva molto competitiva rispetto all’IRPEF ordinaria. Al contrario, un’attività con costi importanti potrebbe trovarsi penalizzata dal fatto di non poter dedurre in modo analitico le spese realmente sostenute.
In altre parole, il forfettario è spesso molto conveniente, ma non va mai valutato in modo automatico o superficiale. La vera domanda non è soltanto “posso entrarci?”, ma anche “mi conviene davvero restarci?”.
Per approfondire in modo più ampio la disciplina e valutare il regime più adatto alla tua situazione, puoi consultare la guida dedicata al regime forfettario.
Conclusioni
Il regime forfettario resta una grande opportunità per chi esercita attività d’impresa, arte o professione con una struttura snella e un livello di costi contenuto. Tuttavia, il suo utilizzo corretto richiede una verifica molto più ampia del semplice volume di fatturato.
Le vere aree di attenzione sono i profili soggettivi e le cause ostative: lavoro dipendente, rapporti con l’ex datore di lavoro, partecipazioni societarie, residenza fiscale e corretta gestione delle soglie. Sono proprio questi elementi, nella pratica quotidiana, a fare la differenza tra un uso consapevole del regime e un’applicazione rischiosa.
Per questo motivo, prima di aprire una partita IVA in forfettario o di continuare a utilizzarlo anno dopo anno, è opportuno effettuare una valutazione strutturata della propria situazione. Spesso la scelta fiscalmente più efficiente nasce non dalla ricerca del regime più “leggero” in astratto, ma da quello più coerente con l’attività realmente svolta.
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Qual è il limite di ricavi per restare nel regime forfettario?
Il limite ordinario è pari a 85.000 euro di ricavi o compensi annui. Se si supera tale soglia ma non quella di 100.000 euro, il regime cessa dall’anno successivo.
Cosa succede se si superano 100.000 euro?
Il regime forfettario cessa nello stesso anno. Da quel momento si applicano le regole del regime ordinario e l’IVA è dovuta sulle operazioni effettuate dopo il superamento del limite.
Chi trasferisce la residenza all’estero perde subito il forfettario?
Di regola no. Se viene meno il requisito della residenza o si verifica una causa ostativa, la fuoriuscita opera dall’anno successivo, salvo il caso del superamento di 100.000 euro di ricavi o compensi.
Il regime forfettario conviene sempre?
No. È spesso molto vantaggioso per attività con costi contenuti, ma può risultare meno efficiente per chi ha costi elevati o una struttura organizzativa più complessa.