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Il presente modello di contratto di locazione abitativa di natura transitoria è editabile ed è stato predisposto per agevolare gli utenti nella compilazione e redazione del contratto.

Il contratto di locazione a canone concordato di natura transitoria è una tipologia contrattuale disciplinata dalla Legge n. 431/1998 e dal D.M. 16 gennaio 2017, destinata a soddisfare esigenze abitative temporanee del locatore o del conduttore.
Il contratto ha una durata limitata e predeterminata, normalmente compresa tra 1 e 18 mesi, e richiede l’indicazione puntuale e documentata della motivazione che giustifica la transitorietà del rapporto.
Il canone di locazione è determinato secondo i valori stabiliti dall’Accordo Territoriale del Comune di Roma e non è liberamente concordabile tra le parti.
Per essere valido e mantenere la propria natura transitoria, il contratto deve essere conforme all’Accordo Territoriale e attestato da un’associazione di categoria firmataria.

Gli utenti restano comunque gli unici responsabili del contenuto finale.
Attenzione: il contratto di locazione a canone concordato, per essere valido, deve essere certificato da un'Associazione di categoria.

LOCAZIONE ABITATIVA

(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 2, comma 3)

In conformità all’accordo territoriale tra le Associazioni dei proprietari APPC, ARPE, ASPPI, CONFAPPI, CONFEDILIZIA, UPPI e degli inquilini ANIA, CONIA, FEDER.CASA, SAI.CISAL, SICET, SUNIA, UNIAT APS LAZIO e UNIONE INQUILINI, depositato il 27 luglio 2023 prot. n. 2023/0044852 presso il Comune di Roma e DM 16 gennaio 2017.

CONTRATTO TRANSITORIO – CEDOLARE – ALLOGGIO IN CONDOMINIO

CONTRATTO DI LOCAZIONE ABITATIVA DI NATURA TRANSITORIA

(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 2, comma 3)

Il Sig. nato a il e residente a via C.F.: , identificato mediante rilasciato dal Comune di il , di seguito denominato “locatore”.

CONCEDE IN LOCAZIONE AL

Sig. nato a il residente a via , C.F.: , identificato mediante rilasciato dal Comune di il , di seguito denominato “conduttore”.

CHE ACCETTA, PER SÉ E SUOI AVENTI CAUSA,

l’unità immobiliare posta in , Via n. , piano Scala int. , composta di n. vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori: , / come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.

a) estremi catastali identificativi dell’unità immobiliare: NCEU di , Fg. , Part. , Sub. , Z.C. , Cat. , Cl. , V.C. , R.C. € .

b) prestazione energetica: A.P.E. del attestante Classe Energetica , che il Conduttore dichiara di aver ricevuto, unitamente alle altre informazioni e documentazioni relative alle prestazioni energetiche.

c) Sicurezza Impianti:

d) Tabelle millesimali: Proprietà Generale  Riscaldamento  Ascensore  Acqua  Altre

La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.

Articolo 1 (Durata)

Il contratto è stipulato per la durata di mesi 1, dal al , allorché, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, cessa senza bisogno di alcuna disdetta.

Articolo 2 (Esigenza del locatore/conduttore)

Il , nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 431/98 - di cui il presente tipo di contratto costituisce l’Allegato B - e dall'Accordo territoriale tra APPC, ARPE, ASPPI, CONFAPPI, CONFEDILIZIA, UPPI e degli inquilini ANIA, CONIA, FEDER.CASA, SAI.CISAL, SICET, SUNIA, UNIAT APS LAZIO e UNIONE INQUILINI, depositato il 27.07.2023 n. prot. 2023/0044852 presso il Comune di Roma, dichiara la seguente esigenza che giustifica la transitorietà del contratto per il seguente motivo:

e che documenta, in caso di durata superiore a 30 giorni 2, allegando:

Articolo 3 (Inadempimento delle modalità di stipula)

Il presente contratto è ricondotto alla durata prevista dall’art. 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in caso di inadempimento delle modalità di stipula previste dall’art. 2, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto dei Ministri delle infrastrutture e dell’economia e delle finanze ex art. 4 comma 2 della legge 431/98.

In ogni caso, ove il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell’alloggio alla scadenza dichiarando di volerlo adibire ad un uso determinato e non lo adibisca, senza giustificato motivo, nel termine di sei mesi dalla data in cui ha riacquistato la detta disponibilità, a tale uso, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle condizioni di cui all’articolo 2, comma 1, della legge n. 431/98 o, in alternativa, ad un risarcimento in misura pari a trentasei mensilità dell’ultimo canone di locazione corrisposto.

Articolo 4 (Canone)

Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dall’Accordo territoriale tra CONFABITARE, UNIONCASA e ASSOCASA in data 07/08/2023 e depositato presso il Comune di Roma Capitale - Prot. QC/2023/84927 del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative, con successiva adesione dell’ANIA del 3.10.2023 con Prot. n. 79/2023, è convenuto in € = ( /00), che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo bonifico bancario presso le seguenti coordinate IBAN: in n. rate eguali anticipate di € = ( /00) ciascuna, entro il giorno di ciascun mese.

