LOCAZIONE ABITATIVA
(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 2, comma 3)
In conformità all’accordo territoriale tra le Associazioni dei proprietari APPC, ARPE, ASPPI, CONFAPPI, CONFEDILIZIA, UPPI e degli inquilini ANIA, CONIA, FEDER.CASA, SAI.CISAL, SICET, SUNIA, UNIAT APS LAZIO e UNIONE INQUILINI, depositato il 27 luglio 2023 prot. n. 2023/0044852 presso il Comune di Roma e DM 16 gennaio 2017.
CONTRATTO TRANSITORIO – CEDOLARE – ALLOGGIO IN CONDOMINIO
(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 2, comma 3)
Nel contratto transitorio la durata ridotta deve essere giustificata da un’esigenza reale e temporanea. La sola volontà delle parti di stipulare un contratto breve non è sufficiente: è necessario descrivere la motivazione, allegare la documentazione utile e verificare la coerenza con l’Accordo territoriale applicabile.
Per questo motivo il modello editabile deve essere considerato una base di lavoro. Prima della registrazione è opportuno verificare canone, durata, motivazione transitoria, allegati, opzione cedolare secca, APE, dati catastali e corretta ripartizione degli oneri.
Il contratto transitorio può durare quanto vogliono le parti?
No. La durata deve rispettare i limiti previsti dalla disciplina applicabile e deve essere coerente con l’esigenza transitoria dichiarata.
Serve sempre allegare documenti?
Quando la durata e la motivazione lo richiedono, è opportuno allegare documentazione idonea a provare l’esigenza transitoria. L’assenza di documentazione può esporre a contestazioni.
Il modello è sufficiente per ottenere le agevolazioni?
No. Il modello non sostituisce la verifica professionale né l’attestazione dell’associazione competente quando necessaria.