Con la sentenza n. 18377 del 5 luglio 2024, la Cassazione Civile ha stabilito che, per la sanzionabilità derivante dal superamento della soglia annuale per la compensazione di tributi, si deve fare riferimento alla soglia di 2 milioni di euro attualmente vigente, anche per le violazioni passate. Questo implica che, indipendentemente dall'importo compensabile previsto all'epoca della violazione, la nuova soglia viene applicata retroattivamente, comportando una rideterminazione delle sanzioni per tutti i procedimenti in corso.
In tema di imposta armonizzata la violazione del limite previsto per legge alla compensabilità equivale al mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste, sanzionato dall'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, la cui misura tuttavia, nei processi ancora in corso ed in ossequio al principio del favor rei, di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 472 del 1997, deve tener conto dell'innalzamento del limite d'importo compensabile dei crediti IVA.
Nel caso specifico l'Agenzia delle Entrate aveva notificato un atto di contestazione delle sanzioni a una cooperativa che, per tre anni fiscali, aveva compensato crediti per un importo superiore al limite annuo allora in vigore (pari, all’epoca a 516.454,90 euro). La cooperativa era stata sanzionata con una multa pari al 30% dei crediti compensati in eccedenza. Dopo aver impugnato il provvedimento, il giudice tributario aveva ridotto la sanzione al 10% per due anni e annullato quella relativa al terzo anno.
L'Agenzia delle Entrate ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che la violazione deve far riferimento alla norma vigente negli anni contestati ed applicare le sanzioni ivi previste. La Cassazione ha ricordato che l'articolo 25, comma 2, del Dlgs. 241/97 stabilisce un limite quantitativo annuale per la compensazione dei tributi. Il superamento di questo limite è considerato una violazione sostanziale, poiché compromette le operazioni di controllo e incide sulla determinazione dell'imposta dovuta, con la conseguenza che è applicabile la sanzione prevista per il mancato versamento del tributo entro le scadenze stabilite (articolo 13, Dlgs 471/97).
Negli anni, il limite di compensazione è stato progressivamente aumentato, raggiungendo i 2 milioni di euro durante il periodo Covid, soglia poi confermata definitivamente. La Cassazione ha anche richiamato il principio del favor rei, secondo cui, in caso di modifica normativa, si deve applicare la sanzione più favorevole al contribuente.
La Corte ha chiarito che la nuova soglia annuale per la compensazione deve essere applicata retroattivamente, considerando l'innalzamento del limite come una sorta di abolitio criminis parziale. Questo significa che la condotta, sebbene ancora sanzionabile, viene valutata in relazione ai nuovi valori. Di conseguenza, la compensazione fino alla nuova soglia di 2 milioni di euro non è più considerata una violazione sanzionabile.
La Suprema Corte ha dunque stabilito che la modifica della soglia annua per la compensazione deve avere applicazione retroattiva. Pertanto, per tutti i procedimenti in corso relativi alle violazioni del limite di compensazione annua, le sanzioni devono essere calcolate solo sull'eccedenza rispetto alla nuova soglia di 2 milioni di euro.
Si riporta un estratto della sentenza citata: «Il combinato disposto delle previsioni sulle soglie di compensabilità trova coerente conseguenza sul piano sanzionatorio nell’art. 13, 4° comma, d.lgs. n. 471/1997, il quale dispone: “Nel caso di utilizzo di un'eccedenza o di un credito d'imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti si applica, salva l'applicazione di disposizioni speciali, la sanzione pari al trenta per cento del credito utilizzato.” [...] Tale soglia ha poi subito un ulteriore innalzamento [...] La Sezione ha stabilito che tale innalzamento ha determinato una riduzione della condotta rilevante ai fini dell'applicazione della sanzione ex art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 [...] in ossequio al principio del "favor rei" [...]».