Il contratto di locazione a canone concordato di natura transitoria è una tipologia
contrattuale disciplinata dalla Legge n. 431/1998 e dal D.M. 16 gennaio 2017, destinata a soddisfare
esigenze abitative temporanee del locatore o del conduttore.
Il contratto ha una durata limitata e predeterminata, normalmente compresa tra
1 e 18 mesi, e richiede l’indicazione puntuale e documentata della motivazione che
giustifica la transitorietà del rapporto.
Il canone di locazione è determinato secondo i valori stabiliti dall’Accordo Territoriale
del Comune di Roma e non è liberamente concordabile tra le parti.
Per essere valido e mantenere la propria natura transitoria, il contratto deve essere
conforme all’Accordo Territoriale e attestato da un’associazione di categoria
firmataria.
Gli utenti restano comunque gli unici responsabili del contenuto finale.
Attenzione: il contratto di locazione a canone concordato, per essere valido, deve essere certificato da un'Associazione di categoria.
LOCAZIONE ABITATIVA
(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 2, comma 3)
In conformità all’accordo territoriale tra le Associazioni dei proprietari APPC, ARPE, ASPPI, CONFAPPI, CONFEDILIZIA, UPPI e degli inquilini ANIA, CONIA, FEDER.CASA, SAI.CISAL, SICET, SUNIA, UNIAT APS LAZIO e UNIONE INQUILINI, depositato il 27 luglio 2023 prot. n. 2023/0044852 presso il Comune di Roma e DM 16 gennaio 2017.
CONTRATTO TRANSITORIO – CEDOLARE – ALLOGGIO IN CONDOMINIO
(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 2, comma 3)