Il locatore dichiara che intende avvalersi dell’opzione di cui all’art. 3 del D. Lgs. 17/3/2011, n. 23, assoggettando il canone di locazione ad un’imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul presente contratto.

Ai sensi del D.M. 16/01/2017 e dell’articolo 14 dell’Accordo territoriale, il locatore non ha facoltà di adeguamento ISTAT del canone, a prescindere dall’opzione indicata nel comma precedente.

Articolo 5 (Deposito cauzionale)

A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia quietanza) una somma di € , pari a mensilità del canone 3, non imputabile in conto canoni e produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine di ogni anno di locazione, salvo che la durata contrattuale minima non sia, ferma la proroga del contratto per due anni, di almeno 5 anni o superiore.

Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione, previa verifica sia dello stato dell’unità immobiliare sia dell’osservanza di ogni obbligazione contrattuale.

Eventuali altre forme di garanzia:

Articolo 6 (Oneri accessori)

Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 4, comma 2, della legge n. 431/1998 e di cui il presente contratto costituisce l’allegato A.

In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti, per la quota parte di quelli condominiali a carico del conduttore, deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l’indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore o l’amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate.

Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal rendiconto dell’anno precedente. Per le spese di cui al presente articolo, il conduttore versa una quota di € , salvo conguaglio.

Articolo 7 (Spese di bollo e di registrazione)

Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti sono a carico del conduttore, ma nel caso specifico, avendo il locatore optato per l’applicazione della cedolare secca fin dalla stipula, non sono dovute imposte di bollo e registro. Né sarà dovuta imposta di registro sulla risoluzione qualora a tale data sia perdurante l’opzione.

Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone documentata comunicazione al conduttore e all’Amministratore del condominio ai sensi dell’art. 13 legge 431 del 1998.

Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo.

Articolo 8 (Pagamento)

Il pagamento del canone o di quant’altro dovuto anche per gli oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, quale ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone, nonché di quant’altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone, costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall’art. 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Articolo 9 (Uso)

L’immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore e delle seguenti persone attualmente con lui conviventi: .

Salvo espresso patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocazione e di comodato sia totale sia parziale. Per la successione nel contratto si applica l’articolo 6 della legge n. 392/78, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 404/1988.

Articolo 10 (Recesso del conduttore)

È facoltà del conduttore recedere dal contratto in qualsiasi momento, previo avviso da recapitarsi tramite lettera raccomandata almeno sei mesi prima.

Articolo 11 (Consegna)

Il conduttore dichiara di aver visitato l’unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all’uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa.

Il conduttore si impegna a riconsegnare l’unità immobiliare nello stato in cui l’ha ricevuta, salvo il deperimento d’uso, pena il risarcimento del danno; si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell’assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile.

Le parti danno atto, in relazione allo stato dell’unità immobiliare, ai sensi dell’articolo 1590 del Codice civile, di quanto segue: .

Articolo 12 (Modifiche e danni)

Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.

Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

Articolo 13 (Assemblee)

Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell’unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell’assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni.

Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d’aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l’osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull’assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.

Articolo 14 (Impianti)

Il conduttore, in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata, si obbliga a servirsi unicamente dell’impianto relativo, restando sin d’ora il locatore, in caso di inosservanza, autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.

Per quanto attiene all’impianto termico autonomo, ove presente, ai sensi della normativa del D.Lgs. n. 192/05, con particolare riferimento all’art. 7 comma 1, il conduttore subentra per la durata della detenzione alla figura del proprietario all’onere di adempiere alle operazioni di controllo e di manutenzione.

Articolo 15 (Accesso)

Il conduttore deve consentire l’accesso all’unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione.

Nel caso in cui il locatore intenda vendere o, in caso di recesso anticipato del conduttore, locare l’unità immobiliare, questi deve consentirne la visita una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi oppure con le seguenti modalità: .

Articolo 16 (Commissione di conciliazione)

La Commissione di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 431 del 1998, è composta da due membri scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell’Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore.

L’operato della Commissione è disciplinato dal documento “Procedure di negoziazione e conciliazione stragiudiziale nonché modalità di funzionamento della Commissione”, Allegato E al citato decreto.

La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali. La richiesta di attivazione della Commissione non comporta oneri.

Articolo 17 (Varie)

A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l’ufficio di segreteria del Comune ove è situato l’immobile locato.

Qualunque modifica al presente contratto non può avere luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto.

Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (D. Lgs. n. 196/03).

Per quanto non previsto dal seguente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice Civile, dalle Leggi n. 392/78 e n. 431 del 1998 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431 del 1998 ed all’Accordo definito in sede locale.

Altre clausole:

Letto, approvato e sottoscritto

Data

IL LOCATORE ____________________________ IL CONDUTTORE ____________________________

A mente degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 3 (Inadempimento delle modalità di stipula), 5 (Deposito cauzionale), 6 (Oneri accessori), 8 (Pagamento), 11 (Consegna), 12 (Modifiche e danni), 14 (Impianti), 15 (Accesso), 16 (Commissione di conciliazione) e 17 (Varie) del presente contratto.

IL LOCATORE ____________________________ IL CONDUTTORE ____________________________