Le imprese familiari e i patti di famiglia nel passaggio generazionale

Approfondimento ·
Passaggio generazionale impresa familiare

La normativa di riferimento per i contratti tra familiari aventi ad oggetto la successione nell'azienda di famiglia è la legge n. 55 del 14 febbraio 2006, che ha introdotto l'istituto giuridico del patto di famiglia. Nel codice civile, in particolare, l’art. 768‑bis stabilisce che il patto di famiglia è il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle diverse tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti.

Riferimenti del Codice Civile
Art. 768‑ter (forma) · Art. 768‑quater (partecipazione) · Art. 768‑quinquies (vizi del consenso) · Art. 768‑sexies (rapporti con i terzi) · Art. 768‑septies (scioglimento).

Questi articoli delineano le modalità di stipula, i requisiti e le implicazioni dei patti di famiglia nel contesto del passaggio generazionale. In particolare, l’art. 768‑quater disciplina: la partecipazione al contratto (devono intervenire coniuge e legittimari), la liquidazione degli altri partecipanti da parte degli assegnatari dell’azienda o delle partecipazioni (salva rinuncia), l’imputazione dei beni assegnati alle quote di legittima e l’esclusione dell’azione di collazione o riduzione per quanto ricevuto dai contraenti.

Donazione dell’azienda familiare

La donazione dell’azienda è un altro strumento per il passaggio generazionale. Sul piano fiscale, l’art. 58, c. 1, lett. c) TUIR prevede un regime di neutralità per i trasferimenti d’azienda mortis causa o a titolo gratuito: più che un’esenzione, è un rinvio d’imposta per le plusvalenze latenti in capo al donante, evitando che emergano come reddito d’impresa ai sensi dell’art. 86, c. 1, lett. c) TUIR.

Tra gli altri strumenti: l’alienazione dell’azienda a titolo oneroso (artt. 2558–2560 e 2112 c.c.) e l’affitto d’azienda (artt. 2561–2562 c.c.).

Elementi dell’azienda di famiglia

L’azienda di famiglia si connota per la forte impronta personale del fondatore e dei familiari nella direzione e nel coordinamento. In un contesto di internazionalizzazione, questa caratteristica può trasformarsi in debolezza strutturale, rendendo cruciale pianificare la successione con strumenti idonei. La L. 55/2006 ha introdotto i patti di famiglia (artt. 768‑bis e segg. c.c.), mitigando il divieto dei patti successori, superato – limitatamente al patrimonio aziendale – dall’inciso all’art. 458 c.c. («fatto salvo quanto disposto dagli artt. 768‑bis e seguenti»).

Passaggio generazionale “in famiglia”

Molti imprenditori privilegiano il passaggio interno per ragioni emotive e fiducia nel discendente. È però essenziale una verifica obiettiva delle competenze manageriali del successore, prevedendo formazione e un adeguato periodo di transizione (5–10 anni) e utilizzando gli strumenti giuridici più adatti.

Operativamente, funziona la progressiva cessione di partecipazioni al successore durante la vita lavorativa del fondatore: consente di distribuire profitti e ruoli fra i discendenti, designando – se opportuno – un unico leader con quota maggiore. Il percorso può culminare con testamento, mantenendo il controllo fino al momento scelto.